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Ecco perché la Corte d'Appello ha dimezzato la penalizzazione al Foggia

Dalle motivazioni pubblicate emerge come l’ammorbidimento della sanzione riguardi entrambi gli inadempimenti contestati, ovvero il tardivo invio dell’atto notarile relativo al passaggio delle quote e la mancata produzione da parte del presidente rossonero del certificato del casellario giudiziale e a quello dei carichi pendenti

Con gli otto motivi di appello formulati dall’avvocato Chiacchio, il Foggia è riuscito a ottenere il dimezzamento della penalizzazione da parte della Corte federale d’appello.

Dalle motivazioni pubblicate emerge come l’ammorbidimento della sanzione riguardi entrambi gli inadempimenti contestati, ovvero il tardivo invio dell’atto notarile relativo al passaggio delle quote dalla Map Consulting di Maria Assunta Pintus alla Cn Sport srl di Nicola Canonico e la mancata produzione da parte del presidente rossonero del certificato del casellario giudiziale e a quello dei carichi pendenti, in luogo dei quali è stata prodotta una dichiarazione sostitutiva.

Le eccezioni della difesa 

Come già dichiarato dall’avvocato Chiacchio, la difesa ha concentrato le sue eccezioni su alcuni punti specifici, in primis la decorrenza del termine di quindici giorni per il deposito della documentazione. Il club rossonero ha evidenziato che la norma non specificasse se i quindici giorni partissero dalla data della stipula (22 giugno) o dalla avvenuta registrazione dell’atto (7 luglio), eccezione comunque non accolta in primo grado dal Tribunale Federale.

Un altro punto evidenziato riguardava l’obbligo di trasmissione dei requisiti di onorabilità, con riferimento al certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti: “Non sussisterebbe alcuna inottemperanza disciplinarmente rilevante, in capo al sig. Canonico, non sussistendo alcun difetto comunicativo del certificato e della dichiarazione sostitutiva tenuto conto della già acquisita conoscenza, ad opera della Figc, della titolarità, in capo al sig. Canonico, dei requisiti di onorabilità richiesti ai Dirigenti di Società dalla normativa ad hoc, Federazione Italiana Giuoco Calcio avendo il predetto deferito detenuto le quote di maggioranza della As Bisceglie srl (in serie C) per circa cinque anni, ed avendo egli, pure nella pregressa stagione 2020/2021, iscritto, nella veste di legale rappresentante pro tempore, la predetta As (poi riammessa alla terza competizione professionistica nazionale) in Serie D, fornendo sempre e comunque ogni necessaria credenziale. Peraltro assumono i reclamanti che dal punto di vista formale i documenti asseriti come carenti dalla Procura Federale sarebbero invece stati trasmessi, nei termini di rito, dalla Calcio Foggia 1920 s.r.l., mediante messaggio di posta elettronica dell’8 Luglio 2021, indirizzato alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), ritenendosi il citato Organismo a sua volta deputato alla ricezione della allegazione medesima, con invio della Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000) contenente in perfetta equipollenza il contenuto del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti (sia in base alla normativa generale statale sia in base alle previsione dell’art. 20 bis del Noif., comma 2 lett. A-A1 A2, A3 e A4 il cui contenuto coincide con quello inserito nella dichiarazione)”.  

Tra gli otto motivi la difesa ha anche invocato una riconsiderazione della effettiva gravità delle condotte contestate, evidenziando che, anche ammettendo che la data di decorrenza presa in considerazione fosse quella del 22 giugno, la produzione della documentazione richiesta è avvenuta l’8 luglio 2021, ovvero con un solo giorno di ritardo rispetto al termine prescritto: “In tal caso la punizione inflitta alla società calcistica e agli altri deferiti non dovrebbe risolversi in un rigido cumulo materiale, ma le sanzioni dovrebbero determinarsi con equa attenuazione in presenza di una pluralità di violazioni della medesima natura”.

Per quel che concerne, invece, il ricorso di Maria Assunta Pintus, l’ex presidente ha dedotto “la non rinvenibilità, nel vigente ordinamento sportivo, per gli esponenti dirigenziali apicali delle Società interessate da operazioni in esame, di un dovere di vigilanza né tanto meno di segnalazione agli Organi competenti di eventuali carenze comunicative da parte degli acquirenti di quote e/o pacchetti azionari in misura inferiore al 10 % del capitale, con la conseguenza che nessun rilievo potrebbe essere mosso alla stessa, quale esponente apicale della Dirigenza della società calcistica, all’epoca dei fatti, in mancanza di un obbligo di denuncia e segnalazione agli organi di competenza, specifico e tipizzato dall’ordinamento sportivo degli obblighi comunicativi di matrice civilistica”.

Infine, la società rossonera, deferita per responsabilità diretta, ha evidenziato una “inaccettabile disparità di trattamento con riguardo alla sanzione in confronto alle punizioni più miti irrogate ad altre Società, con recenti decisioni, per inadempienze di ugual natura, sebbene più gravi e numerose”.

La decisione della Corte d’appello

Sull’atto notarile, la Procura ha confermato quanto già dichiarato dal Tribunale Federale, e cioè che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

Sui certificati del casellario giudiziale e i carichi pendenti, la Corte Federale specifica che l’art. 20-bis delle Noif e l’art. 32, comma 5- bis, del Codice di Giustizia Sportiva sono state recentemente introdotte al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche, finalità specificamente indicata nelle premesse del Comunicato ufficiale n. 221/A: “…. considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”.

Tuttavia, nel particolare caso in esame, avuto riguardo alle specifiche situazioni rilevate, il Collegio ritiene di fare uso delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del C.G.S., attenuando le sanzioni inflitte in primo grado.

La sig.ra Pintus – si legge nel provvedimento – ha fatto presente la non sussistenza di un obbligo specifico e tipizzato di denuncia e segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze comunicative da parte degli acquirenti di quote e/o pacchetti azionari, rilevando altresì le perplessità interpretative generate tra gli operatori dalla disciplina di cui agli art. 20 bis Noif e art. 32, comma 5 bis C.G.S. di recente introduzione, entrate in vigore pochi mesi prima dell’atto di cessione, che avrebbero creato un notevole stato di disorientamento ai fini applicativi.

Il sig. Canonico ha dichiarato che nel momento storico di introduzione della nuova norma non ricopriva alcuna carica societaria nel calcio professionistico e che non conosceva la norma introdotta e che comunque i documenti sono stati depositati in data 8 luglio 2021 e che nella segreteria della società, che ha provveduto al materiale invio in detto periodo, vi è stato un avvicendamento del Segretario”.

Inoltre, risulta agli atti la attestazione del notaio Giorgia Covelli, la quale dichiara che l’atto stipulato il 22 giugno è stato consegnato nelle mani dell’Amministratore delegato del club rossonero Silvestro Carbotti in data 7 luglio e inviato via mail il 9 luglio alla dottoressa Pintus. Nonostante i solleciti del dott. Carbotti, l’atto è stato consegnato soltanto dopo la registrazione presso l’Agenzia delle entrate. “Per problematiche interne d’ufficio non è stato possibile consegnare in precedenza la pur richiesta copia autentica”, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese in data 7 luglio 2021, dopo detta acquisizione documentale”.

Sui requisiti di onorabilità di Canonico – si legge ancora nel provvedimento – la Corte d’appello dà atto che l’interessato “ha comunque comprovato, con la trasmissione della documentazione in data 7 luglio 2021, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) del corrispondente contenuto del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti ed ha depositato in seguito visura storica dei due certificati, dimostrando così il possesso dei requisiti”.

Infine, la stessa Corte dichiara che potrebbe non apparire in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione, “laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione”.

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