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Domenica, 28 Aprile 2024
Calcio

Il Consiglio di Stato boccia (di nuovo) i ricorsi del Foggia: atti trasmessi alla Corte dei Conti per il coinvolgimento della Provincia

La Sezione Quinta ha dichiarato inammissibili i due ricorsi (riuniti preliminarmente) contro la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 30 agosto e quella del Collegio di Garanzia del Coni del 21 luglio

Si chiude con un'altra sentenza a sfavore la battaglia legale intrapresa dal Calcio Foggia per ottenere il ripescaggio in serie B. Nella giornata di ieri il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili di due ricorsi presentati dal club rossonero con l'intervento 'ad adiuvandum' della Provincia di Foggia, difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele. Il primo dei due ricorsi era stato presentato dai legali del club - gli avvocati Sgobba e Lofoco - per la revocazione della sentenza dello stesso Consiglio di Stato, dello scorso 30 agosto, con la quale venne rigettato il ricorso di Perugia e Foggia contro l'ammissione del Lecco al campionato di serie B, disposto dal Tar del Lazio.

Il secondo ricorso era contro la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che dichiarò inammissibile l'istanza presentata dal club rossonero per mancanza di interesse, essendo prioritarie le riammissioni e non i ripescaggi, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 49 delle Noif. In fase preliminare, il Consiglio di Stato ha deciso di riunire i due ricorsi "per ragioni di economia processuale".

Ricorsi entrambi dichiarati inammissibili. Il Collegio ha confermato quanto già evidenziato nella sentenza precedente, ovvero la possibilità di concessione "di eccezionali deroghe ai termini perentori", in merito alla domanda di iscrizione del Lecco, prodotta dopo il termine ultimo del 20 giugno scorso. Deroghe che "possono essere consentite dall'Autorità che fissa il termine (v. le proroghe di termini previste con legge) o da una Autorità a ciò delegata (v. la rimessione in termini per errore scusabile, che il giudice amministrativo può acconsentire a fronte di termini processuali perentori).

"Nel caso di specie, l’Autorità che ha acconsentito alla deroga al termine perentorio era la stessa Autorità che tale termine aveva fissato, la Figc. L’affermazione giudiziale della possibilità di deroga - si legge nella sentenza - non è arbitraria, né eccentrica, né abnorme rispetto ai principi generali dell’ordinamento, come sembra adombrare parte ricorrente con le espressioni sopra virgolettate, in quanto si è trattato di una deroga ha posto rimedio ad un errore proprio della FIGC, e non ad un errore, colpevole o incolpevole, della parte interessata. Il Calcio Lecco, giova ribadirlo, non ha commesso alcun errore, è stata semplicemente nella impossibilità giuridica oggettiva di rispettare un termine che scadeva prima che essa acquisisse il titolo sportivo per partecipare al campionato di serie B".

Dunque, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, mentre è stato dichiarato parzialmente inammissibile l'intervento ad adiuvandum della Provincia. Il club rossonero e l'interventore sono stati condannati al pagamento delle spese di lite che ammontano a 8500 euro in favore della Figc e 8500 in favore della Lega di B oltre accessori di legge.

Inoltre, i giudici hanno respinto la richiesta della Lega di condanna del Foggia al pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 26 Codice del processo amministrativo, per aver sottoposto al Collegio domande o difese la cui infondatezza o inammissibilità siano "manifeste". Il Collegio, pur riconoscendo l'inammissibilità dei ricorsi presentati dal Foggia, ha escluso che le istanze sconfinassero nel terreno della inammissibilità "manifesta".

Infine, considerata la natura di ente pubblico della Provincia di Foggia, è stata disposta la trasmissione degli atti al Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia "per le valutazioni di competenza, unitamente all’atto di intervento ad adiuvandum, agli altri scritti difensivi della Provincia di Foggia, alla delibera di costituzione in giudizio e di conferimento di incarico, alla procura alle liti".

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