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Cronaca

Misure anticontagio nella Foggia 'area rossa': è vietato consumare cibi all'aperto. Le vie delle mascherine obbligatorie

Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore. E’ fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente i dpi anche all’aperto

Come anticipato ieri, il sindaco di Foggia ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica, che prevede una rimodulazione delle misure di contenimento del contagio e il divieto di consumo all’aperto di alimenti e bevande ed estensione obbligo uso mascherine.

Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore. Sono escluse dal divieto le aree all’aperto di pertinenza dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali limitatamente alle superfici autorizzate e purché venga assicurato, a cura dei gestori, il rigoroso rispetto delle linee guida finalizzate al contenimento del contagio vigenti in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

E’ fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche autoprodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi é più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

In particolare in Corso Vittorio Emanuele; Villa Comunale; Piazza Cavour; Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Cairoli; Piazza Italia; Via Duomo; Via Dante; Via Oberdan; Via Arpi; Largo degli Scopari; Via Duomo - Piazza De Sanctis – Piazza Del Lago; Piazza Mercato; Piazza Cesare Battisti; Piazza Purgatorio; Vico Ciancarella; Piazza San Francesco; Piazzale Vittorio Veneto; V.le  XXIV Maggio, nonché nei tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia.

I divieti di cui sopra valgono tutti i giorni senza limitazioni orarie fino a nuova disposizione.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste. 

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

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