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Quello che c'è da sapere sul nuovo digitale terrestre

Entro il 1 gennaio 2023, entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo segnale di trasmissione del digitale terrestre, questo vale a dire che, i nostri apparecchi TV, dovranno essere compatibili con questo nuovo standard

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Molti teleutenti, perlopiù i meno giovani, dal giorno 08 marzo, come risaputo, stanno avendo diversi problemi per la visione dei canali TV DVB-T2 “il nuovo digitale terrestre”, che non permette di sintonizzare i canali TV, se non si dispone di un televisore di ultima generazione e/o di un apposito decoder.

Ma vediamo in dettaglio cos’è il DVB-T2, e quando parte in tutta Italia:

Entro il 1 gennaio 2023, entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo segnale di trasmissione del digitale terrestre, questo vale a dire che, i nostri apparecchi TV, dovranno essere compatibili con questo nuovo standard.  Tutti ricorderemo che già nel 2012, non pochi sono stati i problemi con lo switch off della televisione analogica a favore del digitale terrestre, il DVB-T, benché questa nuova tecnologia, abbia portato un miglioramento del segnale e anche una più ampia proposta di canali televisivi.  All’epoca, nessun apparecchio televisivo era compatibile, e per questo gli Utenti si videro costretti ad acquistare nuovi televisori e/o apparecchi “decoder”, in grado di trasformare il segnale da analogico a digitale.  Oggi, purtroppo, stiamo assistendo ad una nuova ennesima trasformazione “da Dvb-t a Dvb-T2”, che, vero è che andrà a migliorare ulteriormente la qualità del segnale e di liberare spazio per le frequenze telefoniche 5G, ma è altrettanto vero che non mancheranno i tanti problemi, e ancor di più i costi, che i malcapitati utenti, tra l’altro, le fasce più deboli, dovranno sopportare.

A nostro parere, seppur non si è mai contro il progresso, che di fatto dovrebbe (si usa il volutamente il condizionale) apportare migliorie, non riteniamo giusto il fatto che gli utenti, che loro malgrado sono costretti, attraverso la bolletta dell’energia elettrica, a pagare annualmente il canone Tv, debbano sostenere ulteriori spese, anche di poche decine di euro per l’acquisto di un decoder, per poter vedere i programmi Tv.

La logica, questa oramai sconosciuta…, ci induce a considerare che un qualsivoglia servizio è giusto pagarlo, se chi lo eroga, ci pone in perfette condizioni di fruirne. E allora, io Utente, sono tenuto a pagare l’odioso balzello annuale, solo se tu Stato, mi dai la possibilità, senza ulteriori spese e fastidi, di riceverlo pienamente!

Ergo, lo stato dovrebbe (non attraverso un mero bonus, che solo in parte ed a chi ha i requisiti, copre i costi per l’acquisto di un nuovo apparecchio TV e/o Decoder), fornire la più totale possibilità di fruire appieno del servizio, senza ulteriori spese e/o problemi. In effetti, non è solo questione di danaro, ma anche di problemi relativi all’utilizzo stesso di un decoder, e lo diciamo per cognizione di causa, in quanto oggi, è venuto presso il nostro Sportello, un pensionato che, dopo aver acquistato e fatto installare un Decoder al suo vecchio televisore, si ritrova con due telecomandi da utilizzare, ed immancabilmente va in confusione…, meglio sarebbe per lui, che a fine mese sacrifichi parte della sua modesta pensione, per acquistare un televisore di ultima generazione. Ma c’è chi può permetterselo e chi no, in considerazione che i costi degli alimenti, e ancor di più delle utenze domestiche, aumentano di giorno in giorno, ma le pensioni e gli stipendi restano invariati. Tanto ce ne sarebbe da dire a proposito, ma torniamo alla logica, che così come innanzi detto, in Italia risulta essere “una chimera...”. 

Scendendo nel dettaglio del Canone Tv, possiamo appurare la sua natura giuridica, basata su quanto disposto dal regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1938), la quale cita testualmente:  «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»  (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni."). La configurazione del canone riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell'atmosfera, possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un'idonea apparecchiatura tecnica.

Quindi, se l’evento dell’avvenuto passaggio al dvb-T2, di fatto non mi permette di detenere un apparecchio atto e/o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, il Canone tv, non mi sarebbe dovuto!

Purtroppo, non è così, in quanto alle passate nostre rimostranze, nelle quali andavamo a contestare tale canone come “tassa collegata alla fruizione di un servizio”, la Corte di Cassazione ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo, intendendolo non come tassa, ma come “imposta” la determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso (Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284).  

Pertanto, l'imponibilità dipende esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne. La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze sia della Corte costituzionale, che della Corte di Cassazione.

Restando sempre a disposizione di tutti Cittadini, utenti e consumatori, non possiamo che esternare un nostro “mettiamoci l’anima in pace, per questo e per tanto altro ancora…”

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