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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca San Severo

17enne ucciso a San Severo: il Tribunale accoglie il ricorso del pm contro la scarcerazione del killer reo confesso

Il 21 ottobre scorso il Gip aveva accolto l'istanza con la quale il legale difensore del ragazzo aveva chiesto la perdita di efficacia della misura in atto per scadenza del termine massimo di custodia previsto dalla legge. Pronto ricorso in Cassazione

Dietrofont sul caso Francesco Pio D'Augelli, il ragazzo assassinato il 18 luglio scorso tra via Lucera e via Ferrini a San Severo, con una coltellata infertagli al fianco sinistro della aorta sottorenale da un 16enne reo confesso del delitto, sottoposto, tre giorni dopo, il 21 luglio, alla misura cautelare della custodia nel carcere minorile di Bari con l'accusa di omicidio volontario, poi derubricato in omicidio preterintenzionale. Il Tribunale delle Libertà di Bari ha infatti accolto l'appello del pubblico ministero contro la scarcerazione, disponendo un nuovo arresto. Tuttavia il legale difensore ha annunciato ricorso in Cassazione.

Il 21 ottobre scorso il Gip aveva accolto l'istanza con la quale il legale difensore del ragazzo aveva chiesto la perdita di efficacia della misura in atto per scadenza del termine massimo di custodia previsto dalla legge, "a tal fine deducendo che, a seguito della riqualificazione del fatto in termini di omicidio preteritenzionale operata dal Tm in sede di riesame, il termine massimo di fase si sarebbe ridotto a soli tre mesi e, dunque, sarebbe decorso il 19 ottobre, imponendo l'immediata remissione in libertà del suo assistito".

Aveva ritenuto, il Gip, che a seguito della riqualificazione operata in sede di riesame..., "debba farsi riferimento al massimo edittale di anni 18 di reclusione previsto dall'art. 584 cp per l'omicidio preterintenzionale, diminuito nella misura minima per la minore età (art. 98 cp), senza poter considerare le contestate aggravanti dei futili motivi e della commissione con armi, posto che ai sensi dell'art. 585 cp esse comportano un aumento di pena fino a un terzo e quindi non hanno natura di circostanze a effetto spaicle e non può tenersene contro ai fini dell'applicazione della misura cautelare; con l'effetto che il termine di durata massima della custodia cautelare, decorrente dal momento del fermo, deve ritennersi quello - ormai decorso - previsto per i casi in cui si procede per i delitti puniti con reclusione superiore nel massimo a sei anni e non rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, ossia sei mesi, ridotti alla metà per effetto dell'età minore".

Il Giudice per le Indagini Preliminari aveva evidenziato altresì "che le considerazioni svolte dal Pm circa la sopravvenienza di ulteriori indizi circa la sussistenza del dolo omicidiario, non siano suscettibili di essere valutate nella presente sede".

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