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Domenica, 28 Aprile 2024
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Iaccarino perde su tutta la linea. "Immagine inaccettabile" per il Tar "simbolo di prepotenza e prevaricazione"

La delibera di revoca del presidente del Consiglio comunale di Foggia è stata giudicata legittima sia nel merito che sotto il profilo procedurale. I magistrati hanno reputato infondato in toto il ricorso: "Evidente la plurima violazione del Codice etico"

Le pistolettate a salve di Capodanno di Leonardo Iaccarino sono uscite dalla sfera privata "per essere di dominio pubblico e dare un’immagine di disvalore delle istituzioni inaccettabile, soprattutto in considerazione della peculiare situazione in cui versa la città di Foggia, permeata dalla malavita".

Il Tar Puglia, che ha respinto il ricorso presentato dal presidente del Consiglio comunale sfiduciato, ha certificato la gravità dell'episodio per "l’atteggiamento di prepotenza e prevaricazione che ne emerge". E a nulla è valsa la circostanza, evidenziata dalla difesa, che sia stata adoperata una pistola giocattolo, né che il video sia stato messo in rete dal figlio minore, essendo il padre "comunque tenuto a vigilare sullo stesso, ancor più data la carica istituzionale ricoperta".

Per di più, i giudici amministrativi sentenziano che, "come se non bastasse, con le frasi di particolare volgarità ‘postate’ nei social che ne sono seguite, il ricorrente ha reso ancora più negativa l’immagine dell’organo che rappresentava e, in definitiva, dell’intero Comune di Foggia".

I magistrati attestano, in conclusione, come sia evidente "la plurima violazione del Codice etico". Hanno giudicato il ricorso infondato in toto e lo hanno respinto, condannando peraltro Leonardo Iaccarino a pagare le spese legali al Comune di Foggia, quantificate in circa 2mila euro in via forfetaria.

Nella camera di consiglio del 24 febbraio, tenutasi da remoto in videoconferenza, relatrice la consigliera Rita Tricarico, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale presieduta da Angelo Scafuri ha scelto di definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare. Ci si attendeva il pronunciamento sulla eventuale sospensiva e, invece, il Tar ha deciso di pronunciarsi nel merito e definitivamente sul ricorso, con la formula introdotta in conseguenza della pandemia. La sentenza, in 19 pagine, è stata pubblicata oggi, 3 marzo. 

Leonardo Iaccarino, difeso dagli avvocati Giacomo Valla e Potito Maurcci, aveva impugnato la delibera del Consiglio comunale di Foggia numero 1 dell'1 febbraio 2021, che gli ha revocato la carica di presidente del Consiglio comunale, e ogni atto collegato, compresi la proposta di revoca del 9 gennaio e anche l'articolo 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Dal dispositivo si evince che il Comune di Foggia ha prodotto "un'articolata memoria con cui ha puntualmente controdedotto alle censure di parte ricorrente, nonché copiosa documentazione".

Il primo luogo, i magistrati hanno ratificato la legittimità dell'articolo 4 comma 7 del regolamento. Hanno evidenziato come "elemento di spicco che contraddistingue questa, come altre cariche di rilievo istituzionale, non elettive direttamente, bensì in via mediata e indiretta, è, quantomeno al momento della scelta, quello della fiducia, di cui deve godere la persona chiamata a rivestire la carica, sulla scorta eminentemente di valutazioni di carattere politico, di convenienza e opportunità. Perciò, al venir meno dell'elemento su cui si fonda la nomina, per le ragioni più varie, il Consiglio comunale deve poter procedere alla rimozione, mediante revoca".

Sotto il profilo procedurale, i giudici amministrativi fanno rilevare come il regolamento del Consiglio preveda espressamente che il voto sulla proposta di revoca del presidente debba avvenire in modo palese. Quanto basta per vanificare la contestazione sulle modalità alla luce del principio generale della segretezza del voto nelle questioni concernenti persone, e cioè quando vengono esaminati fatti che richiedono valutazioni delle qualità morali o apprezzamento della correttezza e moralità. "D'altronde - scrivono - non vi è una norma sopraordinata che imponga di fare ricorso, in casi come questo, al voto segreto". E ricordano che anche il voto di fiducia in Parlamento si esprime con voto palese.

Il Tar rimarca, peraltro, che Leonardo Iaccarino, pur avendo presentato una pregiudiziale rispetto alla riduzione del quorum necessario per revocare il presidente del Consiglio comunle, ha tuttavia contribuito alle modifiche al regolamento partecipando alla votazione. "Perciò - obiettano - ha condiviso la votazione a scrutinio palese, ivi stabilita, esprimendo il proprio voto favorevole, e conseguentemente non se ne può dolere in sede di applicazione concreta della relativa previsione regolamentare".

Insomma, all'epoca si è dato la zappa sui piedi. E non è tutto, perché più avanti il Collegio rileverà che con la pregiudiziale Iaccarino ha sostenuto come si trattasse di una manovra pensata per colpire la sua persona, "in tal modo perdendo quella neutralità e quel ruolo super partes propri della sua funzione".

Qualità che secondo i giudici sono state intaccate ulteriormente dalle esternazioni del video in cui tirava in ballo Franco Landella e la sua famiglia: "Le parole di scontro frontale - di plateale accusa - nei confronti del sindaco hanno ulteriormente obliterato quella necessaria terzietà che deve caratterizzare la figura del presidente del Consiglio comunale".

A quanto pare, ha sbagliato anche la modalità di invio di quella che considerava una memoria difensiva del suo avvocato fatta pervenire ai consiglieri comunali. Iaccarino, nel suo ricorso, lamentava la mancata valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge numero 241 del 1990. In primo luogo, secondo i magistrati non si seguono i dettami di quella legge in questo caso e poi, "come ha osservao nella memoria difensiva il Comune resistente, senza che il ricorrente abbia poi controdedotto e documentato in contrario sul punto, detta memoria non risulta protocollata, ma presumibilmente è stata inviata a titolo individuale agli altri consiglieri, per cui non può assumere alcun rilievo ai fini della decisione finale".

Passando al merito della revoca, in premessa i magistrati spiegano che a fronte dell'ampia discrezionalità del Consiglio possono limitarsi a valutare la logicità del provvedimento di revoca e un eventuale travisamento dei fatti assunti a presupposto e fondamento.

E qui viene al punto. Il Tar, richiamando il comma 1 e il comma 4 dell'articolo 4, osserva come da regolamento sia evidente che la figura del presidente rivesta "anche un importante ruolo rappresentativo dell'intero organo, proiettandone l'immagine nei confronti dei cittadini", e costituisce oggetto di preciso obbligo per il presidente il non tenere 'comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine dell'amministrazione', in attuazione dei principi fissati dal vigente Codice etico per la buona politica (approvato dal Comune di Foggia con delibera di Giunta comunale 134 del 19 dicembre 2014).

Iaccarino - ricordano i giudici - lo ha sottoscritto il 25 settembre 2019, "per cui nei suoi riguardi il Codice etico per la buona politica è senz'altro vincolante". E all'articolo 13 'Confronto democratico', comma 5, lettera c, si esplica che l'amministratore si impegna, in particolare, "a evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti". In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Codice, le sanzioni previste arrivano fino alla revoca.

La proposta di revoca del presidente, come ricordato più volte, deve essere congruamente motivata in relazione "a gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento". Tra le violazioni del regolamento, chiarisce il Collegio, si ravvisano anche quelle al Codice etico.

Conta, a leggere il dispositivo, che la revoca abbia assunto "la forma di un vero e proprio plebiscito", approvata con 30 voti favorevoli, 1 solo contrario - il diretto interessato -, 1 astenuto e 1 assente.

In un passaggio, i giudici fanno riferimento alle dimissioni annunciate e poi ritrattate: "Il Sig. Iaccarino, nella nota in data 5.1.2021, indirizzata al segretario generale dell’ente, ha dichiarato la disponibilità a rimettere l’incarico al Consiglio, attivando un confronto politico con le Istituzioni – sindaco e Consiglio comunale –, in tal modo mostrando di voler accettare l’esito di un tale confronto, per poi in modo del tutto contraddittorio, una volta che tale esito si è rivelato essere nel senso opposto a quello sperato, decidere di impugnare la delibera con cui è stato revocato dalla carica in questione".

Nel dispositivo è riportata integralmente la proposta di revoca con le relative deduzioni: "Risulta articolatamente motivata con riferimento a molteplici episodi in cui risultano integrate le violazioni del regolamento del Consiglio comunale e, in particolare, delle norme del Codice etico per la politica, che il regolamento stesso impone di osservare a chi, come il ricorrente, l’ha sottoscritto, a ciò vincolandosi. Deve precisarsi che, per poter procedere alla revoca, non è necessario che comportamenti in contrasto con i principi e le puntuali regole enucleati nelle disposizioni del Codice etico siano stati posti in essere all’interno dell’attività del Consiglio".

Le motivazioni per cui il ricorso è stato respinto possono riassumersi in una frase: "Stante la riconosciuta funzione rappresentativa dell’intero Consiglio e in definitiva della sua immagine di fronte ai cittadini, con i reiterati comportamenti in evidente contrasto col Codice etico il ricorrente ha offuscato tale immagine".

La revoca, in conclusione, "risulta suffragata da adeguata istruttoria e munita dei prescritti presupposti, che emergono da congrua motivazione". La delibera è legittima, sia nel merito che sotto il profilo procedurale, e i 30 consiglieri che l'hanno votata possono tirare un sospiro di sollievo. Ora, però, non ci sono più scuse per procedere all'elezione del successore di Iaccarino, rinviata oltre la scadenza dei 20 giorni in attesa del pronunciamento del Tar.

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