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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

GrandApulia, non luogo a procedere per Sarni e altri 13 soggetti: i reati vanno in prescrizione

Dal venerdì nero del 25 novembre 2016, giorno del sequestro del centro commerciale, alla sentenza del 9 gennaio 2023 pronunciata dal Giudice Antonio Sicuranza che ha definito il non luogo a procedere per 14 imputati nel processo che ha visto coinvolte le società FinSud e Sfir

Il 19 giugno 2013 il progetto GrandApulia della società Finsud di Sarni - inserito nell’accordo di riqualificazione e riconversione dell’area ex Sfir sottoscritto nel dicembre 2007 tra Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio Asi, sindacati dei lavoratori e la stessa Sfir - otteneva la concessione edilizia.

Il 25 novembre 2016, a pochi giorni dall'apertura prevista per il 30 dello stesso mese, la Procura di Foggia procedeva all'esecuzione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del centro commerciale. Le attività d'indagine condotte da Corpo Forestale e Guardia di Finanza avevano permesso di accertare irregolarità in materia ambientale ed in materia edilizia-urbanistica (leggi qui).

Il blitz era scattato mentre decine di operai erano al lavoro per gli ultimi accorgimenti. Fu così che il giorno del Black Friday, si trasformò nell'altro venerdì nero di Foggia. Il 20 dicembre di quell'anno, a ridosso del Natale, il centro commerciale verrà finalmente inaugurato con tanto di taglio del nastro del patron.

Sedici in tutto erano state le richieste di rinvio a giudizio per presunti reati ambientali e illeciti amministrativi connessi alla costruzione del centro commerciale nella zona industriale di Foggia: 14 persone e due società.

Vale a dire tutti coloro che, a vario titolo avevano partecipato ai lavori di demolizione delle strutture insistenti nell’area ex Sfir e alla riqualificazione con costruzione del complesso commerciale.

Per la prima parte Saverino Pasquale Creta, in qualità di direttore dello stabilimento di Foggia Sfir, Giampiero Ridolfi, legale rappresentante pro tempore Sfir, Michele Ciotti, direttore dei lavori, Mauro Tininini, legale rappresentante Corbat spa, impresa esecutrice dei lavori di demolizione degli immobili ex Sfir, Oronzo Gesmundo, legale rappresentante di ‘Gesmundo Demolizioni srl’.  

Per il secondo step Antonio Sarni, legale rappresentante Finsud srl, Alberto Arvalli, progettista dei lavori, Claudio De Bellis, legale rappresentante Sideco srl,  il dirigente del Comune di Foggia Francesco Paolo Affatato, Giuseppe Caroprese, titolare dell’impresa ‘Caroprese Giuseppe srl’, Giovanni Locampo, titolare dell’impresa esecutrice ‘La Nuova Costruzione srl’, Michelangelo Marseglia, direttore Asi Foggia e responsabile dei lavori, Alfonso Tropeano, direttore operativo, Giovanni D’Errico, direttore dei lavori, la FinSud srl e la Sfir spa.

Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio degli imputati a seguito di pregressa dichiarazione di nullità della originaria richiesta, sempre di rinvio a giudizio, con una nuova istanza depositata il 16 marzo 2022. Il 10 ottobre era stata ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Foggia e de 'Il laboratorio verde provinciale di Foggia Fare Ambiente'.

Il processo, anche per consentire al pubblico ministero di verificare l'asserito errore di calcolo nel quantificare il danno di cui al delitto di truffa aggravata in danno della Regione Puglia, era stato rinviato all'udienza del 5 dicembre, quando l'importo era stato corretto, da 72.228.600,00 a 7.228.600,00 euro.

Nell'udienza del 9 gennaio è stata data lettura della motivazione contestuale di sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati, che pur tenuto conto della sospensione per complessivi sessantaquattro giorni, risultano estinti per prescrizione.

Quanto al reato contravvenzionale che riguardava otto imputati, dagli atti era emerso che l'ultimo conferimento del materiale di risulta (rifiuto speciale non pericoloso) utilizzato per il completamento delle aree esterne adibite a viabilità parcheggio, verde e spazi per il carico/scarico della merce, e cioè a pertinenza del centro commerciale, è avvenuto nel mese di agosto 2015.  "Al riguardo non può condividersi la prospettazione del Pm secondo cui il detto reato debba ritenersi permanente nell'attualità, dovendosi preferire quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "in tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reali commissivi eventualmente pennanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene, o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione".

Trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione massimo è quello di cinque anni, cui va aggiunto il periodo di sospensione di 64 giorni, con la conseguenza che il reato in disamina si è estinto per prescrizione nel mese di ottobre 2020 o, se si calcola dal momento del sequestro del 25 novembre 2016, il 29.gennaio 2022.

Quanto ai delitti di cui agli art1. 110-439 C.p. e 110-434 comma 2 C.p., ascritti a soli Creta e Ridolfi, non pare contestabile, proprio dalla lettura dell'imputazione in fatto articolata dal P.m, che nelle rispettive qualità, non fossero animati dalla volontà (dolo generico) di avvelenare le acque destinate al consumo e della sistematica contaminazione delle acque sotterranee in corrispondenza delle vasche di lagunaggio, giacché era solamente prevedibile che dalle loro condotte, potessero verificarsi l'avvelenamento e la sistematica contaminazione delle acque, eventi che non sì sarebbero verificati qualora avessero puntualmente rispettato le relative regole di cautela. "E' evidente che il delitto di cui all'art. 439 C.p. debba essere derubricato nella fattispecie colposa di cui all'art. 452 c.p., c quello di cui all'art. 434 c.p. nella fattispecie colposa di cui all'mi. 449 C.p., con la conseguenza che anche in questo caso, essendosi consumati gli illeciti penali nel 2009 (come da contestazione del P.m.), i delitti come derubricati si sono estinti per prescrizione, in ragione della pena comminata dall'art. 452, comma l, nn. 2) od anche 3), e dall'mi. 449 C.p., al più tardi nell'anno 2017, e cioè con il decorso di 7 anni, 8 mesi e 4 giorni, per quanto già precisato circa la sospensione imposta dalla nota emergenza sanitaria".

Quanto al reato contravvenzionale ex art. 257 D.L.vo n. 152/06, ascritto sempre agli stessi due imputati, il Giudice scrive che è certamente a conoscenza dell'indirizzo nomofilattico che afferma la natura permanente dell'illecito penale sino a quando non venga effettuata la comunicazione di cui all'art. 242 D.L.vo agli enti competenti. "È evidente però che ragioni di natura sostanziale impongono di affermare che comunque tale permanenza cessi nel momento in cui il soggetto tenuto alla comunicazione, per un reato peraltro meramente formale, non abbia più il potere di poter adempiere a tale obbligo, versandosi altrimenti in un'ipotesi di imprescrittibilità perenne dell'illecito penale (che si estinguerebbe solamente ex art. 150 c.p.), in palese contrasto con tutti i principi di ragionevolezza che devono comunque informare la risposta punitiva e con la ratio propria dell'istituto della prescrizione, espediente per C.d. di carattere formale escogitato dal legislatore per realizzare quella finalità sostanziale costituita dalla durata ragionevole del processo, principio - quello della ragionevole durata del processo - codificato anche a livello costituzionale con l'avvenuta interpolazione dell'art. 111, comma 2".

Ciò puntualizzato, deve affermarsi che il reato al vaglio deve ritenersi consumato, con la cessazione della permanenza, per Creta aI 31.1.10 (data di cessazione del suo incarico dirigenziale, già direttore p.t. dello stabilimento 'Zuccherificio di Foggia' dal 2005, e per il Ridolfi al 30 settembre 2011, con la conseguenza che il reato contravvenzionale in disamina si è estinto per prescrizione, il 4 aprile 2015 per Creta e il 4 dicembre 2016 per Ridolfi.

I reati contravvenzionali consumati nel dicembre 2016 si sono estinti per prescrizione nel mese di marzo 2022, affermandosi ormai pacificamente nella giurisprudenza di legittimità che "in tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fìne, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica".

Anche i reati consumati il 26 ottobre 2016, si sono estinti per. prescrizione il 30 dicembre 2021.

Quanto al delitto di truffa aggravata di cui al capo I dell'imputazione (punito con la reclusione da 1 a 5 anni), il termine massimo di anni 7 e mesi 6 in base al già ricordato combinato disposto di cui agli arti. 157, comma 1, 161, comma 2, c.p., ricorre, per il delitto in questione, dal momento del conseguimento del profitto, nel caso di specie costituito dal risparmio di spesa per il mancato versamento della c.d. ecotassa (per l'importo di 7.228.600,00 euro, come precisato dal P.m. all'udienza del 5.12.22), omissione che, secondo la prospettazione del Pm si sarebbe protratta fino ad agosto 2015, data anche di consumazione del relativo illecito amministrativo contestato alla 'Finsud' al capo M.

"lnvero, e non emergendo dagli atti alcuna prova che il suddetto risparmio di spesa, costituente il profitto della truffa aggravata, si sia protratto sino ad agosto 2015 (dovendosi convincentemente concludere, anzi, dall'esame della documentazione depositata all'udienza dci 10.10.22, che l'ecotassa dovesse essere corrisposta nel gennaio 2013, termine dilIerito dall'art. 51 della L.r. Puglia n. 45/12 al I gennaio 17 2014), il Giudice osserva che con il capo N dell'imputazione, il Pm contesta l'illecito amministrativo nei confronti della 'Sfir spa', relativo sempre al delitto di truffa aggravata dell'importo complessivo di 7.228.600,00 euro (dovendosi ricordare la precisazione operata all'udienza del 5.12.22), con consumazione fino ad agosto 2014".

Orbene, trattandosi dello stesso risparmio di spesa sempre per l'importo di 7.228.600,00 euro, in applicazione del principio in dubio pro reo, deve affermarsi che il delitto di truffa di cui al capo I dell'imputazione si è consumato al più tardi nel mese di agosto 2014, con la conseguenza che lo stesso si è estinto per prescrizione nel mese di aprile 2022, e cioè decorso il periodo massimo di anni 7 e mesi 6, al quale va aggiunto la ricordata sospensione per l'emergenza sanitaria di giorni 64.

Infine, quanto al delitto ex art. 323 c.p. ascritto a Francesco Paolo Affatato al capo L dell'imputazione, non vi è dubbio che la data indicata nella relativa . imputazione, è quella relativa all'accertamento del reato, reato che, però, si è consumato con l'adozione della determina dirigenziale n. 1125 e, quindi, il 21.09.12, con la conseguenza che anche l'abuso di ufficio si è prescritto alla data del 24 maggio 2020, cioè decorso il periodo massimo di anni 7 e mesi 6 al quale va aggiunta la ricordata sospensione per l'emergenza sanitaria di giorni 64. 

Il Giudice osserva però che non può essere dichiarata la prescrizione dell'illecito amministrativo da reato di cui agli originari capi M ed N dell'imputazione, giacché essendo maturata la prescrizione della truffa aggravata di cui al capo I - al quale i detti illeciti inseriscono - nel corso della fase processuale deve ricordarsi che "in tema di responsabilità da reato degli enti, l/intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito, non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica", con la conseguenza che con coevo decreto viene disposto il rinvio a giudizio della Finsud r. r. l. e della Sfir. s.r.l. in liquidazione in persona dei rispettivi legali rappresentanti. 

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Antonio Sicuranza, visti gli artt. 425 c.p.p., 157 c.p., ha dichiarato quindi il non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Creta, Giampiero Ridolfi, Michele Ciotti, Mauro Titinni, Oronzo Gesmundo, Antonio Sarni, Alberto Arvalli, Claudio De Bellis, Giuseppe Caroprese, Giovanni Lo Campo, Michelangelo Marseglia, Alfonso Tropeano, Giovanni D'Errico, Francesco Paolo Affatato in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti, previa derubricazione - per i soli Creta e Ridolfi dei reati di cui ai capi B e D dell'imputazione in quelli, rispettivamente, di cui agli artt. 452 e 449 C.p. - perché estinti per prescrizione. 

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