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Domenica, 28 Aprile 2024
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Nunziante resta al suo posto, nessuna incompatibilità: rigettato il riscorso di D’Innocenzio

Non si configura alcun conflitto di interessi secondo i giudici del Tribunale di Foggia

La Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso presentato da Fiore D’Innocenzio, primo dei non eletti nella lista ‘Prima Foggia’ a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Raffaele di Mauro, contro l’attuale consigliere Franco Amato Nunziante, che resta al suo posto.

Si tratta di un’altra presunta causa di incompatibilità sollevata in aula dall’ex candidato sindaco civico Giuseppe Mainiero e finita in tribunale, proprio come la presunta incompatibilità della sindaca, dichiarata inesistente dallo stesso tribunale

Franco Nunziante è un dipendente della società Andreani Tributi, che si occupa del servizio di supporto tecnico ed amministrativo e dell’affiancamento agli uffici comunali per la gestione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’ente.

Il ricorso elettorale era stato depositato dal candidato lo scorso 11 gennaio, sempre promuovendo un’azione popolare, e martedì 19 marzo si è svolta l’udienza.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse infondato. Secondo D’Innocenzio, il consigliere comunale non avendo rimosso la condizione di ineleggibilità, alludendo ad un potenziale conflitto di interessi, sarebbe incorso nella causa di incompatibilità con la carica elettiva e nella conseguente decadenza dalla carica.

A ingenerare l’ipotesi prospettata era stata la dicitura inserita nel curriculum depositato in vista delle elezioni, nel quale Nunziante dichiarava di essere ‘Funzionario Responsabile Livello II - Responsabile delle attività di supporto al servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (Tributi minori) ed extratributarie e patrimoniali del Comune di Foggia'.

L’art. 60, comma 1 n. 11, del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che non sono eleggibili a consiglieri comunali “gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale” di aziende dipendenti dal Comune.

Franco Amato Nunziante è assunto con la qualifica di impiegato, addetto a mansioni di back office, “è un mero esecutore materiale di direttive impartite da altri, ai quali, peraltro, deve anche rispondere, stante la previsione del contratto di lavoro”, si legge nell’ordinanza. 

I magistrati escludono a priori che la sua posizione lavorativa possa rientrare tra quelle indicate dall’articolo 60 del Tuel, “né con una operazione analogica, né con una mera interpretazione estensiva”.

In questo senso si era espressa anche l’ex segretaria generale Maria Giuseppina D’Ambrosio. E oggi i giudici le danno ragione: “Correttamente la segretaria generale del Comune di Foggia, nella nota del 25 gennaio 2024, ha evidenziato la insussistenza di cause di incompatibilità del Nunziante rispetto alla carica elettiva, posto che egli non ricopre, all’interno della compagine sociale Andreani Tributi, né ruoli apicali, né ruoli di rappresentanza, né ha poteri di firma”.

Nunziante ha chiarito che il II livello è quello del suo inquadramento nella contrattazione collettiva e che la qualifica indicata di ‘funzionario’ deriva dal fatto che è abilitato alla funzione di ufficiale della riscossione dal Tribunale di Foggia.

Anche dalla documentazione derivante dalla “corposa attività istruttoria svolta dall’apparato amministrativo del Comune di Foggia”, emerge che Nunziante riveste, all’interno della società Andreani Tributi s.r.l., “funzioni meramente tecniche e giammai di titolare, o di rappresentanza o relative alla esplicazione di poteri di organizzazione e coordinamento del personale”.

Fiore D’Innocenzio è stato condannato a rifondere le spese legali quantificate in 4.237 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.

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