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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

La sindaca Episcopo non decade, Mainiero condannato per lite temeraria: dovrà sborsare 30mila euro

Maria Aida Episcopo stravince la causa intentata dall'ex avversario alle elezioni comunali, oggi consigliere comunale di opposizione. L'azione popolare "finisce per integrare un mero atto di ostruzionismo politico"

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, vince su tutta la linea la causa intentata da Giuseppe Mainiero, che aveva promosso un’azione popolare sollevando una presunta causa di incompatibilità.

Il ricorso è stato giudicato infondato ed è stato rigettato dalla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Foggia.

L’ex candidato sindaco civico è stato condannato anche al risarcimento per ‘lite temeraria’ (art. 96, comma 3, c.p.c) nei confronti della sindaca, “avendo esercitato un’azione pretestuosa integrante gli estremi dell’abuso del processo”.

Secondo i magistrati, riuniti in camera di consiglio lo scorso 5 marzo, alla base dell’azione popolare  sono stati posti “motivi privi di un reale fondamento” e, per come promossa, "finisce per integrare un mero atto di ostruzionismo politico e non – come dichiarato dal resistente - un atto di difesa dei cittadini dal ‘degrado amministrativo’”.

Tra spese processuali in favore di sindaca e Comune e risarcimento di 12.753,36 euro, in considerazione della carica politica rivestita da Maria Aida Episcopo, della (breve) durata del mandato e anche della “diffusione che la notizia della proposizione della presente azione ha avuto sugli organi di stampa locale”, l’attuale consigliere civico di opposizione dovrà sborsare oltre 30mila euro.

Mainiero aveva sollevato una causa di incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di dirigente scolastico sia rispetto all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013, sia in base all’art. 60 del Testo Unico degli Enti Locali, ravvisando un continuum giuridico tra le due norme, che i magistrati definiscono inesistente.

Secondo i giudici Concetta Potito, presidente, Alessio Marfè e Giulia Busti, relatore, sono legittime le modalità con cui Maria Aida Episcopo è cessata dalle funzioni dirigenziali rivestite: “Non vi sono margini né per pronunciare la invocata decadenza dalla carica di sindaco del Comune di Foggia né per accogliere l’impugnativa della delibera consiliare n. 1 del 14 dicembre 2023 di convalida degli eletti alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre 2023”, si legge nell'ordinanza.

Non era necessario che la sindaca, rappresenta e difesa dagli avvocati Vincenzo De Cicco e Gianluca Ursitti, rassegnasse le dimissioni dal ruolo di dirigente di seconda fascia.

È stata certificata la legittimità della richiesta di aspettativa. Secondo il Tribunale di Foggia, infatti, non rileva il conferimento di funzioni dirigenziali non generali a tempo determinato, “non incidendo tali funzioni in senso modificativo sul titolo del suo rapporto di lavoro con la P.A”.

Secondo i magistrati, “le incompatibilità e le inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione nell’ipotesi di conferimento di cariche politiche di livello locale a soggetti che rivestono incarichi di dirigenti scolastici”.

Questo perché le istituzioni scolastiche sono “amministrazioni che rientrano nell’appartato statale e non, invece, nell’apparato territoriale regionale, provinciale o comunale”.  

Anche a voler ritenere applicabile le previsioni del decreto legislativo al caso specifico, il termine perentorio di quindici giorni per la scelta tra la permanenza nell’incarico politico o in quello amministrativo “risulta essere stato rispettato”, ma, soprattutto, un’eventuale incompatibilità avrebbe comportato, al più, la decadenza dall’incarico dirigenziale e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro e non anche la decadenza dalla carica di sindaco.

Quanto ai termini sanciti dal Tuel, secondo i calcoli dei magistrati, la cessazione dalle funzioni dirigenziali rivestite avrebbe dovuto intervenire entro il 6 novembre 2023, come avvenuto, e non, invece, come sostenuto da Mainiero entro il 5 novembre.

“Il giorno iniziale, invero, non va computato nel termine, a differenza di quello finale”, si legge nel dispositivo. E anche computando il giorno iniziale, il 5 novembre cadeva di domenica, con conseguente proroga della scadenza al giorno seguente non festivo. Tesi sostenuta fin dal principio dalla sindaca.  

Peraltro, la presunta causa di incompatibilità sarebbe stata comunque rimossa prima della proposizione del ricorso.

Le presunte illegittimità della delibera n. 1 del Consiglio comunale di Foggia, allo stesso modo, “sono prive di fondamento”.

La partecipazione di Davide Emanuele, Alice Amatore, Lucia Aprile e Giulio De Santis alla seduta del 14 dicembre in qualità di consiglieri comunali ai giudici “appare legittima”. Per loro è “evidente” che la sottoscrizione per accettazione dell’incarico sia intervenuta “in un momento successivo a quello della chiusura della seduta consiliare”.

Sulla presunta illegittimità del collocamento a riposo, eccepita nel corso dell’udienza dagli avvocati Gianfranco Corsini e Roberto Ruocco, difensori di Mainiero, i giudici rilevano come rispetto all’istanza di pensionamento depositata dalla sindaca non operi la normativa che prevede il preavviso di sei mesi.

“Non condivisibile è l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la percezione della pensione non sarebbe compatibile con la percezione dell’indennità di funzione di sindaco”, aggiungono, perché anche questo era stato contestato dall'ex candidato sindaco civico.

Il consigliere comunale di opposizione aveva già annunciato di essere pronto ad un “secondo round”, promuovendo un’ulteriore azione legale incentrata proprio sulla collocazione a riposo della sindaca.

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