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A cura di Luca Zichella

Da balcone a veranda: senza licenza di costruzione si rischia l’arresto

Dal blog del ragioniere foggiano Luca Zichella

Ti affacci al balcone e scopri che, quello dei tuoi vicini, è stato trasformati in una comoda veranda. Ti piacerebbe fare lo stesso? Bada alle condizioni: si rischia addirittura l'arresto se manca l'apposita concessione edilizia.

Sul un piano tecnico-giuridico è possibile qualificare la veranda come un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Corte di Cassazione, sent. n. 24086 del 13 giugno 2008).

La realizzazione di una veranda quindi determina l’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio. Ne consegue che il suddetto intervento richieda il previo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675). Si riporta di seguito un caso concreto relativo alle costruzioni abusive di verande avvenuto in Puglia.

Il caso.  Il proprietario di una unità immobiliare veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi in quanto, da un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, si rilevava che all'interno di appartamento in condominio erano stati eseguiti i seguenti lavori abusivi: chiusura di un balcone prospiciente il vano cucina, mediante istallazione di vetrate per una superficie utile di circa 4,40 mq (m 1,80x2,45). I lavori inoltre erano stati eseguiti senza nessun permesso di costruire.

La sentenza. Dato che con la costruzione della veranda è stato posto in essere un aumento della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente, vi è una concreta responsabilità dell’imputato, per aver realizzato un nuovo vano senza aver richiesto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di tale costruzione. Per tali motivi viene irrogata, ai sensi degli artt. 533 e 535 del c.p.p., la pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

Fonte: Condominioweb

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