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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Foggia Calcio, ricorsi accolti sulla penalizzazione e sui Sannella (respinto quello di Fedele): ecco le motivazioni

Ecco le motivazioni della sentenza del collegio di garanzia del Coni in merito ai ricorsi di Fedele Sannella (respinto), di Franco Sannella (accolto) e sulla penalizzazione del Foggia calcio (ricorso accolto)

Accolto il ricorso di Sannella: la motivazione

"Premesso che il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, si rileva come la decisione impugnata poggi su una motivazione contraddittoria e incoerente alla luce dei fatti accertati dallo stesso Giudice (contraddittorietà che provoca anche una errata applicazione di norme di diritto).

Quanto alla responsabilità “diretta” del sig. Francesco Domenico Sannella, quale consigliere del Foggia Calcio S.r.l. a partire dal 15 giugno 2017, qui basti osservare che, proprio dall’accertamento dei fatti del giudizio condotto dalla CFA, è emerso che l’ultima dazione di denaro oggetto della contestazione è avvenuta il 5 aprile 2017, e si è, pertanto, verificata in un periodo antecedente alla data in cui l’odierno ricorrente ha assunto una carica gestoria nella società calcistica; il che esclude che lo stesso possa essere ritenuto responsabile di condotte riferibili ad altri.

Peraltro, neppure può discorrersi di omessa vigilanza del nuovo amministratore sulla precedente gestione societaria, in quanto l’indagine penale a cui ha fatto seguito quella della giustizia sportiva è pressoché contestuale alla nomina del sig. Francesco Domenico Sannella, e quindi allo stesso neppure può essere imputato di non essersi attivato nel denunciare le irregolarità ascrivibili ai precedenti amministratori. Ciò, a maggior ragione, se si consideri che la CFA ha ritenuto esenti da responsabilità tutti i membri del precedente C.d.A. del Foggia Calcio, in quanto questi non avrebbero in concreto gestito la società calcistica e, inoltre, perché il bilancio della società aveva ottenuto il parere positivo della Co.Vi.Soc. e la certificazione da parte del revisore RIA Gran Thornton: dunque, anche gli organi che erano formalmente preposti alla vigilanza contabile della Società al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto del presente giudizio sono andati esenti da responsabilità. Inoltre, quanto alla responsabilità “indiretta” del sig. Francesco Domenico Sannella, dalle evidenze di giudizio e come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale dalla difesa di parte è emerso che questi nel periodo di interesse non era socio di riferimento della Sannella Holding 2 Pag 8 S.r.l., società che deteneva il 50% della società Esseci S.r.l., titolare della totalità delle quote del Foggia Calcio S.r.l.; l’acquisto della totalità delle quote della Esseci S.r.l. ad opera della Sannella Holding 2 S.r.l. è avvenuta, infatti, solo nel maggio 2017, quando, come già detto, erano già cessati i fatti per cui oggi è causa.

Inoltre, la decisione della CFA ha altresì escluso che lo stesso potesse essere qualificato come amministratore di fatto del Foggia Calcio S.r.l. e avesse partecipato alle dazioni di denaro, non avendo mai ricevuto né versato o corrisposto denaro in contanti. Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, tenuto conto del perimetro temporale degli avvenimenti di giudizio, non emerge chiaramente l’individuazione del titolo dal quale sarebbe derivato, a carico del sig. Francesco Domenico Sannella, l’obbligo di vigilanza sul Foggia Calcio S.r.l., asseritamente violato. In assenza di dimostrazione, per tabulas, che il predetto soggetto ricoprisse all’interno del Foggia Calcio una qualificata posizione di natura amministrativa/direzionale/gestionale idonea a determinare un correlato obbligo di vigilanza, l’esaminato motivo di ricorso è da accogliere, non potendo ritenersi sussistente alcuna responsabilità omissiva dell’odierno ricorrente.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sanzione annullata, senza rinvio. (sentenza ricorso completa)

Ricorso Fedele Sannella: la motivazione

"Con il primo motivo del ricorso, il Club Foggia Calcio s.r.l. eccepisce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisone in ordine alla ritenuta responsabilità del sig. Fedele Sannella. Ricorda il Collegio che la motivazione, per essere considerata esente da vizi, deve consentire di comprendere, rendendolo chiaro e palese, il ragionamento argomentativo seguito dal giudicante, con particolare riferimento al passaggio tra la individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica. Ciò avviene indubitabilmente nella impugnata decisione, dalla cui lettura risulta di tutta evidenza che il giudicante ha basato il proprio iter logico-decisionale sull’esame approfondito della documentazione versata in atti. Al riguardo, non appare condivisibile la ricostruzione effettuata dalla difesa di parte, che si appalesa fuorviante e fondata su una lettura degli atti non obiettiva. Dalla documentazione di giudizio (interrogatorio dinanzi al GIP di Milano del 26 gennaio 2018) si evince, infatti, chiaramente come, con riguardo alle condotte poste in essere da Fedele Sannella, sia lo stesso Dirigente ad avere ammesso di aver utilizzato il denaro contante proveniente dal Curci "per le spese del Foggia Calcio... per i calciatori perché erano gli stessi calciatori a chiedere il contante Pag 7 rivolta alla decisione: il proscioglimento di alcuni tesserati “per mancanza di idonea prova in ordine al compimento degli illeciti loro ascritti" - cui si sovrappone, peraltro, la posizione di altri tesserati che hanno patteggiato la sanzione prima dell'apertura del dibattimento - nulla toglie alla documentata responsabilità del Sannella - in parte dallo stesso ammessa - sulla quale dettagliatamente e motivatamente si sofferma il giudicante d’Appello. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, condivise, richiamate e fatte proprie le conclusioni della gravata decisone in punto di responsabilità del sig. Fedele Sannella e del Club Foggia Calcio s.r.l., non ritiene meritevoli di accoglimento le doglianze versate nell’esaminato motivo di ricorso, che, pertanto, è rigettato.

Con il secondo motivo, la Società contesta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del signor Francesco Domenico Sannella. Rileva, al riguardo, il Collegio la fondatezza della doglianza per le ragioni che seguono. Premesso che il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, si rileva come la decisione impugnata poggi su una motivazione contraddittoria e incoerente alla luce dei fatti accertati dallo stesso Giudice (contraddittorietà che provoca anche una errata applicazione di norme di diritto).

Dalle evidenze di giudizio e come ribadito nel corso dell’udienza dibattimentale dalla difesa di parte, Francesco Domenico Sannella non era nel periodo di interesse il socio di riferimento della Sannella Holding 2 srl, società che deteneva il 50% della società Esseci srl, titolare della totalità delle quote del Club Foggia Calcio s.r.l.; l'acquisto della totalità delle quote della Società Esseci ad opera della Sannella Holding 2 srl è avvenuta solo nel maggio 2017, quando erano già cessati i fatti per cui oggi è causa; il predetto sig. Sannella diviene consigliere del Foggia Calcio solo nel giugno 2017, conclusi i fatti per cui oggi è causa.

Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nella decisione avversata, tenuto conto del perimetro temporale degli avvenimenti di giudizio, non emerge chiaramente l’individuazione del titolo dal quale sarebbe derivato, a carico di Francesco Domenico Sannella, l’obbligo di vigilanza sul Club Foggia Calcio, asseritamente violato. In assenza di dimostrazione, per tabulas, che il predetto soggetto ricoprisse all'interno del Foggia Calcio una qualificata posizione di natura amministrativa/direzionale/gestionale idonea a determinare un correlato obbligo di vigilanza, l’esaminato motivo di ricorso è da accogliere"

Ricorso penalizzazione: la motivazione

"Con il terzo motivo di gravame, la Società sportiva censura l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato, di cui chiede una rimodulazione in diminuzione per ragioni di equità, Pag 8 posto che la riduzione del format di Serie B da 22 a 19 squadre (stabilita successivamente allo svolgimento del giudizio dinanzi alla CFA), accentuerebbe la portata afflittiva della sanzione irrogata e giustificherebbe una riduzione proporzionale della stessa di almeno due punti. Ricorda il Collegio che, ai sensi dell'art. 16 CGS FIGC, "gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva". Ciò premesso, ribadita la responsabilità oggettiva della Società sportiva sottolineata dal giudice di Appello per i fatti di causa, ed in particolare per i comportamenti posti in essere dal Fedele Sannella, ritiene che si debba, comunque, tenere conto, per ragioni di equità, della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta nè conoscibile all'allora competente Collegio giudicante al quale, solo, compete la decisione in ordine ad una questione sostanziale di merito, che non può certo ridursi ad un mero calcolo numerico, costituendo, invece, determinazione in ordine alla giusta portata afflittiva della sanzione. Sul punto, pertanto, il Collegio dispone rinvio al Giudice di appello affinchè, anche tenuto conto della modifica introdotta in ordine al numero (da 22 a 19) delle società partecipanti al campionato di Serie B nella s.s. 2018/2019, rinnovi la sua valutazione sulla congruità della sanzione, secondo un criterio di proporzionalità. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è parzialmente accolto, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla CFA della FIGC affinchè rinnovi le sue valutazioni in punto di congruità della sanzione inflitta al Club Foggia Calcio s.r.l. secondo un criterio di proporzionalità. In ragione della natura della decisione, spese al definitivo"

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC affinché rinnovi la sua valutazione, nei sensi di cui in motivazione (sentenza ricorso completa)

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