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Tasse

IMU Foggia: agevolazioni e riduzioni

Informazioni sulle abitazioni degli ex IACP e delle cooperative a proprietà indivisa

La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità e di fatto non utilizzati, previa

presentazione da parte del proprietario di perizia o autocertificazione che attesti la fatiscenza del bene. Il Comune successivamente accerta le condizioni dello stabile e può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato;

Ai terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - iscritti nella previdenza agricola - si applicano le seguenti riduzioni:

del 100% dell'imposta gravante sulla parte di valore fino a € 6.000;

del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.001 e fino a € 15.500;

del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.501 e fino a € 25.500;

del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.501 e fino a € 32.000.

La parte di valore che supera i 32.000 € è soggetta all’ IMU senza alcuna riduzione;

Assimilazione all'abitazione principale per le pertinenze - limitatamente ad una per ciascuna categoria e purché non locate - secondo la vigente classificazione catastale: C2 – C6 – C7. I fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti dall'articolo 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004) beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. (è stata abrogata la norma che prevedeva il

calcolo della base imponibile utilizzando la minore delle tariffe d’estimo riferibili alla zona censuaria nella quale risulta collocato l’immobile storico).

Sulle abitazioni degli ex IACP e delle cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci e usate come abitazione principale, deve essere applicata l'aliquota ordinaria dello 10,60 per mille, ma con la detrazione di 200 euro (senza però i 50 euro di maggiorazione per i figli). Fabbricati locati tramite il cosiddetto canale convenzionato art. 2 comma 3-legge n. 431/98 e i fabbricati locati a studenti con contratto di natura transitoria deve essere applicata l'aliquota del 5,50 per mille.

 

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