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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca

Foggia, impianto privato per chiudere il ciclo dei rifiuti: cooperativa si oppone e vince al Consiglio di Stato

La Coop. Nuova San Michele, come verrà riconosciuto poi dal Tar Lombardia, aveva denunciato l’illegittimità degli atti impugnati in quanto Arera aveva introdotto disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, con effetti stringenti e penalizzanti per gli operatori nel libero mercato, sottoponendoli poi all’applicazione del medesimo metodo tariffario disciplinato per gli impianti rientranti nel servizio integrato di gestione dei rifiuti

Con sentenza del 6 dicembre il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Arera, Regione Puglia e Ager confermando la sentenza del Tar della Lombardia della delibera di Arera 363 del 2021 e di Giunta regionale 2251 del 29 dicembre dello stesso anno, di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il contenzioso è nato con il ricorso proposto dalla Soc. Coop. Nuova San Michele, titolare di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel Comune di Foggia, difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Michele Vaira e Sergio De Giorgi, con l’intervento di altre imprese operanti nel settore, tra cui De Cristofaro S.r.l., difese dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone.

La Coop. Nuova San Michele, come verrà riconosciuto poi dal Tar Lombardia, aveva denunciato l’illegittimità degli atti impugnati in quanto Arera aveva introdotto disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, con effetti stringenti e penalizzanti per gli operatori nel libero mercato, sottoponendoli poi all’applicazione del medesimo metodo tariffario disciplinato per gli impianti rientranti nel servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La Regione Puglia, di conseguenza, ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sulla scorta degli stessi illegittimi presupposti.

Il Tar di Milano, con la sentenza n. 486/2023 del 24/2/2023, ha accolto il ricorso stabilendo che la disciplina degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” adottata da Arera sottoponeva, con disposizioni puntuali poi eseguite dalla Regione, a regolazione tariffaria impianti operanti in regime di libero mercato, qualificati arbitrariamente come “indispensabili” alla chiusura del ciclo dei rifiuti e pertanto “annessi” di imperio al servizio integrato. Una sorta di espropriazione.

L'arbitrarietà del comportamento di Arera è stato confermata anche dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato il 6 dicembre scorso, nella quale si ribadisce l’assenza, tra le funzioni di Arera, del potere di indirizzo dell’attività programmatoria regionale, ed il dovere, anche da parte della stessa Autorità, di rispettare i diversi livelli di competenza in materia di rifiuti, ripartite tra funzioni centrali (come il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti) e territoriali (come il Piano Regionale di Gestione Rifiuti).

Quindi Arera, ribadisce il Consiglio di Stato, nel fornire i criteri per individuare gli impianti “minimi” quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato e che il legislatore non ha inteso delegarle; ma ha di fatto anche suggerito alla Regione Puglia una soluzione alle criticità impiantistiche mediante la sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza.

Con la pronuncia del Consiglio di Stato le ragioni fatte valere dalla Soc. Coop Nuova San Michele hanno quindi trovato definitiva affermazione.

Di conseguenza, la regione Puglia, per sopperire alle perduranti criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti, non potrà “avocare” impianti privati che, invece, si reggono su una precisa programmazione pluriennale, nel rispetto di ogni normativa di settore.

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