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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Fine vita, assistenza sanitaria per morte serena e indolore in Puglia. "No" della Conferenza episcopale

Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali. Ok della commissione Sanità della Regione Puglia

Con cinque voti favoreli - quattro contrari e un astenuto - la commissione Sanità ha approvato a maggioranza la proposta di legge 'Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali'. Il testo prevede che le strutture sanitarie pubbliche della Regione Puglia assicurino l’assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione.

L’assistenza sanitaria, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone che siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche;  siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.

Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti previsti, sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente integrato da un medico palliativista, un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delle professioni infermieristiche. Le strutture sanitarie e i comitati etici, sono comunque obbligati a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.

I procedimenti di verifica e di parere previsti, necessari pure nel caso di disposizione anticipata di trattamento ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono attivati su istanza inoltrata dall’interessato all’azienda sanitaria territorialmente competente e alla struttura sanitaria interessata, e conclusi entro e non oltre sette giorni.

Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalle presenti disposizioni. Nel caso in cui risulti impossibile formare l’equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell’esercizio del diritto previsto, spetta alla direzione sanitaria della azienda sanitaria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni.  Le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni sono assicurati gratuitamente nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Non si è fatta attendere la nota della Conferenza Episcopale Pugliese. "Siamo ben consapevoli della sensibilità e della delicatezza del tema che è di drammatica attualità e poiché riguarda la sacralità della vita, necessita di un percorso accurato da parte del legislatore, in un ampio confronto parlamentare che rappresenti il Paese e le reali necessità dei suoi cittadini, scevro da logiche di parte e possibili strumentalizzazioni. Ogni cittadino ha, al di sopra dei diversi “Ius" che gli si garantiscono, quello che si può riassumere nello “Ius vitae”, ovvero la tutela da ogni attentato contro di essa e la garanzia che la comunità se ne prenda cura, non ricorrendo a formule parziali quando non vi riesca.

Riteniamo che ogni tentativo di giungere al fine suddetto, senza aver posto in atto le opportune garanzie di assistenza e ausilio, non è confacente con il rispetto della persona. Fermo restando che il malato, in qualunque stato della propria patologia si trovi, vada posto al centro per essere difeso, accolto, assistito e accompagnato, registriamo, purtroppo, che cure palliative e sedazione del dolore, esigenze ineludibili che dovrebbero essere fruibili in ambiti ospedalieri, territoriali e domiciliari, non trovano ancora questa diffusione.

Tali indicazioni presenti nella legge 38/2010 con la quale “L’Italia ha adottato […] un quadro organico di principi e disposizioni normative per garantire un’assistenza qualificata appropriata in ambito palliativo e della terapia del dolore, per il malato e la sua famiglia” (fonte: sito web del Ministero della Salute): a 12 anni di distanza non trovano attuazione su tutto il territorio del Paese; fino ad oggi non sono stati raggiunti neanche gli standard minimi su base macro regionale e nazionale.

Esortiamo, quindi, ad una prudenziale valutazione della realtà senza assolvere le inadempienze finora registrate con percorsi legislativi di ripiego che rischiano di non essere rimedi efficaci a livello scientifico e umano"

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