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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Stop al 'volantinaggio selvaggio', i trasgressori saranno sanzionati

Sanzioni fino a 600 euro per le aziende, da 10 a 60 per il personale e da 25 a 500 per i proprietari di immobili e amministratori condominiali

Il Comune di Foggia dice stop al “volantinaggio selvaggio”. Lo fa con l’ordinanza sindacale numero 56 del 29 maggio, con la quale Mongelli ha definito i limiti della distribuzione di materiale pubblicitario al fine di porre fine a un fenomeno che, oltre a pregiudicare l’igiene e il decoro urbano, costituisce per l’ente pubblico, e quindi la città, un costo elevato in termini di mezzi e uomini impegnati nella raccolta.

Nello specifico, il decreto sindacale dispone:

  1. con effetto immediato per tutti i giorni dell’anno e per l’intero territorio comunale, è fatto divieto a tutte le aziende e le società di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro luogo o struttura non regolarmente autorizzati;
  2. è fatto divieto altresì di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
  3. è fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
  4. la distribuzione di volantini, depliants, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette condominiali appositamente destinate alla ricezione di pubblicità o con la consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all’interno dei locali pubblici e attività commerciali previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni di distribuzione;
  5. è fatto obbligo ai titolari delle ditte che intendano effettuare la distribuzione di volantini pubblicitari sul territorio comunale, di fornire l’elenco del personale incaricato alla distribuzione, dichiarando contestualmente con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro ed allegando la ricevuta di pagamento dell’imposta comunale in materia di pubblicità;
  6. gli incaricati a qualsiasi titolo dell’esercizio della pubblicità mediante volantinaggio effettuata nei modi disciplinati dalla presente ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini sulle aree pubbliche e sui suoli privati;
  7. in occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate, in tali casi comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si mostrino interessati a riceverlo;
  8. qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti su suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all’interno dei pubblici uffici, e in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i responsabili materiali della violazione, incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario, e l’obbligato/solidale azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del Decreto Legislativo nr. 152/2006 nella misura di:
    1. Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00  oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
    2. Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 a € 60,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
    3. Per i cittadini proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
  9. Non è soggetta all’osservanza delle suddette prescrizioni la distribuzione a mano di volantini pubblicitari riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio e dalle altre istituzioni pubbliche, riguardanti inoltre l’attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e onlus.

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