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L'ing. Apollo replica alla Ra.Co. su quella "sospettosa conflittualità": "Ecco il perché dei due collaudi al Giordano"

L'ing. Aldo Pio Apollo: "Nessuna contraddizione né sospettosa conflittualità, quindi, fra il collaudo pro-veritate (privatistico) e il collaudo parziale (istituzionale) che ho redatto"

L'intervento di Nino Raspatelli sui lavori di restauro del Teatro Giordano e sul contenzioso con il Comune, ma soprattutto il sospetto avanzato sui due collaudi, hanno spinto l'ingegnere di Lucera Aldo Pio Apollo ad un chiarimento sulle colonne di FoggiaToday, che replica così ai dubbi sollevati dal titolare della Ra.Co.

La replica di Apollo all'ing. Raspatelli

"Vale premettere che lo scopo di un collaudo di opera pubblica è duplice: accertare se l'opera risponde alle finalità per cui è stata realizzata, e quindi funzionalmente collaudabile; accertare il valore economico dell'opera stessa, e cioè se siano state rispettate le modalità esecutive contrattuali per un responso collaudatorio contabile.

Per fare un semplice esempio: se l'appaltatore ha messo in opera un pavimento di 2a scelta, anziché un pavimento di 1a scelta previsto a contratto, il pavimento è collaudabile funzionalmente, ma contabilmente va pagato con una riduzione del prezzo.

Fatta questa premessa, con il primo atto di collaudo (pro-veritate), per il quale sono stato incaricato dall'arch. G. Casolaro direttore dei lavori, data la natura privatistica e non istituzionale di tale incarico (il collaudatore ufficiale viene nominato dalla Committenza), mi son potuto esprimere limitatamente alla sola collaudabilità funzionale dell'opera, tanto è vero che il detto atto specifica che l'importo liquidato dal direttore dei lavori “può ritenersi congruo come ordine di grandezza in quanto ancora carente ad oggi del dovuto contraddittorio finale con l'appaltatore” e termina con “salve le risultanze contabili definitive a riscontrarsi in sede di contraddittorio finale con l'appaltatore”, attività che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, può espletarsi solo in sede di collaudo istituzionalmente formalizzato.

Con il successivo incarico formale conferitomi dalla Committenza, ho avuto modo di accertare l'inammissibilità delle riserve per maggiori compensi in quanto introdotte dall'appaltatore secondo procedura irrituale (trattasi, in pratica, di riserve nulle); il ritardo, provato documentalmente, di 608 giorni nella ultimazione dei lavori per la conseguente penale di €.212.330,25 a carico dell'appaltatore; indebite anticipazioni contabili fatte all'appaltatore, con conseguente rivalsa economica a favore della Committenza di interessi per €.95.134,51; alcune detrazioni per esecuzione di voci-lavoro carenti, per complessivi €.54.023,90;

A tal punto sopravveniva la revoca dell'incarico, per cui venivo messo nella condizione di non poter portare a termine le operazioni di collaudo con l'attività di revisione contabile di tutte le categorie di lavoro dell'appalto, ferme restando le penalità di cui sopra già accertate a carico dell'appaltatore e pari a €.361.488,66. Non mi restava, perciò, altro che consegnare alla Committenza il lavoro svolto, evidentemente parziale, ai sensi dell'art.2237 del codice civile.

Nessuna contraddizione né sospettosa conflittualità, quindi, fra il collaudo pro-veritate (privatistico) e il collaudo parziale (istituzionale) che ho redatto"

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