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Lunedì, 29 Aprile 2024

Decreto baby gang, L'avv. Arena: "La realtà è che si vuole chiudere la stalla quando i buoi sono scappati"

A seguito degli innumerevoli casi di criminalità giovanile, il Consiglio dei Ministri sta mettendo in campo interventi atti a contrastare il fenomeno, partendo dalla povertà educativa. L'avvocato Massimiliano Arena, già garante dei diritti del minore per la provincia di Foggia, ha un'altra visione e la spiega ai microfoni di Foggiatoday

Il fenomeno della criminalità giovanile risulta particolarmente preoccupante, per due aspetti: da un lato il senso di pericolo percepito che rende una realtà già abbastanza compromessa, ancor più instabile. Dall'altro, il futuro di questa società. Se a 15 /17 anni si arriva a delinquere fino a mettere in programma un omicidio, vuol dire che la situazione è veramente fuori controllo.

Come emerso anche dalla visita della Commissione Parlamentare antimafia a Foggia, nel 2022 nella nostra provincia ci sono stati 17 omicidi, tre dei quali commessi da minorenni. Un dato tanto inquietante quanto allarmante. Ma il triste fenomeno non è né nuovo né tantomeno circoscritto ad una particolare area dell'Italia: delle baby gang e della criminalità giovanile se ne parla ormai da anni.

Per questo il Consiglio dei Ministri ha messo in campo delle misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile con un decreto legge che abbassa l'età punibile o inasprisce, un alcuni casi, le pene.

DASPO URBANO

Si estende l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

FOGLIO DI VIA

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici:

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni:

Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori:

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:

  • si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
  • si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
  • si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti)

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale:

Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore:

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni:

Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Abbiamo chiesto all'avvocato Massimiliano Arena, già garante dei diritti del minore per la provincia di Foggia, cosa è effettivamente applicabile e cosa andrebbe modificato. 

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