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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Processo al Foggia calcio: prosciolto l'Amministratore Delegato Delli Santi

In base all'ampia documentazione fornita, e alle dichiarazioni rese al Pm da Fedele Sannella, il Collegio ha ritenuto che non ci sono elementi che provino il coinvolgimento diretto del commercialista "nell'impiego di importi di provenienza illecita"

Mentre si attende ancora un pronunciamento sul ricorso del Foggia contro il mancato riconoscimento della mutualità (il tribunale Federale aveva accolto l'istanza cautelare di sospensiva lo scorso 25 giugno, ndr), arriva una buona notizia sul processo sportivo. 

La sezione disciplinare del Tribunale Federale ha infatti assolto anche l'ex Amministratore Delegato del Foggia calcio Roberto Jean Pierre Delli Santi, tra i 37 soggetti deferiti nell'inchiesta che vede coinvolta la società rossonera, punita in primo grado con 15 punti di penalizzazione. 

Delli Santi, ad del Foggia dal 27 giugno 2015 senza poteri di rappresentanza della Società, era stato deferito "per violazione dell'art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle Società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall’art. 84, comma 1, delle NOIF, nonché della violazione dell’art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio Srl, nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - dell’importo complessivo di € 1.964.750,00 (unmilioneduecentotrentacinque/00) corrisposto dal Sig. Curci Ruggiero Massimo, di cui € 1.408.000,00 (unmilionequattrocentoottomila/00) a mezzo di bonifici ed € 556.750,00 (cinquecentocinquanteseimila settecentocinquanta/00) in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato"

Memoria difensiva

Nella memoria difensiva, i legali di Delli Santi avevano spiegato come "la carica a lui conferita "non venne mai corredata da alcuna delega di potere. In particolare, il Dott. Dellisanti si occupava di predisporre la documentazione inerente il budget, il bilancio di esercizio ed i prospetti degli indici e di trasmetterli al Dott. Michele Marangelli (incaricato dalla Società per la contabilità, il bilancio, gli adempimenti fiscali, i rapporti con la Co.Vi.Soc. e la Lega Calcio). Tutti i bilanci di esercizio inerenti il periodo nel quale il Dott. Dellisanti ha rivestito il ruolo di amministratore delegato sono stati certificati dalla RIA Grant Thorton Spa la quale non ha mai espresso riserve o richiami di informativa".  

Altro passaggio chiave quello relativo alle verifiche della Co.Vi.Soc. le quali "hanno sempre avuto esito positivo e lo stesso Commissario Giudiziale, Dott. Giannetti, nominato il 19 marzo 2018 dal Tribunale di Milano in sostituzione del CDA, ha dovuto constatare come la Società sia stata amministrata in maniera corretta, con pagamenti in regola di stipendi, imposte e contributi. Il Dott. Dellisanti, pertanto, come risulta dagli atti del procedimento, non avendo mai partecipato all’attività gestionale della Società (che faceva capo esclusivamente ai fratelli Curci e Sannella) non ha svolto alcun ruolo nelle condotte di reimpiego di denaro provento di attività illecite addebitate al Curci"

E sui messaggi whatsapp che gli furono inviati da Ruggiero Massimo Curci, nei quali venivano rendicontate le somme da lui trasferite alla società attraverso bonifici bancari "si precisa come le dazioni avvenute a mezzo bonifico siano legittimamente apparse regolari all’amministratore delegato, provenendo dal c/c del socio e portando una causale di riferimento, quanto agli importi versati in contanti, il Dellisanti ne sarebbe venuto a conoscenza solo allorquando il Curci, apprestandosi ad uscire dalla Società, ne ha rivendicato la restituzione da parte dei fratelli Sannella (ossia al momento della cessione del 4 maggio 2017). In tal senso vanno anche le stesse dichiarazioni rese dal Fedele Sannella in sede di interrogatorio di garanzia innanzi al P.M. Dott. Paolo Storari in data 26.01.2018 allorquando, senza esitazioni, afferma: 'il dottor Dellisanti non sapeva di queste somme che io ricevevo da Curci' … 'quando ha scritto il Curci, il dottor Dellisanti mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Guarda che Curci dice che… che ci sono, no, che ci sono questi soldi’, che lui non sapeva nemmeno che cosa fossero'. Oltre al dato oggettivo, l’impianto accusatorio manca completamente di fornire la prova dell’elemento psicologico, ossia la consapevolezza da parte del Dott. Dellisanti dell’origine illecita delle somme confluite nella Società e utilizzate per i pagamenti di calciatori e staff tecnico". 

Motivi della decisione

Tutti aspetti confermati nel corso del dibattimento. Da qui la decisione del Tribunale Federale secondo cui "il deferimento non merita accoglimento. In effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come integrata dalle indagini svolte dalla Procura Federale, non contiene elementi sufficienti a confermare la partecipazione del Dott. Dellisanti alle dinamiche di gestione aziendale ed il suo coinvolgimento in ruoli apicali con funzioni decisionali e di comando, detenute esclusivamente dai fratelli Curci e Sannella. Alla luce di tali considerazioni e delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da Fedele Sannella, si deve valutare la unidirezionalità dei messaggi whatsapp inviati dal Curci a Dellisanti il giorno prima della cessione delle quote alla Sannella Holding 2 Srl, messaggi ove rendicontava le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016. Infatti, la circostanza che vede il Dellisanti non interloquire in alcun modo con il Curci e limitarsi a ricevere il rendiconto in vista della quantificazione delle quote, unitamente alla dichiarazione del Sannella il quale riferisce al P.M. di essere stato contattato dal Dellisanti proprio per ricevere chiarimenti circa quegli importi a lui sconosciuti, escludono possa ritenersi raggiunto un sufficiente grado di certezza circa la partecipazione del Dellisanti alle condotte ascritte. Il Collegio, pertanto, in difetto di ulteriori e diversi elementi di prova a sostegno di un coinvolgimento diretto del Dott. Dellisanti nell’impiego di importi di provenienza illecita nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che proscioglierlo dagli addebiti contestati".

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