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Foggia penalizzato, il club e la Corporate fanno ricorso al Collegio di Garanzia

La richiesta è di cancellare la penalizzazione e l’inibizione a carico del presidente o, in subordine, di ridimensionarle con una ammenda o una ulteriore riduzione

Come già preannunciato nella conferenza stampa dello scorso 13 gennaio, il Foggia ha presentato un nuovo ricorso, stavolta al Collegio di Garanzia del Coni, contro la penalizzazione di 4 punti – poi ridotta a 2 dalla Corte federale d’appello della Figc – inflitta al club rossonero per inadempienze relative al passaggio di quote.

Nello specifico, come si legge sul sito del Coni, sono due i ricorsi presentati: “Il primo, nell'interesse della società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e, il secondo, nell'interesse del dott. Nicola Canonico (socio unico della società Cn Sport srl, acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group srl, controllante la società Calcio Foggia 1920 srl, all'epoca dei fatti, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della società Calcio Foggia 1920 srl) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), nonché contro la Procura Federale Figc e con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il Coni”.

Canonico, al pari della ex presidente Maria Assunta Pintus, in seguito al ricorso presentato alla Corte federale d’appello, ha ottenuto il dimezzamento dell’inibizione, passato da 6 a 3 mesi per il presidente rossonero e da 4 a 2 mesi per l’imprenditrice sarda.

La vicenda è ormai nota: il Foggia ha subito due penalizzazioni – di 2 punti ciascuna – per aver presentato in ritardo di un giorno l’atto notarile del passaggio del 51% della Corporate Investments Group dalla Pintus a Canonico e per la mancata presentazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in luogo del quale il presidente rossonero ha inviato una autodichiarazione.

In seguito al ricorso presentato, la Corte d’appello ha attenuato le sanzioni inflitte in primo grado, senza però cancellarle, in quanto “la documentazione relativa alle acquisizioni deve essere depositata in Figc entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni” (e quindi, dalla stipula dell’atto, avvenuta il 22 giugno) e non dalla sua registrazione (avvenuta il 7 luglio).

Sono quattro le richieste formulate al Collegio di Garanzia: “Di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del Coni della decisione impugnata, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica a carico della società Calcio Foggia 1920  srl ed è stata irrogata la sanzione della inibizione per tre mesi a carico del dott. Canonico;

“Conseguentemente, di disporre l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, con totale cancellazione delle suddette sanzioni”.

“In subordine, di riformare in parte la gravata pronuncia, con congruo e sensibile ridimensionamento della sanzione statuita dalla Corte Federale d'Appello, da contenersi comunque, quanto alla società, entro i margini di una lievissima ammenda ovvero, in via ulteriormente gradata, nella penalizzazione minima di un punto; quanto al dott. Canonico, da contenersi comunque entro i margini di una assai più lieve e modesta inibizione”.

“Di annullare e/o riformare, altresì, ogni atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla decisione in questa sede impugnata”.

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