rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Calcio

Foggia penalizzato, il Tribunale Federale smonta le eccezioni di Canonico e Pintus: "Documentazione va depositata entro 15 giorni dalla stipula dell'atto"

Secondo il Tribunale Federale, la documentazione attestante il passaggio di quote andava prodotta entro quindici giorni dalla stipula dell'atto e non dalla registrazione dello stesso. Complicato ottenere uno sconto anche per quel che concerne il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti

Quattro punti di penalizzazione al Foggia e inibizione rispettivamente di 4 e 6 mesi per Maria Assunta Pintus e Nicola Canonico. Il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale della Figc, già ufficiale da circa due settimane, è stato depositato alcune ore fa con le relative motivazioni. Motivazioni che non sembrano concedere grossi margini, circa l'auspicato sconto, alla difesa rossonera nei successivi gradi di giudizio. 

Com’è noto, la vicepresidente, il presidente del Foggia e la stessa società rossonera (per responsabilità propria) erano stati deferiti dalla Sezione Disciplinare, in merito al passaggio delle quote (il 51% della Corporate detentrice dell’80% della società rossonera) avvenuto il 22 giugno scorso. A entrambi si contesta il ritardo (di un giorno) nella consegna della documentazione attestante il passaggio delle quote e il deposito, con riferimento al nuovo socio Nicola Canonico, del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti (per questi ultimi, il presidente ha dichiarato di aver prodotto una autocertificazione). Le due mancanze hanno determinato due penalizzazioni di 2 punti ciascuna.

I Deferimenti

In particolare, come si legge nelle motivazioni, il deferimento della Pintus è determinato dall’avere “omesso di vigilare nella propria qualità di legale rappresentante della società Calcio Foggia 1920 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di quindici giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis delle NOIF, e che venisse depositato, con riferimento al sig. Canonico Nicola, socio unico della società CN Sport Srl acquirente del 51% delle quote sociali della Corporate Investments Group Srl (quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 Srl) il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, richiesti dall’art. 20- bis, comma 2, lett. d) delle NOIF per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del medesimo comma, nonché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis, comma 2, lett. e) delle NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis , comma 2, lett. C) delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato in quanto vertice della società sportiva, affinché il sig. Canonico Nicola ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva”.

Il deferimento del presidente rossonero, socio unico della società Cn Sport Srl, che ha acquisito il 51% della Corporate, è invece determinato “dalla violazione degli artt. 4 comma 1, CGS e 20- bis NOIF per non avere depositato, nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione di cui all’art. 20- bis NOIF, e per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al menzionato art. 20- bis , comma 2, lett. a) NOIF nonché per non aver depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis , comma 2, lett. e) NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis , comma 2, lett. c) delle medesime norme, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, citato”.

La difesa

Una delle eccezioni mosse dall’avvocato Chiacchio, peraltro palesate nel corso della conferenza stampa dello scorso 12 novembre, riguardava proprio la decorrenza dei quindici giorni. Il legale eccepì sulla chiarezza della norma la quale, a suo dire, non specificava se il termine dei 15 giorni partisse dalla stipula dell’atto (avvenuta il 22 giugno) o dalla registrazione dello stesso (avvenuta il 7 luglio): “È una diatriba di ordine dottrinario. È dottrinario stabilire se i termini decorrono dalla stipula dell’atto o dalla registrazione. Chi è in grado di stabilirlo con matematica certezza?”.

Le stesse eccezioni sono state avanzate anche dai due deferiti nella fase predibattimentale, durante la quale l’avvocato Chiacchio ha riportato i contenuti delle audizioni di Canonico e Pintus. Il presidente, inoltre, dichiarando di aver inviato la documentazione al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto, ha anche specificato nel merito di “di essere ‘soggetto conosciuto’ dalla Federazione siccome presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sono alla stagione sportiva”.

La Pintus, nel confermare l’aver considerato la decorrenza dei quindici giorni a partire dall’atto di registrazione, ha anche evidenziato che “avendo soltanto la “trascrizione” effetti erga omnes, il termine dei quindici giorni non può farsi decorrere dal giorno della stipula della scrittura, rilevante solo inter partes. Quanto allo specifico della posizione della sig.ra Pintus, ha altresì eccepito che, nell’ordinamento sportivo, non sarebbe configurabile alcun obbligo di segnalazione in testa agli organi societari”.

La decisione

Il tribunale, presieduto da Carlo Sica e composto da Valeria Ciervo, Andrea Giordano e dal rappresentante Aia Giancarlo Di Veglia, ha ritenuto il deferimento fondato. “La fattispecie si inquadra nella innovativa cornice degli articoli 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS, sorti al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche”.

Detta norma poggia su due fondamenti, ovvero, i requisiti di onorabilità (l’assenza di condanne penali nei termini individuati dal disposto e il mancato assoggettamento a misure di prevenzione) e di solidità finanziaria. Il secondo comma, invece, dispone che le condizioni devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti.

Ma c’è un punto in particolare che potrebbe smontare le eccezioni palesate dall’avvocato Chiacchio e rendere difficile anche solo la riduzione della penalizzazione: il quarto comma prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni”. Dunque, nel caso specifico del Foggia, farebbe fede non la registrazione dell’atto, avvenuta il 7 luglio, ma la stipula dello stesso avvenuta il 22 giugno.

“Agli atti risulta – si legge ancora nel documento – provata l’avvenuta acquisizione del 51% (soglia notevolmente superiore a quella indicata dall’art. 20- bis NOIF) delle quote sociali della Società controllante la Società Calcio Foggia 1920 Srl; come, parimenti, non trovano smentite l’omesso rispetto del perentorio termine di quindici giorni, decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni rilevanti (l’invio, indirizzato alla Lega Pro anziché alla FIGC, risale, infatti, al giorno 8 luglio 2021 – v. l’all. n. 2 alla produzione dei deferiti –, mentre l’atto di cessione rep. n. 476/racc. n. 376 è del 22.6.2021), e la stessa mancata produzione (né allora né ora) del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, per come prescritta dalla lett. D) del richiamato disposto. Non mutano il quadro le eccezioni di parte. Quanto alla trasmissione dell’atto di cessione, non rileva la data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ma quella di conclusione dell’atto; come ha recentemente affermato la giurisprudenza di questo Tribunale, la cessione è valida ed efficace in forza del nudo consenso manifestato dalle parti (Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50) e il precetto fissa, quale dies a quo per il computo del termine, quello di acquisizione delle partecipazioni (e non di iscrizione del relativo atto presso il Registro delle imprese; iscrizione che, potendo avvenire nei trenta giorni dalla stipulazione, finirebbe per vanificare la ratio acceleratrice che permea la novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei Campionati). Deve, peraltro, rilevarsi, in relazione alle eccezioni dei deferiti, che il precetto violato richiede l’invio alla FIGC della prova dei requisiti di onorabilità (non dell’atto di cessione in sé, del quale ben può bastare l’attestazione notarile di avvenuta stipula)”.

Per quel che concerne l’altra inadempienza contestata, ovvero la documentazione relativa al casellario giudiziale e ai carichi pendenti “per la mancata produzione del certificato (adempimento non certamente gravoso), non può bastare il rilievo fattuale della pregressa conoscenza dei deferiti da parte della FIGC; la puntualità del precetto sanzionatorio osta a interpretazioni alternative a quelle fatte palesi dal “significato proprio delle parole” (art. 12 Preleggi). La portata generale della novella e la sua ratio verrebbero inevitabilmente svilite se il singolo caso conducesse a risultati applicativi di disomogeneo tenore”.

Il provvedimento punisce anche il club rossonero per il quale “la responsabilità deve intendersi propria, essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32 comma 5- bis , CGS si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”). La misura della sanzione di cui al deferimento (quattro punti di penalizzazione) trova, infatti, giustificazione nella ricorrenza di due violazioni (la prima nella tempistica di trasmissione e la seconda nei suoi contenuti); la base giuridica è inequivocabilmente chiara e non consente interpretazioni in mitius (a dimostrarlo è l’avverbio “almeno” di cui al dettato positivo, che osta a trattamenti sanzionatori di maggior favore)”.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Foggia penalizzato, il Tribunale Federale smonta le eccezioni di Canonico e Pintus: "Documentazione va depositata entro 15 giorni dalla stipula dell'atto"

FoggiaToday è in caricamento