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Dalla pubblica illuminazione ai permessi a costruire: le precisazioni dell’amministrazione comunale

Le risposte sull’incarico di Energy Manager, pubblica illuminazione e permessi a costruire per la Meridaunia Srl e Lidl e

Sul progetto di finanza pubblica illuminazione, la figura dell’Energy Manager e i permessi a costruire per la ditta Meridaunia Srl e Lidl, l’amministrazione comunale, rispetto alla “veemenza” delle considerazioni espresse dal consigliere comunale Giuseppe Mainiero nel corso della sua ultima conferenza stampa, formula delle precisazioni.

Il progetto di finanza della pubblica illuminazione a Foggia

Circa il progetto di finanza inerente la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura di energia elettrica, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impiantistica e di ammodernamento tecnologico e funzionale oltre alle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, il consigliere Mainiero ipotizza una disparità di trattamento tra le società che hanno avanzato la loro proposta di adesione.

In particolare, Mainiero lamentava una penalizzazione per la società ‘Selettra SpA’, presentata come titolare della proposta maggiormente vantaggiosa per il Comune di Foggia. Le ragioni per le quali la proposta avanzata dalla ‘Selettra SpA’ è stata esclusa – senza per questo impedire alla società di partecipare comunque alla gara – attengono a profili di natura tecnico-amministrativa che è opportuno ribadire. La bozza di convenzione che ha accompagnato la proposta non corrisponde ad alcuno dei contratti di partenariato pubblico-privato che possono costituire oggetto di proposta spontanea ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.50/2016 e non contiene la disciplina specificatamente dettata per i contratti di partenariato pubblico-privato dal D.Lgs. n.50/2016. La stessa proposta di convenzione non corrisponde alla bozza di convenzione standard elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato ed emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui adozione costituisce buona pratica in materia di partenariato pubblico-privato. Sul piano della presunta maggiore convenienza economica della proposta avanzata dalla ‘Selettra SpA’, va inoltre sottolineato come essa non alocasse il rischio operativo in capo al soggetto privato. ‘L’appaltatore ai sensi del D.Lgs. 115/2008 si obbliga nei confronti del Comune al raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi in termini di kWh previsti nel progetto approvato – di legge infatti nella bozza di convenzione presentata al Comune – Ove tale risparmio non venga raggiunto, nulla sarà dovuto all’appaltatore oltre al canone’. Vale la pena inoltre rilevare la completa assenza di un documento che dovrebbe contenere, in forma analitica e dettagliata, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, dal momento che rileva poco il fatto che siano state fornite alcune indicazioni relativamente ad alcune attività manutentive all’interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica. È infine assolutamente pretenzioso parlare di una maggiore convenienza economica della proposta della ‘Selettra SpA’. È infatti appena evidente che non basta confrontare il valore del canone del primo anno di durata della concessione per affermare che sia più conveniente la proposta che, a fronte di costi di investimento e di costi operativi che potrebbero essere molto diversi, presenta il canone di valore più basso.

Il permesso a costruire rilasciato alla ditta Meridaunia Srl

Per quel che riguarda la richiesta di permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex articolo 14 1 bis del DPR n. 380 del 2001, avanzata dalla ditta Meridaunia Srl, rispetto alla contestazione circa l’illegittimità del provvedimento, in particolare con riferimento all’inapplicabilità della norma che concede la ristrutturazione edilizia in presenza di un interesse pubblico, il Consiglio di Stato, già nel lontano 2004, ha chiarito che la giurisprudenza amministrativa ha ammesso la configurabilità di interventi di ristrutturazione edilizia in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, escludendoli solo nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi o su un edificio già da tempo demolito o diruto. Siamo dunque in presenza di un intervento che sul piano urbanistico si muove in assoluta coerenza con le norme che disciplinano la materia, che configura un interesse pubblico, che rispetta lo standard urbanistico dell’area e che permette all’Amministrazione comunale di acquisire 8 appartamenti da destinare alla mitigazione dell’emergenza abitativa, oltre a parcheggi ed aree verdi. D’altro canto, una lunga giurisprudenza, così come invocato nel corpo della deliberazione, sia pure non assimilabile al caso di specie in senso urbanistico, ha chiarito bene cosa si intenda per interesse pubblico.

Il permesso a costruire rilasciato alla Re.De. Srl per il Lidl

Per quanto concerne il permesso a costruire numero 12 del 2017 rilasciato alla ditta Re.De. Srl, si considerano del tutto infondate le argomentazioni poste alla base dell’idea che lo stesso sia illegittimo. Ben tre certificati, emessi in epoca differente, hanno infatti tipizzato l’area come Zona ‘F’ per attrezzature pubbliche di interesse generale, disciplinate dall’articolo 13 e dall’articolo 10 punto b delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. Con la sentenza numero 1004/2009 il TAR ha sancito l’anomalia di una zona ‘F’ con le caratteristiche di intervento previste dall’articolo 10 punto b delle NTA, che consente per l’appunto sia la realizzazione di uffici sia quella di attrezzature commerciali.  Dal che si desume che il permesso a costruire è stato rilasciato in modo assolutamente legittimo e conforme al perimetro normativo di riferimento. Tale attività edilizia viene peraltro per legge consentita a chiunque sia in possesso della proprietà dell’area, nella fattispecie il soggetto che ha acquistato il suolo dal Consorzio di Bonifica e che ha richiesto il permesso a costruire, coerentemente con le prescrizioni urbanistiche.

L’incarico esterno dell’Energy Manager

Rispetto all’incarico esterno di Energy Manager, infine, va precisato che non vi è stato alcun rinnovo, dal momento non è eludibile il perimetro del Codice degli Appalti, che fissa il tetto di 39mila euro per incarichi con queste caratteristiche. La circostanza di un eventuale rinnovo, dunque, avrebbe bypassato il Codice degli Appalti. Il contratto, inoltre, non è mai stato perfezionato in radice per l’assenza di elementi essenziali per configurare come tale lo stesso, in riferimento alle norme che disciplinano la fattispecie. Da questo punto di vista, infatti, all’ingegner Antonio Bruno non è mai stato corrisposto alcun compenso.

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