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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Pasticcio Lega: il Tar respinge il ricorso, è fuori dalle Provinciali

Niente da fare per la lista 'Impegno per la Capitanata'. La forma è sostanza per i giudici che non perdonano l'errore delle date: "Grave irregolarità"

La giustizia amministrativa non salva nemmeno la lista civica 'Impegno per la Capitanata', ricusata dall’Ufficio elettorale provinciale. Il Tar Puglia, sezione terza, ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso di Bari, che aveva impugnato il verbale.

Secondo il Collegio presieduto da Orazio Ciliberti, estensore Francesco Cocomile, il lamentato difetto di motivazione non sussiste perché il verbale “evidenzia in modo chiaro che l’irregolarità riscontrata attiene alla autentica delle sottoscrizioni dei due candidati Rosario Daniele De Scioscio e Pietro Piccirilli”.

I magistrati rilevano come sia stato lo stesso ricorrente a chiarire in cosa sia consistita l’irregolarità riscontrata dall’Ufficio elettorale provinciale: “Entrambe le dichiarazioni sul modulo prestampato recano come data di accettazione della candidatura quella del 7 gennaio 2022, mentre l’autenticazione è stata effettuata dal consigliere provinciale Salvatore D’Arenzo rispettivamente in data 4 gennaio 2022 per il Piccirilli e in data 5 gennaio 2022 per il De Scioscio, in tal modo autenticando le sottoscrizioni in data antecedente al momento della stessa sottoscrizione da parte dei due candidati”.

Ed è una sentenza del Consiglio di Stato citata dalla parte ricorrente a fornire un assist al Tribunale amministrativo regionale per le sue deduzioni: “Se è ammissibile una autenticazione che segua immediatamente (i.e. da un punto di vista cronologico) la sottoscrizione, non è certo ammissibile il contrario, come appunto accaduto nella fattispecie in esame (i.e. autenticazione temporalmente anteriore alla sottoscrizione). Ne consegue che, diversamente da quanto attestato dal consigliere provinciale D’Arenzo in qualità di soggetto abilitato ai sensi dell’art. 14, comma 1 legge n. 53/1990 nel modulo prestampato, non può certamente dirsi che l’autenticazione della firma sia stata apposta in sua presenza, stante la discrasia delle date che induce a pensare ad una autenticazione compilata su un modulo (al momento della data della stessa autenticazione) ancora in bianco”.

Secondo i giudici, l’apposizione della sottoscrizione in presenza dell’autenticante “non è stata osservata”. La cancellazione dei due nominativi ha ridotto i candidati al di sotto del numero minimo prescritto e la lista non è stata ammessa.

Il principio del favor partecipationis, vale a dire favorire la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, e della strumentalità delle forme “non è invocabile nel caso di specie dal ricorrente, a fronte di una grave irregolarità nel procedimento di identificazione dei due candidati De Scioscio e Piccirilli”, si legge nella sentenza.

L’udienza si è tenuta stamattina e la causa è stata trattenuta in decisione.  L’accoglimento del ricorso presentato dal consigliere comunale di San Severo Giovanni Florio, riammesso alla competizione elettorale, aveva fatto sperare i leghisti che, in attesa del pronunciamento arrivato per ultimo dopo la sentenza che ha respinto anche il ricorso del Pd, confidavano che il 'pasticcio' delle date fosse derubricato a mero errore materiale. 

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