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Sabato, 20 Aprile 2024
Regionali Puglia 2020

Regionali Covid: seggi extra in ospedale per i contagiati, voto a domicilio per asintomatici ed elettori in isolamento

Saranno istituite sezioni ospedaliere e seggi speciali, così come sancito dal decreto legge del 14 agosto e previsto da una circolare che integra le misure precauzionali stabilite nel protocollo sanitario e di sicurezza

Gli elettori positivi a Covid19, ricoverati in ospedale o sottoposti a trattamento domiciliare, e coloro che si trovano in quarantena e isolamento fiduciario, potranno esercitare il diritto di voto, anche da casa.

Una circolare della direzione centrale per i servizi elettorali, diramata ai prefetti, detta le modalità operative e di sicurezza che consentono ai malati, ai pazienti in sorveglianza attiva e alle persone in isolamento di partecipare alle consultazioni, così come stabilito dal decreto legge numero 103 del 14 agosto 2020. 

È prevista la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate nelle strutture sanitarie in cui sono operativi reparti Covid che abbiano almeno 100 posti letto, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi.

Nelle stesse strutture saranno istituiti anche seggi speciali per raccogliere il voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario e degli elettori ricoverati nei reparti Covid di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Possono essere nominati componenti delle sezioni e dei seggi anche gli operatori delle Usca - Unità speciali di continuità assistenziale regionale o volontari della protezione civile. Considerata la delicatezza dei compiti, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali sarà riconosciuto il 50% in più della somma spettante.

Il personale di seggio che si reca a domicilio, chiaramente, deve essere dotato anche di adeguati dispositivi di protezione individuale. Il ministero della Salute ha stilato le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da Sars-Cov-2. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza devono presentare richiesta tra il 10 e il 15 settembre al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti.

Queste diposizioni normative vanno ad aggiungersi alle misure precauzionali già previste protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute.

Il documento, datato 7 agosto, indica le modalità operative e precauzionali per prevenire il rischio da contagio da Covid19 da adottare in occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre, sulla scorta delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico presso il dipartimento della Protezione Civile.

Gli elettori dovranno igienizzarsi due volte le mani, all'accesso nel seggio e prima di ricevere la scheda, gli ingressi saranno contingentati e i percorsi diversificati in entrata e in uscita, ma non sarà misurata la temperatura corporea perché si rimette alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione.

Saranno coinvolti oltre 51 milioni di elettori, distribuiti in 61.572 sezioni. Il protocollo si occupa delle modalità di allestimento dei seggi, delle misure durante le operazioni di voto e delle prescrizioni per i componenti.

Allestimento dei seggi

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute numero 17644 del 22 maggio 2020.

Operazioni di voto

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per tali ragioni, il comitato tecnico scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio, i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l' identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Come precisato dalla circolare successiva, l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nella corrispondente urna. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Prescrizioni per i componenti dei seggi

Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

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