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Referendum Costituzionale, il 29 marzo si vota sul taglio dei parlamentari: tutto quello che c'è da sapere

Le votazioni si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti

Si terrà domenica 29 marzo 2020 il Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari. Si tratta del quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana: il popolo italiano sarà chiamato a votare per approvare o respingere il testo di legge dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Il testo del quesito referendario è il seguente: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?".

Le votazioni si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Nessun Quorum

A differenza dei referendum abrogativi, la validità del Referendum non è determinata dal raggiungimento della metà più uno degli elettori aventi diritto. La riforma sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal numero di persone che si recherà ai seggi. 

Gli articoli 

Sono in tutto quattro gli articoli che compongono il disegno di legge costituzionale: 

L'Articolo 1 modifica l'Articolo 56 della Costituzione, riducendo il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero passerebbe da 12 a 8.

L'Articolo 2 modifica l'Articolo 57 della Costituzione, riducendo il numero dei senatori elettivi da 315 a 200, e dei senatori eletti nella Circoscrizione estero da 6 a 4. Inoltre, il numero minimo dei senatori assegnati a ogni Regione si abbassa da 7 a 3. Nel testo le due province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle altre Regioni, ottenendo tre senatori a testa. 

L'Articolo 3 modifica il secondo comma dell'Articolo 59 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita  cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque".

L'Articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, che "si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore". 

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