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Risarcimenti milionari 'di fine mandato', tensioni al Comune di Foggia: i consiglieri si dileguano (di nuovo)

Rinviata nuovamente la seduta del consiglio comunale. Mainiero tuona: "Ecco il consociativismo tra centrodestra e centrosinistra". All'ordine del giorno le operazioni Ra.Co e Ma.Da.Ga.

Slitta nuovamente la duplice operazione finanziaria da quattro milioni di euro preparata dagli uffici comunali in chiusura di mandato Landella. Centrodestra e centrosinistra insieme disertano miseramente il consiglio comunale di Foggia per la seconda volta e non consentono all’aula di discutere i due accapi milionari inseriti sul fotofinish di consiliatura all’ordine del giorno: la transazione Ra.Co sui lavori di ristrutturazione del Teatro Umberto Giordano da 1,7 milioni di euro e il risarcimento Madaga da 2,3 milioni. Su ambedue pende il parere non favorevole dell’Ufficio finanziario, ma hanno ottenuto quello favorevole dei revisori dei conti.

A nulla sono valse le riunioni convocate da Landella alla vigilia con la sua maggioranza: alla chiama si presentano in poche unità, altri consiglieri restano fuori dall’aula. Sindaco compreso. Né si presenta il presidente del consiglio comunale Luigi Miranda, nonostante la convocazione dell’assise partisse da lui. Un fuggi fuggi generale di bassissimo profilo politico-istituzionale.

Sugli scranni, tra primo e secondo appello, sedevano soltanto Giuseppe Mainiero, pronto da giorni con due pregiudiziali già inviate a Corte dei Conti e Procura della Repubblica che mirano a smontare pezzo per pezzo i due atti, ritenuti illegittimi; quindi Pasquale Cataneo, Nicola Russo, Gino Fusco, Paolo Citro, Augusto Marasco e i due consiglieri di Italia in Comune Marcello Sciagura e Vincenzo Rizzi. Otto persone: la seconda convocazione, per essere valida, necessitava di un numero di presenze non inferiore a 12. A Palazzo di Città la tensione si taglia a fette da giorni.

Ecco il consociativismo foggiano tra centrodestra e centrosinistra” ha tuonato in diretta Facebook Mainiero, mostrando un’aula semideserta, in cui è stato complicato finanche individuare colui che avrebbe dovuto fare le veci di Miranda.

Transazione Ra.Co.

Le due vicende sono datate. Per quanto concerne il giudizio con Raco srl, Mainiero evidenzia come il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale condanna il Comune di Foggia al pagamento di 2,5 milioni di euro all’impresa (che si sta tentando di transare a 1,7) derivi sostanzialmente dalla “omessa approvazione da parte della giunta comunale della proposta di deliberazione n.43 del 19.02.2015 a firma del dirigente del servizio Lavori Pubblici Potito Belgioioso in cui si evidenziavano le gravi irregolarità commesse dall’impresa esecutrice dei lavori, tra cui il ritardo con cui sono state completate le opere, nonché le anomalie riguardanti il collaudo tecnico a firma dell’ing. Francesco Rocco, e in cui si confermava che l’impresa Raco è debitrice nei confronti del Comune di Foggia dell’importo di euro 361.488,66”. Altro che credito, dunque, secondo la relazione di Belgioioso!  “La mancata approvazione di quella delibera ha portato, di fatto e di diritto, alla tacita approvazione del collaudo più favorevole all’impresa, creando così i presupposti per il risarcimento danni” continua Mainiero. La collettività, dunque, dovrebbe pagare somme milionarie per incomprensibili omissioni della giunta comunale.

Ma.Da.Ga. srl, Normanno e Coop Casa

Per ciò che concerne la Madaga srl dell’imprenditore Saverio Normanno, invece, la faccenda è ancor più datata e complessa (anni 2000) e riguarda una controversia giudiziaria sorta tra il costruttore, il consorzio Coop Casa e il Comune di Foggia su alcuni immobili realizzati in via Bari. La delibera comunale prodotta dall’amministrazione per chiudere la vertenza è del settembre 2018, solo di recente iscritta all’ordine del giorno, dopo una lunghissima giacenza negli uffici.

Ripercorrere come si giunge a riconoscimento di 2,3 milioni di euro a Normanno attraverso la pregiudiziale di Mainiero offre notevoli spunti di riflessione.

Espletamento di regolare avviso e assegnazione in diritto di proprietà 

"Non corrisponde al vero l’affermazione dell’estensore della proposta di delibera di C.C. n. 328/2018 laddove evidenzia la procedura di assegnazione del suolo relativa all’ “espletamento di regolare avviso pubblico”. La MADAGA SRL ha ottenuto l’assegnazione delle aree su cui realizzare 2 villette a seguito di un componimento bonario preceduto da contenzioso, o meglio di adire l’autorità giudiziaria a sostegno della propria pretesa. Quindi, l’allora dirigente dell’Ufficio del Piano valutò più opportuno concordare bonariamente l’assegnazione con verbale di scelta lotti del 9/11/2000, ove la ditta EDILSANOR “dichiara di accettare a titolo transattivo i lotti, indicati nella tavola 4b Comparto VIA BARI allegata al P.P.A. di sub-lotto 2/1s n. 8 alloggi mc. 3932 e Comparto ORDONA SUD lotto S1 (competenza Comunale) n. 8 alloggi per una volumetria di mc. 3932 TOTALE N. 16 Alloggi”, anziché attendere esiti di procedimenti giudiziari minacciati. Tale assegnazione avvenne, in diritto di proprietà, con deliberazione di G.C. n. 90 del 23/03/2001.

Successivamente, in considerazione della indisponibilità (senza che gli atti amministrativi evidenzino, né tanto meno palesino, le ragioni della indisponibilità, ragioni ad oggi ancora sconosciute allo scrivente!) dei 2 alloggi nel Comparto Biccari lotto ex 3/2P, con ulteriore verbale di scelta lotti del 30/04/2001, la EDILSANOR di Saverio Normanno concordò con l’Ufficio la scelta di n. 2 lotti, in sostituzione di quelli scelti precedentemente, ed in particolare: nella tavola 4/b Comparto Ordona Lavello lotto S1 n. 16 alloggi e mc. 7.866; nella tavola 4/b Comparto Via Bari n. 2 alloggi e mc. 1.165,40, per un totale di mc. 9.031 e quindi, superiore di mc. 1.167 in più rispetto alla precedente assegnazione. Tale nuova assegnazione in diritto di proprietà avvenne con delibera n. 338 del 03/07/200, modificativa della precedente n. 90/2001.

Sfugge all’estensore e/o omette che le aree assegnate in diritto di proprietà con i verbali e le delibere sopra citati, sono si ricomprese come “meglio specificato nella tav. 4/B del comparto di via Bari -    relativamente al P.P.A. approvato con delibazione di Consiglio n. 307 del 24/11/1993 e n. 241 del 28/ 12/ 1993, inerenti il Piano di Zona 167 del Comune di Foggia (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 6790 del 17/11/1992);” ma dette aree, negli atti indicati, sono state considerate in diritto di superficie e non di proprietà. Quindi, sia il dirigente che la G.C. all’epoca dei fatti hanno disposto l’assegnazione con atti nulli in quanto adottati in carenza di potere ed in spregio a quanto disposto dal C.C. con le predette delibere di approvazione del PPA nn. 307/93 e 241/93, infatti, l’allegato 4/B di detti atti a cui si fa riferimento riporta i lotti, oggetto di assegnazione alla EDILSANOR, in diritto di superficie." 

Convenzione preliminare per l'assegnazione in diritto di proprietà 

"La convenzione preliminare a ministero del Notaio Augelli, riportata nella proposta, in relazione a quanto detto al punto 01, è nulla in quanto il Notaio non ha rilevato che la G.C. non aveva alcun potere di trasformare le aree, dal diritto di superficie disposto ed acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente con la prefata delibera di C.C. n. 307/93, in aree da assegnare in diritto di proprietà".

Convenzione definitiva

"Anche per la convenzione definitiva vale quanto riportato nella nota 02 che ne determina la nullità".

Certificato di agibilità Edilsanor/Madaga e inizio dei lavori CoopCasa 

"L’estensore precisa che la villetta costituita da 2 alloggi della EDILSANOR viene ultimata il 27/4/2007 e in data 14/6/2007 viene chiesto il certificato di agibilità. Il Coopcasa, invece, inizia di fatto i suoi lavori circa quattro anni dopo. Quindi, la MADAGA nei quattro anni dall’ultimazione dei lavori, sino all’inizio di quelli del Coopcasa, non è stata in grado di vendere i due alloggi nonostante il favorevole andamento del mercato immobiliare, e non si comprende come possa, la variante concessa al Coopcasa, avere causato un danno per mancata vendita così come riconosciuto dalla Commissione di stima alla data del 2007".

Ricorso al Tar Madaga

"Per quanto riguarda questo accapo si rileva che l’Ufficio speciale del Piano di Zona 167 per altre situazioni interessanti la EDILSANOR/MADAGA ha adottato atti analoghi a quelli oggetto di contestazione"

Occupazione verde pubblico

"Si evidenzia un “certo favore” nei riguardi della MADAGA allorquando abusivamente questa ha occupato uno spazio di proprietà pubblica adiacente il proprio fabbricato e destinato a verde pubblico recintandolo ed annettendolo alla propria villetta e i responsabili degli uffici non hanno fatto seguire alcuna reazione da parte del Comune, nonostante i sopralluoghi, lasciando tra l’altro ad oggi inalterata la situazione".

Ordinanza n. 61/2011 e n. 230/2011

"A seguito del ricorso avverso la presunta variante urbanistica operata dal Comune a favore del Coopcasa si rileva che il TAR Puglia con l’ordinanza 61/2011 ha chiesto al Comune apposita relazione esplicativa sull’andamento dei fatti ordinandone il deposito entro 60 gg dall’ordinanza stessa. Il Comune inopinatamente ometteva il rispetto dei termini e depositava tardivamente la relazione che non è stata presa in considerazione dall’organo giudicante. Infatti, con successiva ordinanza n. 230/2011 il TAR Puglia accoglie l’istanza cautelare della MADAGA e sospende i provvedimenti posti in essere dall’Ufficio del Piano e dal Dirigente finalizzati all’autorizzazione della variante concessa al Coopcasa".

Sentenza Tar Puglia n.525 del 13/01/2012

In seguito alla sospensiva di cui alla nota precedente, il Dirigente al Servizio Urbanistica  che non è l’estensore della proposta in questione, probabilmente perché resosi conto che tutti gli atti posti in essere nei confronti dei vari soggetti attuatori oltre al Coopcasa, finalizzati alla gestione del piano di zona, erano stati concessi con le medesime modalità censurate dal TAR con l’ordinanza 230/2011, ha proposto all’attenzione del C.C. la delibera n. 49 del giugno 2011, avente oggetto: “ Art.34 Legge 865/1971 – Legge Regione Puglia n.20/2001 art.12 – comma 3 e art. 16 comma 10 bis – Art.7 delle norme di Attuazione di Piano: approvazione atto ricognitivo e di assestamento urbanistico della 167 finalizzato all’attualizzazione del documento programmatico preliminare.” con cui si è cercato di sanare gli atti già producenti gli effetti quali varianti edilizie, urbanistiche, trasferimenti di lotti, individuazioni di aree per i 30 alloggi, opere di urbanizzazioni, ecc… oltre che gli atti suscettibili di analoga censura prodotti anche a favore della MADAGA/EDILSANOR/NORMANNO sia per lotti assegnati nel comparto Ordona e sia per lotti assegnati nel comparto Biccari nell’ambito delle volumetrie disperse.

Il ricorrente MADAGA/EDILSANOR/NORMANNO con ulteriori motivi aggiunti riferisce al TAR di quest’ulteriore provvedimento a suo danno, limitandosi a censurare il provvedimento in questione solo per quanto concerne le varianti “sanate” al coopcasa per le villette di Via Bari, definendola variante sostanziale da sottoporre all’approvazione della Regione Puglia, contrariamente a quanto operato dal Comune, nonché illegittima in quanto priva di allegati tecnici.

Il TAR Puglia nella seduta del 13/01/2012 con la contumacia del Comune di Foggia (difensore l’Avv. Puzio, estensore del provvedimento in questione) con sentenza n. 525 accoglie il ricorso e per gli effetti annulla tutti i provvedimenti disposti a favore del Coopcasa e quanto di interesse del ricorrente annulla la delibera di C.C. n. 49/2011 definendola “variante sotto mentite spoglie”. 

Sentenza Consiglio di Stato n. 5002/2015

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato sia il Comune quale appellante e sia il cointeressato Coopcasa.

Alla seduta del 3/11/2015 il Giudice, rilevando che l’appello proposto dal Comune di Foggia (difensore Avv. Dragonetti) non conteneva alcun motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, rigettava l’appello definendolo inammissibile. Di fatto  così si è formato un giudicato a favore della MADAGA/EDILSANOR/NORMANNO. 

Giudizio di ottemperanza

La MADAGA, con atto notificato il 27/7/2016, quindi ben 8 mesi dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ha presentato ricorso innanzi al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza. Infatti, in questa sede la MADAGA chiede esclusivamente l’abbattimento del fabbricato abusivo del Coopcasa, null’altro.

Non altro potendo chiedere in quanto il termine per la richiesta dei danni di cui alla proposta di delibera in questione è spirato, a parere dello scrivente, in ragione del termine di c.p.a., 6 mesi dopo la sentenza.

Infatti, si descrive nella proposta il giudicato formatosi con la sentenza di ottemperanza n. 517/2018 ma si omette di riferire che il TAR, al punto 4.2 della sentenza riferisce: “Inconferente è, poi, il richiamo all’art. 2058 c.c. operato dalla difesa comunale, tenuto conto del fatto che MADAGA non formula nel presente giudizio alcuna istanza risarcitoria, ma agisce in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento del titolo edilizio al fine di “attivare” il conseguente obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato….”; e che, sempre sul tema del risarcimento, al punto 7 il TAR disattende la richiesta di condanna ex art. 114 co.4 lett. E) c.p.a riferendosi alla tutela delle finanze pubbliche ritenendo sufficiente l’abbattimento del fabbricato per il soddisfacimento degli interessi della MADAGA.

La commissione di stima  e le capacità ‘premonitive’ della giunta

Non sono comprensibili le opinioni circa gli effetti dirompenti della sentenza di ottemperanza sui rilasciati permessi di costruire, addotte dal Servizio Avvocatura, che è il servizio proponente a suffragio di una proposta di pagamento a carico del Comune e quindi delle finanze pubbliche a favore della MADAGA per ben €. 2.363.141,90 per un presunto danno stabilito da una inconferente commissione di stima formatasi a seguito del un giudicato MADAGA allo scopo di salvare dalla demolizione un fabbricato di proprietà privata il cui proprietario (Coopcasa) non ha fatto pervenire al Comune alcuna richiesta di risarcimento danni e che intempestivamente, e solo in data 03/07/2018 chiede l’applicazione dell’art. 38 del DPR 380/2001 (sanatoria) così come suggerito dal TAR.

Non si comprende pertanto per quale ragione la Giunta Comunale abbia inteso con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 17/03/2017 istituire una commissione di stima, che ha concluso i lavori il 27/06/17, oltre un anno prima dalla richiesta, di coopcasa dell’art. 38 del DPR 380/2001.

Al di là delle “capacità premonitive” della Giunta circa la volontà espressa a mezzo PEC , oltre un anno dopo (03/07/2018) dal Consorzio Coopcasa di applicazione dell’art. 38 del DPR 380/2000, si evidenzia come solo dopo la richiesta di Coopcasa sia possibile ipotizzare la nomina di una commissione di stima, e di come la stessa quantificazione del danno temporalmente non possa essere antecedente a quella data, e non come erroneamente fa la Commissione determinando il “presunto danno” dal 2007! 

Pertanto, ad oggi l’abbattimento del fabbricato abusivo al fine del soddisfacimento degli interessi legittimi lesi alla MADAGA comporterebbe il solo costo per l’abbattimento per il Comune mentre con questa proposta si suggerisce al C.C. di pagare un gravoso onere (di €. 2.363.141,90) sia pure attraverso discutibili proposte compensative, assolutamente non dovuto, non richiesto, e non oggetto di alcuna sentenza, a favore di MADAGA.

Altrettanto singolare è il parere dell’Avvocatura allegato alla proposta che conforta il riconoscimento dell’importo di €. 2.363.141,90 giustificandone la richiesta e firmato non già dal dirigente del Servizio Avvocatura ma dal funzionario, estensore del provvedimento ed autore della contumacia in occasione della sentenza di 1° grado del TAR".

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