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Amministrative 2016 San Giovanni Rotondo

Ex candidato sindaco cinquestelle: “Io incompatibile con la carica di consigliere comunale”

In Consiglio comunale Federico Fiorentino, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a San Giovanni Rotondo, e già segretario generale al Comune di Manfredonia, ha spiegato i motivi della sua incompatibilità

Federico Fiorentino, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a San Giovanni Rotondo, ieri pomeriggio in Consiglio comunale ha preso la parola dichiarando l’incompatibilità con la carica di consigliere, “sopraggiunta solo da poche ore e non come dichiarava qualche saputello superficiale sussistere da sempre”, si legge sulla Fan Page di ‘San Giovanni a 5 Stelle’.

Dopo una lunga premessa sul motivo per il quale Federico Fiorentino si è visto costretto a dichiarare la propria incompatibilità con il ruolo finora ricoperto nella massima assise cittadina, il pentastellato ha precisato: “Ciò brevemente premesso per la dovuta chiarezza delle cose, a rettifica della propria dichiarazione di compatibilità, resa al Comune in data 3 luglio 2016, dichiaro, ai fini della presa d’atto da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo, la causa di incompatibilità sopravvenuta alla carica di Consigliere Comunale di questo Comune, a me nota in data odierna, per effetto del provvedimento di nomina dell’Agenzia e di incardinamento in posizione di vertice di un Comune nell’ambito della Regione di appartenenza notificatagli oggi alle ore 13,30”.

L’ex candidato sindaco e già segretario generale comunale di Manfredonia, ha poi concluso: “Preciso e dichiaro a futura memoria dei vari detrattori, calunniatori e diffamatori, (specialmente attraverso Facebook) di non essere affatto interessato ad alcuna carica politica: comunale, regionale, nazionale o europea. La presente dichiarazione d’incompatibilità è atto dovuto da parte dello scrivente, ed in ogni caso, sarebbe stata sollevata dallo stesso Consiglio Comunale”.

Il 19 gennaio scorso, con decreto 947 del Ministero dell’Interno, Fiorentino veniva collocato a riposo anticipato per limiti di servizio a decorrere dal 1 giugno 2016, giorno in cui veniva cancellato dall’Albo Nazionale del Ministero perché collocato in quiescenza. Il 16 febbraio gli uffici preposti trasmettevano all’Inps la relativa pratica di pensione. Nel corso del suo intervento in Consiglio comunale, Federico Fiorentino ha evidenziato come “del tutto inaspettatamente ed in maniera inusuale, in genere, l’Inps dopo oltre quattro mesi dal ricevimento della pratica di pensione, con nota pervenuta al sottoscritto ed agli altri uffici interessati solo in data 18 giugno 2016, comunicava le proprie determinazioni non riconoscendo circa 19 mesi valutabili ai fini dell’anzianità di servizio e ciononostante il puntuale e positivo esame già fatto dall’ufficio ministeriale datore di lavoro”.

Nel frattempo veniva proposto ricorso giurisdizionale “avverso tale provvedimento negativo licenziato dalla direzione Inps competente: “Dopo la proclamazione degli eletti e in data 3 luglio 2016, il sottoscritto produceva al Comune di San Giovanni Rotondo, la propria legittima dichiarazione di compatibilità ed eleggibilità ai sensi delle norme in materia stante l’assenza di incompatibilità per effetto della vigenza Decreto n.947 di collocamento a riposo, licenziato a mio favore in data 16 febbraio 2016 dal Ministero dell’Interno, datore di lavoro”.

Fiorentino ha quindi fatto sapere che il 6 luglio Il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali), ha annullato, non revocato, il proprio precedente Decreto n. 947 del 19 gennaio 2016 di collocamento in quiescenza, con conseguente collocamento a disposizione con decorrenza 7 luglio 2016. “Tale provvedimento del Ministero è pervenuto allo scrivente in data 11 luglio 2016 a mezzo servizio postale, non prima”.

E chiarito i termini dell’incompatibilità: “La fase della disponibilità, non è certamente un istituto che, di per se, determina l’incompatibilità alle cariche elettive nell’ambito della regione in cui si esercita la funzione di vertice. L’incompatibilità alla carica di consigliere comunale è data dall’essere segretario generale di provincia o comune superiore a 15000 abitanti avente sede nel territorio della regione nel quale ha sede il Comune dove svolgere la carica elettiva".

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