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Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni comunali 2021

Comunali 3-4 ottobre 2021: come si vota nei comuni inferiori o superiori a 15mila abitanti

Nei comuni con una popolazione sino a 15mila abitanti non si può fare il voto disgiunto. Si possono dare due preferenze, purché di sesso diverso, nei comuni da 5 a 15mila abitanti

Il sistema elettorale e le modalità di voto sono diversi a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15mila abitanti o superiore a tale fascia demografica. In tutti i comuni, l’elezione del sindaco è contestuale all’elezione dei consiglieri comunali.

Nei comuni sino a 15mila abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una sola lista di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto sul nome del candidato a sindaco e/o sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista collegata. 

E' eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

L’elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere: un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti; fino a due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza, nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti. 

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, l’elezione dei consiglieri, sulla base dei voti attribuiti alle liste concorrenti, si effettua con metodo proporzionale, con soglie di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri comunali. L’elettore può mettere un segno di voto sul contrassegno di una lista: in tal caso il voto va sia alla lista che al candidato sindaco. 

L’elettore può mettere un segno di voto solo sul candidato alla carica di sindaco: in tal caso, il voto non si trasferisce a nessuna lista collegata.

L’elettore può anche mettere un segno di voto sia su un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista: in tal caso, il voto va sia al candidato sindaco che alla lista, anche nell’ipotesi in cui tale lista non sia tra quelle collegate al candidato sindaco votato.

E’ eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato sindaco ottiene tale maggioranza, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. 

L’elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. 

Nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti il voto di lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato, e viceversa. Pertanto, a ciascuna lista di candidati consiglieri comunali va attribuito lo stesso numero di voti riportato dal candidato sindaco ad essa collegato. 

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato collegato, ma non viceversa, sia perché il candidato sindaco può essere collegato a più liste, sia perché l'elettore può scegliere di votare contemporaneamente per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati, il cosiddetto voto disgiunto.

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