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Esenzioni ticket 2018: chi ne ha diritto e che cosa fare per richiederla

Vanno rinnovate solo le esenzioni per motivi di reddito. Chi è in possesso di esenzioni per patologie, invalidità non deve rinnovare l’esenzione

Dal 1° aprile 2018 si rinnovano le annuali esenzioni dal pagamento del ticket per motivi di reddito (visite, esami specialistici, acquisto dei farmaci). Chi è in possesso delle esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) non deve rinnovare l’esenzione.

Primo passo: cosa fare?

Per prima cosa bisogna recarsi presso il proprio medico curante. Il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta ricevono annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Sistema TS) l’elenco aggiornato delle persone esenti per motivi di reddito. Quando vi recate dal vostro medico di base per una prescrizione, richiedetegli di inserire sulla ricetta il codice di esenzione per condizione economica; il medico verificherà la presenza del vostro nome nell’elenco e riporterà il relativo codice sulla ricetta.

Secondo passo

A questo punto ci si deve recare presso gli uffici ‘Esenzione ticket’. Se non siete presenti nell’elenco del medico di base e ritenete di aver diritto all’esenzione, potete recarvi presso gli sportelli individuati da ogni Azienda Sanitaria Locale per autocertificare la vostra situazione economica e ottenere il certificato di esenzione valido fino al 31/3/2018. È necessario compilare correttamente l’autocertificazione per non incorrere in sanzioni o denunce presso gli organi competenti per falsa dichiarazione.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici

COD. E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

COD. E02 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

COD. E03 Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

COD. E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

COD. E94 Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

COD. E95 Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

COD. E96 Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.

Importante: Non vi è alcuna scadenza per il rilascio del certificato di esenzione, per cui è inutile recarsi con urgenza alla propria ASL. Si possono verificare le proprie esenzioni anche online sul portale regionale della salute se in possesso delle credenziali di accesso.

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