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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Antonio Di Biase, ora parlo io: ecco perché Sanitaservice non deve pagare milioni di Iva

Amministratore unico fino al 13 aprile scorso, per Antonio Di Biase Sanitaservice non ha la veste di soggetto passivo Iva e, pertanto, non deve pagare i milioni di Iva pretesi dall'Agenzia delle Entrate

Sanitaservice ha ragione. Inizia così la difesa di Antonio Di Biase, amministratore unico di Sanitaservice dalla sua nascita e fino al 13 aprile scorso, di fronte alle accuse di aver creato un possibile buco nelle finanze regionali di milioni di euro (da 4 a 40).

Punta il dito contro una stampa che non avrebbe mai inteso ritenerlo un interlocutore e affida i suoi chiarimenti ad un volantino nel quale sono contenute le ragioni di alcune scelte in materia tributaria e le motivazioni per le quali, in sede di contenzioso tributario, "prevarranno – scrive - le ragioni della Sanitaservice, del perché è possibile per la sanità pugliese risparmiare alcune decine di milioni di euro all’anno".

"Dell’intera vicenda tributaria – esordisce -, la questione fondamentale è racchiusa in una domanda e nella relativa risposta: la Sanitaservice, società affidataria in house di servizi di competenza della Asl Foggia, è soggetto passivo ai fini Iva? L'articolo 9 della Direttiva europea n. 112 del 2006 - spiega ancora Di Biase - considera “soggetto passivo Iva” chiunque esercita un’attività economica in modo indipendente. Una norma di meritoria semplicità e chiarezza. Si tratta infatti semplicemente di accertare: 1) se le società in hous strumentali possedute interamente dalla pubblica amministrazione svolgano o meno attività economiche (o di impresa); 2) se sì, se le esercitano in modo indipendente (autonomo, non sottomesse alla volontà altrui)".

Che così si debba operare, lo affermerebbe anche l’Agenzia nazionale delle Entrate. In modo indipendente, dunque. "Tale requisito serve ad escludere dal campo applicativo del tributo tutti coloro che svolgono un’attività con vincolo di subordinazione". E però, scrive Di Biase, "sorprenderà tutti voi apprendere che l’articolo 9 della Direttiva 112/2006 non risulta mai preso in considerazione sia dai finanzieri che dai funzionari dell’Agenzia provinciale delle Entrate. L’articolo 9 non risulta nemmeno citato nelle centinaia di pagine redatte dagli uffici. Vi sembrerà incredibile, ma, finora, è andata esattamente così: si pretende che la Sanitaservice paghi milioni di euro, ma l’Ufficio di Foggia dell’Agenzia delle Entrate non ritiene doveroso illustrare la norma fondamentale sulla cui scorta poter reclamare i soldi. Non devi sapere! Paga e sta zitto!".

E ancora: "La Sanitaservice avrà ragione, perché non vi sono le condizioni stabilite dalla legge per essere definita ‘soggetto passivo Iva’: A) non svolge attività economica (o d’impresa); non svolge l’attività in modo indipendente (autonomo). Sul punto A – scrive -  è sufficiente leggere un qualsiasi manuale di diritto civile. Si leggerà che l’attività, per essere definita economica o di impresa, deve essere rivolta al mercato. L’autoproduzione, ovvero la produzione per sé stessi, ossia il processo che caratterizza la produzione di servizi effettuata dagli enti pubblici tramite società in house, non integra una attività economica o d’impresa, bensì una mera attività amministrativa. Si tratta di attività amministrativa strumentale svolta in forma privatistica. Ossia: l’attività resta amministrativa, nonostante la forma dell’ente che la svolge, nonostante il ricorso all’istituto privatistico della società commerciale (Corte cost., sent. 326/2008); sul punto B, lo svolgimento delle attività amministrative affidate alle società in house si caratterizza per il cd ‘controllo analogo’, così definito dalla legge: “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”. In virtù del ‘controllo analogo’ la società strumentale in house non può muovere foglia che il proprio ente non voglia.

L'ex amministratore unico porta poi a suo sostegno una serie di sentenze. "Afferma la Corte di Cassazione (ss.uu., sent. 26283/2013): Le società in house hanno della società solo la forma esteriore, ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi; gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad una articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico; l'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare". Assume l’A N A C “…le società in house, …pur non rientrando fra le amministrazioni pubbliche… costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti”. (Det. 8 del 17 giugno 2015).

Ed evidenzia che "l’organismo affidatario in house, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un «ufficio interno» dell’amministrazione affidante. In tali casi, il rapporto tra i due enti (affidante e affidatario) è solo apparentemente un rapporto intersoggettivo, configurandosi di fatto come un rapporto di delegazione interorganica. Conseguentemente … non si configura un ricorso delle amministrazioni al mercato finalizzato all’approvvigionamento di beni o servizi (outsourcing) ma una forma di «autoproduzione» di quei beni o servizi mediante strumenti propri (in house)…omissis…” (Consiglio dell’ANAC del 28/12/2016. Proposta di Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori).

Una serie di atti, insomma, dai quali si evincerebbe che la Sanitaservice non svolge attività economiche, ma amministrative, di supporto alle funzioni amministrative della Asl Fg e che non svolge le sue attività in modo indipendente. Ne conseguirebbe che la Sanitaservice non ha la veste di soggetto passivo Iva e, pertanto, non deve pagare i milioni di Iva pretesi dall’Agenzia delle Entrate". Sarà così? Il tempo lo dirà.

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