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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Tra divieti e raccomandazioni, Mongelli firma l’ordinanza sindacale anti-botti

A Foggia ordinanza valida dal 27 dicembre al 1 gennaio 2014 compreso. Tra le raccomandazioni, quella di non raccogliere e riaccendere botti. Tra i divieti, quello di cederli ai minori di 18 anni senza carta d’identità

Habemus l’ordinanza sindacale anti botti firmata dal sindaco Gianni Mongelli: è la numero 112 del 27 dicembre, avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di vendita e di utilizzo di fuochi pirotecnici.

ECCO L’ORDINANZA SINDACALE

N. 112, 27 DICEMBRE 2013 | PREMESSO che si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso  delle festività di fine anno, di fare esplodere all’interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria;

che tale condotta generalizzata, ed in particolare l’esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato storicamente luogo al verificarsi, sul territorio della città di Foggia, di fatti gravemente lesivi compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;

che tale usanza minaccia altresì l’incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc...;

che nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

che, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

che l’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l’attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l’uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose;

che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:

regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell'emanazione della presente ordinanza fino al 1° Gennaio 2014, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;

vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti; 

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale; 

VISTI l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale; 

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; 

RACCOMANDA

Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita. Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2014:

Il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2014 di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, IVI COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE.

In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.   

Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2014,  di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).

Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità;

Ai minori di 14 anni è altresì’ vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).

Dalle ore 20,00 del 31.12.2013 alle ore 07,00 del 01.01.2014:

Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 

L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.  

TRASMETTE

la presente ordinanza - per l'osservanza - a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Foggia e comunque sul sito web istituzionale dell’Ente e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune ;

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

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