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L'Uni Fg ha deciso: il Rettore non potrà candidarsi a nessuna elezione politica

Tra le novità approvate anche il divieto del cumulo degli incarichi. Si tratta di passaggi formali che hanno reso ancora più attuali e coraggiose le scelte operate dagli organi di amministrazione dell'ateneo

Approvate dal Senato accademico e ratificate dal Consiglio di amministrazione, l'Università degli Studi di Foggia, tra le altre, ha introdotto nel proprio Statuto due importanti novità: una riguarda la sostanziale impossibilità a candidarsi per qualsiasi tipo di elezione politica da parte di un proprio dirigente, l'altra concerne l'introduzione del divieto del cumulo degli incarichi.

In realtà si è trattato di due vere e proprie modifiche apportate allo Statuto dell'Ateneo foggiano, segnatamente all'articolo 43 che ne disciplina “Incompatibilità e divieti”: passaggi formali che hanno reso ancora più attuali e coraggiose le scelte operate dagli organi di amministrazione dell'ateneo. La prima novità introdotta riguarda l'impossibilità dei dirigenti a candidarsi politicamente, senza prima aver rassegnato le dimissioni dall'incarico.

In particolare il comma 5 del nuovo art. 43 dello Statuto recita: “La candidatura a una qualsivoglia carica politica elettiva (all’elezione nel Parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune) da parte di soggetti che rivestono la carica di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all’atto dell’ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma”.

L'altra novità introdotta nello Statuto riguarda il cosiddetto divieto del cumulo di cariche, modifiche che afferiscono ai comma 1, 2, 3 e 4 sempre dell'art. 43. Ecco nel dettaglio cosa cambierà: “Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto: di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte.

Ancora, di essere componente di altri organi dell’università salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore, di Pro-Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell’ANVUR.

A conferma di quanto ratificato da Senato e Cda dell'Università di Foggia, va puntualizzata inoltre l'introduzione della norma che definisce “le cariche di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo, incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato”.

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