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Economia

"Divina Provvidenza": il ministro Guidi conferma Cozzoli come commissario straordinario

Il ministro ha risposto all'interrogazione del parlamentare del Movimento 5Stelle d'Ambrosio, che aveva chiesto chiarimenti sulla nomina dell'avvocato. "L'avvocato Cozzoli possiede tutti i requisiti"

Lo scorso 14 gennaio, il parlamentare andriese del Movimento 5 Stelle Giuseppe d’Ambrosio aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata a Flavio Zanonato, allora Ministro dello Sviluppo Economico, per avere chiarimenti sulla nomina dell’Avv. Bartolomeo Cozzoli a Commissario Straordinario della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e sui suoi requisiti, utili ed indispensabili a rivestire tale carica.

Con una risposta scritta, pubblicata in questi ultimi giorni, nell’allegato B della seduta n. 238 4-03134, l’attuale Ministro dello Sviluppo Economico, Dott.ssa Federica Guidi, ha confermato che l’Avv. Bartolomeo Cozzoli possiede tutti i requisiti per rivestire detta carica e, in particolare, ha chiarito quanto segue:

«Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 2013, la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta Legge Marzano), ed è stato nominato commissario straordinario l'avvocato Bartolomeo Cozzoli.

Quanto ai criteri per la nomina del commissario, oggetto della richiesta dell'interrogazione in esame, si fa presente che l'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi bis), espressamente richiamato dal citato decreto-legge n. 347 del 2003, attribuisce il potere di nomina al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico), mentre il successivo articolo 39 demanda a un regolamento di questo Ministero di concerto con il Ministro della giustizia la definizione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.

Con decreto in data 10 aprile 2013 n. 60, è stato adottato il predetto regolamento, il quale prevede all'articolo 2, comma 2, che i commissari straordinari siano scelti secondo criteri di professionalità e di competenza, tra gli altri, tra «omissis: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale...».

La nomina del commissario straordinario, dunque, si configura come conferimento di un incarico, di natura fiduciaria, a professionalità in possesso dei requisiti definiti dal regolamento sopra citato.

Nel caso di specie, l'avvocato Cozzoli, come risulta dal curriculum agli atti e come auto- certificato nell'atto di accettazione dell'incarico redatto ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale 10 aprile 2013, è stato ritenuto dal Ministro pro tempore, in possesso dei requisiti per la nomina a commissario straordinario, atteso che lo stesso, iscritto all'albo degli avvocati dall'anno 2000, ha svolto, nell'ambito dell'attività dello studio professionale di cui è socio, fra l'altro, assistenza nell'attività di negoziazione di accordi di ristrutturazione e di consolidamento del debito nonché in operazioni di project financing; inoltre, ha assistito clienti interessati a rilevare aziende o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli atti derivanti da procedure concorsuali; ha collaborato in alcune procedure concorsuali e liquidatori.»

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