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Economia

Dicesare condannato a restituire 94.598,57 euro al Comune di Foggia

All'epoca dei fatti il dirigente comunale era responsabile dell'ufficio di Piano. L'inchiesta è partita da una denuncia del novembre 2006. Attività prestata dai dipendenti e da Di Cesare era è da ritenersi "ratione officii"

Con sentenza n. 1547 del 2013, la Corte dei Conti ha condannato Carlo Dicesare, in qualità di responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Foggia, al pagamento di poco più di 94mila e 500 euro con l’aggiunta di rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio. La condanna è arrivata con sentenza del 16 ottobre pronunciata dalla sezione giurisdizionale della Puglia, nella camera di consiglio composta dai magistrati dott. Eugenio Francesco Schlitzer, dott. Vittorio Raeli, dott. Pasquale Daddabbo.

L’inchiesta è partita da una denuncia del novembre 2006 che segnalava un danno a carico del bilancio del Comune di Foggia, conseguente all’adozione di diverse determinazioni con cui il dr. Carlo Dicesare aveva proceduto alla liquidazione, in favore proprio e del personale addetto all’Ufficio di Piano, di compensi per lo svolgimento e l’attuazione del 1° Piano Sociale di Zona anni 2004/2006,

LA SENTENZA DI CONDANNA | “Nel rilevare che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza era emerso che le prestazioni rese dal personale addetto all’ufficio di Piano erano state eseguite prevalentemente durante l’orario di lavoro, il requirente contabile ha osservato che i compensi corrisposti ai componenti dell’Ufficio di Piano e agli altri dipendenti comunali risultano indebiti in quanto l’attività prestata dal personale addetto all’Ufficio è da ritenersi “ratione officii” e per il suo espletamento nessuna previsione legislativa né di contrattazione collettiva ha previsto compensi specifici.

Anche l’attribuzione di compensi a proprio favore, da parte del convenuto, in assenza, secondo la contestazione della Procura regionale, di un titolo legale o contrattuale che ne legittimasse la percezione, sarebbe indebita in quanto disposta in evidente contrasto con un fondamentale principio in materia di retribuzione dei dirigenti, vale a dire il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo, sancito dall’art. 24 d.lgs 29/1993 (poi art. 24, d.l.gs nr. 165/2001) e poi recepito e disciplinato dal CCNL area Dirigenza Regioni ed Enti locali (art. 32 Ccnl del 23.12.1999).

Peraltro, i compensi in questo caso sarebbero stati attribuiti secondo una modalità contraria a quella prevista e disciplinata dalla contrattazione collettiva che prevede il transito degli stessi negli appositi  fondi destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per poi essere ripartiti (art. 32 CCNL del 23.12.1999).

La Procura regionale ha dedotto, quindi, che il danno conseguente alla liquidazione dei compensi di che trattasi debba essere imputato alla condotta gravemente colposa del convenuto dr. Dicesare per aver materialmente adottato e sottoscritto le determinazioni di liquidazione degli emolumenti stessi noncurante dei principi generali espressi dal d. lgs. 165/2001, delle chiare disposizioni della contrattazione collettiva, dei pareri formulati sull’argomento dal Ministero dell’Interno - che escludeva la possibilità di erogare emolumenti aggiuntivi al personale impiegato nella gestione dei piani di zona potendosi al più valorizzare l’attività dei dipendenti titolare di posizioni organizzative attraverso la retribuzione di risultato - e dall’ANCI (13.6.208) - trattasi di prestazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali dell’Ente - e dell’indirizzo interpretativo dell’ARAN secondo cui l’art. 15, comma 1, lett. K, del CCNL 1.04.1999, consente di destinare al finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo le regole fissate nel CCNL, soltanto le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale.

Alla luce di tali argomentazioni, il pubblico requirente ha contestato al dr. Dicesare il danno derivante dalla liquidazione dei compensi suddetti; peraltro, in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, a seguito della notifica dell’invito a dedurre, di cui all’art. 5 della legge14/1/1994 n. 19, la Procura regionale ha limitato la richiesta risarcitoria al danno di € 94.598,57 - costituito dagli emolumenti liquidati a decorrere dalla determinazione n. 635 dell’8.5.2008 al netto delle somme versate a titolo di imposte - oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio”.

LA DIFESA | Il legale di Carlo Dicesare, l’avv. Luigi D’Ambrosio, aveva chiesto alla Corte dei Conti di "dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice; assolvere l’assistito da qualsivoglia addebito o ridurre l’addebito posto a carico del convenuto. Con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio" (MEMORIA DIFENSIVA DI CARLO DICESARE). Il dirigente comunale ha fatto ricorso in appello.

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