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Economia

Il Comune autorizza chioschi, banchi, trespoli e autonegozi: salva ambulanti o salva abusivi?

L'amministrazione comunale fronteggia così il fenomeno dell'abusivismo commerciale, autorizzando le attività su aree pubbliche extra-mercato. De Santis: "Si pretende di rendere "temporaneamente legale" una pratica illegale"

Salva abusivi o Salva ambulanti? Foggia si spacca, ancora una volta, su un tema ricorrente, dibattuto da  mesi e sul quale le forze d’opposizione  in città - il Partito Democratico su tutte - hanno condotto una battaglia senza esclusioni di colpi.

La querelle continua. La delibera di giunta avente per oggetto “l’atto di indirizzo operativo in ordine alla riqualificazione e razionalizzazione del commercio ambulante su aree pubbliche per vie diverse nell’ambito del territorio comunale”, non piace nemmeno a Leonardo De Santis, esponente dell’associazione Changes: “A nostro parere i veri venditori ambulanti sono i commercianti ambulanti titolari di apposita licenza che ogni giorno sudano e lavorano nella nostra città e nulla hanno a che fare con i venditori abusivi. Non sappiamo dire se questo provvedimento temerario sia un irresponsabile stratagemma elettorale, o sia il frutto di una goffa ricerca di pace sociale; fatto sta che a noi non piace, e sospettiamo che qualcuno ne fosse già a conoscenza, avendo sostituito i punti vendita sequestrati con altri ex novo adiacenti a quelli forzosamente chiusi”.

Chioschi, banchi, trespoli o autonegozi sono le attività autorizzate su aree pubbliche extra-mercato con le quali l’amministrazione comunale intende fronteggiare il “fenomeno dell'abusivismo nel settore del commercio ambulante, che ha assunto dimensioni preoccupanti tanto da imporre immediate soluzioni ed energici interventi sanzionatori”

Ma per l’ex consigliere comunale, si tratta di “una scelta che desta preoccupazione, che dovrebbe vedere una levata di scudi anche da parte delle associazioni di categoria. Con un gioco di prestigio si pretende di rendere “temporaneamente legale” una pratica illegale: chissà cosa penseranno gli agenti delle forze dell’ordine che hanno operato in città per lo smantellamento dei presidi abusivi”.

L’esponente di Changes aggiunge: “Ci sarebbe piaciuto che il Comune avesse messo in campo un progetto condiviso con i cittadini sugli spazi da destinare a tali attività, per dare nel breve e nel medio periodo risposte alla fame di spazio che c'è in città, ma dobbiamo ricordare che non piace ai nostri rappresentanti istituzionali la partecipazione: ne è un esempio la mancata istituzione della Consulta per la legalità. Fatichiamo a tollerare le occupazioni abusive, ci chiediamo come la prefettura tolleri che il suo lavoro venga sconfessato, noi come associazione e come singoli non tolleriamo che venga sancito il diritto di non rispettare le regole”.

Si legge nella delibera che “l'occupazione del suolo è concessa, temporaneamente, per mesi sei rinnovabili e sino alla data di completamento del Piano di localizzazione delle aree per i commercio in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri”.

ECCO IL TESTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA

PREMESSO che la Regione Puglia in esecuzione del Decreto Legislativo n.114/1998 ha emanato la Legge 24 luglio 2001, n. 18 riguardante le direttive, i criteri e le modalità che disciplinano il commercio su aree pubbliche; CHE i Comuni per finalità di riconversione, viabilità, traffico, igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse hanno il compito di promuovere la razionalizzazione, riqualificazione, innovazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche;

RILEVATO che il fenomeno dell'abusivismo nel settore del commercio ambulante ha assunto dimensioni preoccupanti tanto da imporre immediate soluzioni ed energici interventi sanzionatori;

TENUTO conto che è invalsa la consuetudine intollerabile di aprire banchi o baracche di frutta e verdura ad ogni angolo di strada, senza attendere il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalla legge e che tale espediente viene adottato per precostituire delle situazioni che, per la loro natura economica, dovrebbero poi vincolare, almeno sotto l'aspetto morale, le decisioni dell'autorità amministrativa; che tali situazioni scaturiscono anche e soprattutto dalla carenza di nuove strutture mercatali in zone più o meno periferiche di nuova urbanizzazione, in cui confluire i commercianti ambulanti; che nel corso dell’ultimo decennio i due maggiori mercati centrali del F. Aporti e del Ginnetto sono stati dismessi e non sono più funzionanti a seguito di conversione - per un uso diverso - delle relative strutture;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attuale ubicazione del mercato di via Rosati, in particolare per la dislocazione e strutturazione dei banchi di vendita, determina un inopinato sconvolgimento e un notevole turbamento alle normali e quotidiane funzioni della vita sociale nella zona; che nell’ottica di una più razionale e innovativa evoluzione e distribuzione del commercio ambulante su aree pubbliche, al fine di soddisfare le esigenze degli operatori ma soprattutto dei consumatori anche per assicurare una migliore funzionalità del settore e per evitare ingiustificate proliferazioni o indiscriminati criteri di vendita, è necessario determinare e individuare criteri per strutture modulari uniformi che possano integrarsi nelle zone o strade del territorio comunale ed essere utilizzate dai commercianti ambulanti che già operano in zone e vie diverse del territorio comunale, nelle more della messa in opera di un Piano di localizzazione di aree mercatali;

RAVVISATA, pertanto, la urgente, inderogabile necessità dettata soprattutto da motivi di natura igienico-sanitaria di attivare immediate procedure connesse alla razionalizzazione e riqualificazione delle occupazioni e delle strutture utilizzate da tali operatori;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta dal dirigente del Servizio Attività Economiche;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge n.213 del 7 dicembre 2012, che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18; VISTO il Piano comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 5 luglio 2005;

VISTO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana; VISTO l’art. 20 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; CON votazione unanime resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A di formulare i seguenti indirizzi operativi

Si dispone per i Servizi Pianificazione, Lavori Pubblici e Servizio Integrato per le Attività Economiche, ognuno per le proprie competenze, la immediata attivazione del percorso amministrativo teso a rendere in tempi brevi il Piano di localizzazione delle attività mercatali e la sua fattiva operatività;

Al Dirigente del Servizio Attività Economiche, nelle more di esecutività del Piano di localizzazione delle attività mercatali, al fine di attivare ed attuare tutti i procedimenti connessi alla razionalizzazione, riqualificazione, innovazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, in riferimento alle aree extra-mercato riferite a posteggi di commercianti ambulanti in possesso di autorizzazione di tipologia A), anche temporanea, rilasciata per l’esercizio dell’attività su un posteggio o area pubblica utilizzata quotidianamente di attenersi ai seguenti indirizzi:

1. Criterio Generale

Sino alla data di completamento e fruizione operativa del Piano di localizzazione delle aree per il commercio, per il posteggio extra-mercato esercitato da commercianti ambulanti in possesso di autorizzazione di tipologia A), il Servizio Attività Economiche potrà autorizzare temporaneamente lo svolgimento dello stesso, anche su area pubblica, ad eccezione delle zone espressamente vietate a tal forma di commercio.

2. Attrezzature, dimensioni e caratteristiche su aree pubbliche extra-mercato

Potrà essere esercitata la attività in chiosco, banco, trespolo o autonegozio. Si definisce chiosco il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato amovibile e strutturalmente durevole, posto su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa. Si definisce banco, quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa. Si definisce trespolo, il banco vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo, non rimovibile al termine della giornata lavorativa. Si definisce auto-negozio, il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata.

L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 30 mq, banco 8 mq, trespolo 4 mq. Gli autonegozi, compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento, avranno superficie max di 8 mq e saranno equiparati ai posteggi extramercato. Gli stessi dovranno rispondere a criteri estetici e tecnologici specificatarnente dettati. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione dì suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni etc. ) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.

3. Criteri di posizionamento

L'occupazione del suolo è concessa, temporaneamente, per mesi sei rinnovabili e sino alla data di completamento del Piano di localizzazione delle aree per i commercio in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

a. L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

b. Sulle strade ad intenso flusso pedonale lo spazio di 2 metri verrà proporzionalmente aumentato.

c. Qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito la sua larghezza non dovrà essere inferiore a metri 3 per consentire sia la sosta dei clienti sia lo scorrimento pedonale.

d. In corrispondenza di incrocio, l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.

e. In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa ad una distanza che non ostacoli la circolazione dei pedoni anche disabili. I chioschi, posteggi isolati, trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e/o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse. In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa: sulle carreggiate stradali, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, sulle aiuole, a una distanza minima di mt 1,20 dalle alberature, alle testate dì ingresso dei portici se intralciano il senso di percorrenza principale del portico stesso, sulle fasce di sosta laterali ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a non meno di mt. 20 dall'intersezione viaria e con fronte vendita verso il marciapiede, in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole, ecc ..., se interferente con coni prospettici di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano, l’installazione dovrà comunque avvenire nel rispetto e secondo le norme sulla viabilità e traffico di cui all’art.20 del D.Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada.

4. Modalità d’utilizzo del posteggio e di vendita.

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo. tende ombrasole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita. E’ vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi. Attesa l’urgenza di intervenire connessa alla necessità dettata soprattutto da motivi di natura igienico-sanitaria di attivare immediate procedure per la razionalizzazione e riqualificazione delle occupazioni e delle strutture utilizzate da operatori e consumatori. Con separata ed unanime votazione;

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