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Economia

Sconfitte le imprese dell'eolico

La Cassazione dà ragione alla Provincia di Foggia

“La battaglia che avevamo intrapreso al momento del mio insediamento ha visto riconosciuta la sua piena legittimità. La correttezza e la regolarità del principio affermato con la decisione assunta dal Consiglio provinciale nel 2018 oggi vengono sanciti da tre ordinanze della Cassazione, attraverso cui si conclude a favore della Provincia di Foggia un lungo contenzioso. Una vittoria molto rilevante, per la quale desidero ringraziare il segretario generale, Giacomo Scalzulli, e le risorse professionali interne dell’ente per l’egregio e puntuale lavoro svolto”. È il commento del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, al deposito delle ordinanze con le quali la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall’Anev (Associazione nazionale energia del vento) e da altre società operanti nel settore delle energie rinnovabili – condannandole anche al pagamento delle spese processuali – contro la sentenza del Consiglio di Stato che nel dicembre 2020 aveva convalidato gli aumenti introdotti dal canone dopo l’abrogazione della tassa annua.

“Prima della nostra delibera le imprese che operano nel campo delle energie rinnovabili versavano ogni anno nelle casse della Provincia una tassa complessivamente stimata in 34mila euro. Con la nuova regolamentazione, di cui la Cassazione ha riconosciuto la legittimità, invece, la Provincia di Foggia ha già incassato nei due di vigenza della Cosap, riferiti alle annualità 2019 e 2020, 7 milioni 52mila 806 euro e dovrà riscuoterne coattivamente altri 9 milioni 114mila 312 euro. Risorse economiche che utilizzeremo per potenziare gli investimenti sulla manutenzione stradale e quella degli edifici scolastici” spiega il numero uno a Palazzo Dogana.

“Il principio affermato con queste ordinanze è quello che ho sempre sostenuto e per il quale mi sono battuto. E cioè che le società operanti nel settore delle energie rinnovabili non possono essere considerate imprese erogatrici di servizi pubblici o strumentali all’erogazione di servizi pubblici – sottolinea il presidente della Provincia –. Una considerazione in cui, tra l’altro, va tenuto conto delle conseguenze degli scavi operati dalle società sulla rete stradale provinciale, giacché gli interventi per i cavidotti compromettono l’intero assetto delle arterie interessate e non la sola parte laterale. Un’occupazione di suoli, giova ricordarlo, che si estende per una dimensione lineare di oltre 300 chilometri e che, di conseguenza, incide in modo significativo sull’attività manutentiva che l’Ente ha poi il compito di mettere in campo”.

Ordinanze, quelle della Cassazione, che fanno il paio con la richiesta di sospensiva accolta poche settimane fa dalla settima sezione del Consiglio di Stato circa l’applicazione della sentenza della terza sezione del Tar Puglia dello scorso 22 febbraio. Una sospensiva che ha sventato il pericolo che i titolari di passo carrabile per l’accesso ad una abitazione o ad un fondo agricolo potessero subire un aumento considerevole del Canone Unico Patrimoniale, a fronte del quale le società operanti nel campo delle energie rinnovabili avrebbero ottenuto un corrispondente sconto per l’utilizzo del sottosuolo. “Ancora una volta, con coraggio e determinazione, abbiamo difeso i diritti e lo sviluppo del territorio. Ricevendo piena legittimazione dalla magistratura amministrativa e dal supremo organo di giustizia ordinaria” conclude Nicola Gatta.

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