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Cronaca Vieste

'Beach Patrol' in azione contro il 'campeggiare' abusivo, in spiaggia o altrove: pugno duro su Vieste

Il campeggio in aree non consentite - in spiaggia, sui litorali rocciosi, in strada, lungo la costa o in terreni privati non autorizzati - comporta sanzioni durissime e in alcuni casi si procede anche al sequestro delle attrezzature

La 'Beach Patrol' sanziona duramente chi effettua campeggio abusivo. In questi giorni, infatti, l'unità operativa spiagge della polizia locale di Vieste ha elevato tantissimi verbali a chi effettua campeggio abusivo, in spiaggia, sui litorali rocciosi, in strada, lungo la costa ed anche in terreni privati non autorizzati.

"E’ estremamente importante - spiega l'ispettore Pietro Riccardi, coordinatore della 'Beach Patrol' - far capire a coloro che sono alla ricerca di una vacanza in libertà, in tenda, in autocaravan o in roulotte che ci sono delle regole ben precise da rispettare, soprattutto per quanto riguarda la sosta libera o il campeggio in aree non consentite”.

Come deve avvenire la sosta delle autocaravan? In Italia la sosta delle autocaravan è assimilabile a quella delle autovetture soltanto se si rispettano determinate condizioni dettate dall’articolo 185 del codice della strada. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

E’ dunque scontato che laddove possibile, la sosta deve avvenire allo stesso modo degli altri veicoli, pertanto non sono consentiti né cunei di livellamento sotto alle ruote, né martinetti livellanti, né gradini estratti, né finestre oblò o porte aperte verso l’esterno, né tendalini aperti e altro.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Pertanto se vi è un divieto di sosta o di accesso specifico, in caso di violazione si rischia una sanzione da € 42,00 a € 173,00. In caso di divieto di transito la sanzione va da € 84,00 ad € 335,00.

La vacanza in autocaravan e roulotte necessita di operazioni indispensabili quali lo scarico delle acque chiare e luride e ovviamente il carico di acqua potabile. A tal proposito il codice della strada all’articolo 185 comma 4 prevede: "È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
Le operazioni di carico acqua potabile e scarico di acque chiare e luride devono avvenire unicamente nelle aree attrezzate. Non è possibile scaricare acque chiare e / o luride in caditoie, pozzetti, terreni, giardini".

I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igenico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Pertanto in caso di violazione si rischia una sanzione da € 87,00 a € 345,00. In tal caso sarà valutata anche l’applicazione di sanzione di cui all’Articolo 255 comma 1 del Decreto Legislativo 152 del 2006, da € 300 a  € 3.000 (la sanzione è aumentata fino al doppio se trattasi di rifiuti pericolosi).

Che sanzioni vengono comminate a chi sosta con autocaravan, roulotte e simili sulle aree demaniali? Possono essere comminate diverse sanzioni. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è vietato campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo.

Per quanto riguarda il dispositivo sanzionatorio, se l’occupazione  è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54. In altri casi si può sanzionare in base all’articolo 1164 del Codice della Navigazione:
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1.000. 

In Puglia la legge in materia è la Legge Regionale N. 11 del 11.02.1999 ovvero la cosiddetta "Legge sul Turismo".  L'articolo 71 al comma 5 prevede che "è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.549,37 a € 4.648,11 con sequestro della tenda o roulotte chi dovesse campeggiare nelle aree consentite". Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 6.197,48. Pertanto il campeggio in aree non consentite comporta sanzioni durissime e in alcuni casi si procede anche al sequestro delle attrezzature.

Che sanzioni vengono comminate al proprietario di un terreno che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento di terreno? E' soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 4.648,11 il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nullaosta comunale. Qualora il numero delle persone superi le cinque unità la sanzione viene maggiorata da € 516,46 a € 1.549,37 per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori, la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.

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