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Cronaca Mattinata

Tar Puglia annulla l'interdittiva antimafia alla 'Gentile Impianti Srl' di Mattinata: "Nessun elemento suscettibile"

Con sentenza del 18 dicembre 2020 il Tar Puglia, sezione II, ha annullato l’interdittiva antimafia disposta dal prefetto di Foggia a carico della 'Gentile Impianti', a seguito del ricorso formulato dall’avv. Alberto Ciuffreda

Annullata l'interdittiva antimafia alla 'Gentile Impianti Srl' di Mattinata. Con sentenza del 18 dicembre 2020 il Tar Puglia, sezione II, ha annullato l’interdittiva antimafia disposta dal prefetto di Foggia a carico della 'Gentile Impianti', a seguito del ricorso formulato dall’avv. Alberto Ciuffreda.

Dopo l’interdittiva, la 'Gentile Impianti' era stata destinataria della revoca della concessione di un impianto sportivo nel centro abitato di Mattinata, denominato Play Center, nonché del subappalto riguardante la pubblica illuminazione del Comune di Mattinata.

Il prefetto riteneva che “la storia imprenditoriale della società sottoposta a verifica antimafia dimostra …come la stessa abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un 'condizionamento ambientale' connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso, che, in un contesto territoriale limitato, come quello di Mattinata (poco più di 6mila abitanti), può avere effetti dirompenti, come ha dimostrato lo scioglimento del civico consesso della cittadina garganica”. 

Il prefetto, dunque, ritenendo che gli evidenziati indicatori sintomatici fossero fortemente indizianti di una permeabilità dell’attività della società istante, valutava la esistenza di un pericolo concreto di condizionamento, se non di vera e propria infiltrazione mafiosa dell’attività imprenditoriale mettente capo alla Gentile Impianti srl.

Contrariamente, il Tar Puglia con la recente sentenza (n°1641/2020) ha statuito che “tale coacervo induttivo non offre alla lettura, prima ancora che all’interpretazione, elemento alcuno suscettibile di ricondurre - quand’anche all’interno del ripetuto schema meramente probabilistico e, dunque, nell’ottica dell’applicazione, ancorché dilatata fino alle massime potenzialità espansive, della metodica presuntiva del “più probabile che non” - lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della ricorrente società a fenomeni infiltrativi, o condizionanti, promananti dal sodalizio mafioso". 

Ed ancora, rileva il Collegio barese come “non sia dimostrato il convincimento, manifestato dalla resistente prefettura, che l’impresa “abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso”.

“Una sentenza che costituisce un unicum nel panorama giurisprudenziale poichè, oltre a ribadire orientamenti maturati dal Tar Puglia - spiega l’avv. Alberto Ciuffreda - esclude una censura a carico della Gentile Impianti come il cosiddetto 'condizionamento ambientale' ossia lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della società accanto a fenomeni infiltrativi, o condizionanti, promananti dal sodalizio mafioso. A comprova che c’è una giustizia ancorata a magistrati terzi ed imparziali anche dinanzi ad un contraddittorio che ci ha visti contro alte cariche dello Stato”.

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