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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Manfredonia

"Può girare armato". Il Tar dà ragione al responsabile del mercato ittico e annulla la revoca del porto d'armi

La decisione era motivata dal "bisogno di difesa personale" derivante dalle mansioni svolte dall'uomo, rappresentato dall'avvocato Pierpaolo Fischetti, per l'attività lavorativa

Annullata la revoca del porto d’armi al responsabile del mercato ittico di Manfredonia. Lo ha deciso il Tar della Puglia che, con sentenza del 16 marzo 2022, si è definitivamente pronunciato accogliendo l’istanza del ricorrente, rappresentato dall’avvocato Pierpaolo Fischetti (nella foto in basso). Il legale ha impugnato il decreto dell’allora prefetto di Foggia che, nel maggio 2017, aveva rigettato l'istanza presentata dal ricorrente al fine di conseguire il “rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale”.

La richiesta era motivata in ragione delle mansioni svolte dall’uomo, sia per conto dell’Ase di Manfredonia che in quanto responsabile del mercato ittico cittadino, tra le quali anche il versamento dell’incasso derivante dall’attività. Il commissariato di Manfredonia e, in adesione, la questura di Foggia avevano espresso parere favorevole al rilascio della licenza, in particolare ritenendo sussistente il “dimostrato bisogno” di circolare armato; ma, discostandosi dai risultati della relativa istruttoria, la prefettura ne adottava il diniego. 

Per il Tar, però “appare chiaro che il bisogno rappresentato dal ricorrente di circolare armato non poteva essere escluso solo perché le forze di polizia operanti sul territorio hanno stabilito di gestire con maggior rigore il rilascio delle licenze di porto d’arma da fuoco, dovendosi al contrario valutare se, alla luce di nuove determinazioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, le condizioni personali del ricorrente potessero giustificare il rilascio della licenza; tenuto anche conto che l’interessato era già titolare di porto di fucile per uso sportivo, senza aver dato mai occasione a contestazioni di sorta.”

“Una politica restrittiva generale in relazione alla diffusione delle armi, insindacabile nel contenuto e nel metodo poiché coperta da riserva di amministrazione, non esime l’Autorità preposta dal prestabilire specifici criteri da applicare per valutare se ricorre, in concreto, il bisogno di circolare armato, dandone puntuale riscontro nella motivazione del provvedimento di diniego”, continuano i giudici del Tribunale amministrativo regionale.

“Nel provvedimento impugnato - si ribadisce - si è semplicemente affermato che i fatti rappresentati dal richiedente non fossero tali da farlo ritenere esposto ad un pericolo quantomeno equivalente alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sul presupposto che egli abbia dedotto in procedimento solo una generica esposizione a rischio in relazione all’attività svolta e tenuto conto della possibilità di ricorrere a sistemi alternativi di pagamento ovvero a servizi di scorta valori effettuati da istituti privati di vigilanza, debitamente autorizzati. In altri termini, non è stato ben spiegato perché non sarebbe esposto in concreto a pericolo attuale, pur muovendosi in un territorio che, dalle notizie di cronaca e dai comunicati delle Autorità di polizia, risulta ad alto tasso di criminalità; fatta eccezione - lo si ripete ancora una volta - per un vago richiamo ai sistemi alternativi di pagamento e di protezione del trasporto valori che, tuttavia, non può in sé giustificare il discostamento dai risultati dell’istruttoria condotta dagli organi competenti, conoscitori delle condizioni del territorio (commissariato e questura). A maggior ragione perché si tratta di scelte rimesse all’azienda della quale è dipendente e che il ricorrente non può controllare”. Per tutti questi motivi, concludono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annulla il precedente diniego.

avv. Pierpaolo Fischetti-2

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