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Cronaca Cerignola

Cerignola, Superamento Handicap: “La strada per i diritti dei disabili è tutta in salita”

L’Associazione contro una sentenza del Tar di Bari (n. 294 del 2015), all'esito di un giudizio promosso contro la Provincia di Foggia da due famiglie con figli disabili per il diritto all’assistenza, all’autonomia e comunicazione ad personam

L’Associazione Superamento Handicap di Cerignola non ci sta: batte i pugni sul tavolo e segnala, con forza e preoccupazione, una sentenza del Tar di Bari (n. 294 del 2015), all’esito di un giudizio promosso contro la Provincia di Foggia da due famiglie con figli disabili per far valere il diritto all’assistenza all’autonomia e comunicazione ad personam.

“Il giudizio si è concluso con un nulla di fatto”, spiegano dall’associazione. “Anziché provvedere contro il lamentato inadempimento della Provincia di Foggia, che da anni persiste nel non rispettare in modo rigoroso il diritto all’integrazione scolastica dei disabili, i giudici amministrativi hanno preferito la strada dei formalismi e delle questioni teoriche, stabilendo il loro difetto di giurisdizione in materia di diritto dell'alunno disabile all'assistenza all'autonomia e comunicazione ad personam. A tale conclusione i giudici amministrativi baresi sono pervenuti, rivisitando un loro stesso orientamento, alla luce di una precedente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la  n. 25011 del 2014”.

“La sentenza preoccupa, innanzitutto perché il giudizio ordinario innanzi al giudice civile, sebbene nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ha comunque tempi più lunghi rispetto al giudizio amministrativo che, già dal giorno successivo al deposito dei ricorso notificato, permette di conseguire un decreto cautelare. In secondo luogo, preoccupa perché in questo modo risulterebbe neutralizzata la recente previsione legislativa dell’art. 10 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, che esenta dal pagamento del contributo unificato il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; norma che è stata applicata anche per il diverso diritto all'assistenza alla comunicazione ed all'autonomia ad personam, così come avvenuto nel caso di specie”. Secondo il Tar Puglia Bari, pertanto, un disabile che oggi voglia far valere il proprio diritto all’integrazione scolastica, dovrà rivolgersi al “più lento” giudice civile, e soprattutto, dovrà anticipare le spese per introdurre il giudizio.

Questo perché a fronte di una norma che esenta dal pagamento del contributo unificato i ricorsi in materia di integrazione scolastica promossi innanzi al giudice amministrativo, un giudice amministrativo ha statuito di non aver giurisdizione in materia. Si segnala, altresì, che la medesima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di contro, è stata disattesa dal Tar Sicilia – Palermo  del 3 dicembre 2014 e dal Tar Toscana dell’11 dicembre 2014 che, proprio muovendo dal citato dato legislativo, hanno riconfermato la giurisdizione del giudice amministrativo, con sentenze non solo più eque, perché hanno offerto immediata tutela ai diritti dei disabili, ma anche più rispettose del dato legislativo, al quale nel nostro ordinamento i giudici devono comunque sottostare giusta l’art. 101, 2° comma, Cost., secondo cui ‘i giudici sono soggetti soltanto alla legge’. “Si ritiene, francamente, che tra l'incertezza generata in materia dal riparto di competenze tra Regioni e Province e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per i diritti dei disabili vi sia seriamente di che preoccuparsi, perché la strada appare del tutto in salita”.

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