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Cronaca

Sentenza del Tribunale di Foggia rigetta i ricorsi di insegnanti SSIS

Gli avvocati Pierluigi e Valeria Costa vincono un ricorso avente ad oggetto un'impugnazione di una graduatoria provinciale. Era stata chiesta la decurtazione di 6 punti alle insegnanti con abilitazione diversa dalla SISS

Una sentenza del Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in accoglimento delle eccezioni sollevate dagli avvocati Pierluigi e Valeria Costa del Foro di Foggia, ha rigettato i ricorsi promossi da insegnanti con abilitazione SSIS iscritte in graduatorie di terza fascia per la provincia di Foggia con cui veniva chiesta la decurtazione di 6 punti alle insegnanti con abilitazione diversa dalla SISS.

LA SENTENZA - Il Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del dott. Salvatore Casiello, con una sentenza emessa agli inizi del mese, porta alla luce un caso che segna un punto di svolta in materia di ricorsi promossi da insegnanti con abilitazione SSIS.

Infatti, per la prima volta in Italia, si dà ragione alla parte resistente non in possesso dell’abilitazione in questione. Soprattutto, si fa notare come, in seguito ad una sentenza della Cassazione del 2010, la giurisdizione in questa materia spetti ormai al Tribunale ordinario in funzione del giudice del lavoro (precedentemente la competenza era del TAR!).

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IL CASO  è quello di un insegnante non di ruolo che, inserito nella terza fascia di alcune graduatorie provinciali di Foggia, in possesso dell’abilitazione SSIS, proponeva ricorso al fine di contestare un punteggio aggiuntivo riconosciuto illegittimamente a insegnanti non abilitati SSIS, avendo - tale punteggio - determinato il suo posizionamento in graduatoria al di sotto di alcuni di questi docenti.

Il ricorrente lamentava infatti l’illegittimità della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie di esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado (allegata al D.M. 12.05.2011, n. 44) in quella parte in cui (punto A5) riconosceva il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita dal ricorrente presso la SSIS; chiedendo, di conseguenza, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la modifica della graduatoria con la decurtazione dei 6 punti aggiuntivi attribuiti ai controinteressati.

In particolare il ricorrente riteneva che la tabella allegata al D.M. fosse in contrasto con quelle disposizioni di legge ( art. 3 D.M. 24 novembre 1998 - richiamato dall’art. 1, comma 6 ter. del D.L. 2000/240, conv. con mod. in L. 2000/306 – in cui si legge che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, “a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione di Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.”) che disciplinano il punteggio per le abilitazioni SSIS e, proprio perché contra legem, da disapplicare, con riconoscimento di questo punteggio aggiuntivo soltanto e soprattutto agli abilitati SSIS, con conseguente decurtazione del punteggio aggiuntivo di 6 punti a tutti i possessori di abilitazioni diverse dalla SSIS.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso sull’assunto che, non soltanto il D.M. 12.05.2011, n. 44 non si pone in contrasto con le norme di legge e regolamentari che lo stesso ricorrente ha richiamato, ma lo stesso riproduce il testo della tabella approvata dall’art. 1 D.L. 2004/97, conv. in L. 2004/143 (si legge nella motivazione: “a) è il primo testo normativo (non citato dal ricorrente) in cui si specifica proprio che, al punteggio aggiuntivo complessivo di 30 punti spettante agli abilitati presso la SSIS secondo le previgenti disposizioni, 24 sono commisurati alla durata legale del corso; b) è il testo normativo in cui si specifica, del pari, che, per le altre abilitazioni, il punteggio aggiuntivo è quello, inferiore di 6 punti”) da ultimo entrata in vigore.
Infatti, per il Tribunale si tratta “di una norma avente forza di legge, che non contrasta con le norme di pari livello precedenti e che, se anche con esse fosse in contrasto, prevarrebbe in quanto entrata in vigore successivamente; si tratta di una norma che, in definitiva..(..)..legittima sotto ogni profilo ed al di là di ogni dubbio il D.M. contestato dal ricorrente”.


 

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