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Cronaca

Scioglimento comune per mafia provvedimento "molto forte". Ipotesi terza via per non sospendere la democrazia

In tema di scioglimento di comuni per infiltrazioni mafiose, da più parti è avvertita la necessità di intervenire per modificare l’attuale normativa, aggiornandola alle esigenze che via via sono sorte

In Puglia sono state 25 le amministrazioni comunali coinvolte nella procedura di scioglimento ex art. 143 del T.U. degli enti locali. Tre sono stati archiviati. Il maggior numero di provvedimenti nel 1993, nel 2018 e in ultimo nel 2021 con quattro comuni sciolti per infiltrazioni mafiose tra cui Foggia. In Capitanata era già toccato a Monte Sant'Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola. Tuttavia, la provincia più interessata è Lecce con nove amministrazioni comunali sciolte anzitempo.

In tema di scioglimento di comuni per infiltrazioni mafiose, da più parti è avvertita la necessità di intervenire per modificare l’attuale normativa, aggiornandola alle esigenze che via via sono sorte. In primo luogo, sono ricorrenti i casi in cui lo stesso ente locale risulta oggetto di plurimi scioglimenti nel corso degli anni, talvolta anche a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

Secondo Avviso Pubblico la riformulazione dell’istituto dovrebbe porsi come obiettivo primario quello di creare le condizioni perché l’attività di bonifica che segue lo scioglimento del Comune sia efficace e duratura. "Un simile approccio passa anche per un investimento sulla trasparenza del processo decisionale che ha portato allo scioglimento del Comune e sulla partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa dell’Ente". Sempre per l'istituto, andrebbe posta una particolare attenzione al tema della cosiddetta terza via tra scioglimento e archiviazione.

Il prossimo Parlamento, quindi, sarà chiamato ad intervenire per offrire strumenti di supporto e tutela della legalità in tutti quei casi in cui, pur ravvisando disfunzioni amministrative e presenza della criminalità organizzata nel contesto territoriale, non vi siano le condizioni per adottare un provvedimento dissolutorio. Ciò andrà fatto nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale che, da ultimo, con la sentenza 195/2019, ha dettato alcuni paletti in tema di garanzia dell’autonomia degli enti locali.

Potrebbe, l'introduzione di questa terza via, condizionare anche la decisione sul futuro del capoluogo dauno? A febbraio terminano i diciotto mesi della gestione della commissione straordinaria, prorogabile, al massimo, per altri sei mesi. Le elezioni si dovrebbero tenere in Primavera o in Autunno.

Come già evidenziato, le dichiarazioni di Ludovico Vaccaro sulle evidenti condizioni in cui versa la città e le lamentele dei foggiani sull'operato della commissione straordinaria targata Magno-Grandolfo-Giangrande, potrebbero far ritenere che 18 mesi siano sufficienti. La deadline è febbraio 2023. Affermazioni che fanno il paio con quelle fatte nel luglio 2022, sempre dal numero uno della Procura di Foggia, quando aveva definito lo scioglimento "demolitivo, poco costruttivo", evidenziando per di più l'incapacità di reagire da parte della società civile. Guardando alla disciplina in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa anche Ludovico Vaccaro aveva affermato che la legislazione in materia andava migliorata. “C’è ancora tanto da studiare e migliorare la normativa, forse anche da precisare i contorni di questo intervento che, effettivamente, è molto forte, perché è un po’ una sospensione della democrazia”.

Nel frattempo Avviso Pubblico ha chiesto un ampliamento delle attuali forme di trasparenza relative all’iter che portano allo scioglimento di un ente locale. "Salvo le esigenze di tutela delle indagini in corso e nel rispetto della normativa in materia di privacy, risulterebbe di fondamentale importanza la pubblicazione in forma integrale di tutti i documenti funzionali all’individuazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento dell’ente, nonché alla definizione delle singole responsabilità accertate (nuovo art. 143, comma 11 nel testo unificato)".

Chiede inoltre l'associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica, di rendere accessibili all’opinione pubblica anche le relazioni redatte dalle commissioni di accesso. "Ciò anche nell’eventualità in cui non si proceda allo scioglimento, in modo tale da esplicitare le ragioni che hanno determinato l’archiviazione e sollecitare le forze politiche a rivolgere maggiori attenzioni alle zone d’ombra comunque emerse". E di dare anche ampio risalto alle concrete misure di risanamento adottate dalle commissioni straordinarie e dalle amministrazioni che vi sono succedute, "consentendo così di chiarire alla cittadinanza le tappe del processo di ripristino della legalità nei differenti contesti".

L'associazione degli enti locali e delle regioni contro mafie e corruzione, ha chiesto di coinvolgere in un organismo specifico anche cittadini e associazionismo per coadiuvare la commissione d’accesso (nuovo art. 144-bis del testo unificato). E di prevedere una forma di comunicazione ufficiale dell’avvio della procedura di accesso, anche per mezzo del semplice invio di un’apposita comunicazione alle Camere, concedendo al sindaco la facoltà di inviare una memoria scritta contenente possibili controdeduzioni, come previsto dalla proposta di legge n.1512 (nuovo art. 143, comma 3 nel testo unificato).

Tra le altre proposte c'è anche quella di costituire un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria, con personalità dotate di specifiche competenze e qualifiche professionali. "Non meno rilevante appare la necessità che i funzionari preposti al commissariamento, nell’assolvimento di questa centrale funzione di ripristino della regolarità amministrativa, possano essere impiegati a tempo pieno".

Si chiede inoltre di adottare misure tese a dotare celermente ed efficacemente i commissari di personale aggiuntivo e/o sostitutivo: "nel secondo caso ipotizzando un sistema di rotazione da applicare non all’interno di un singolo ente, bensì tra enti diversi, distanti geograficamente, così da spezzare vincoli fiduciari e legami collusivi generati dai reticoli corruttivi, specie quelli ad alta densità mafiosa".

Potrebbe essere estesa, la fattispecie dello scioglimento, alle società partecipate da regioni ed enti locali e ai consorzi pubblici anche a partecipazione privata. E, sospeso, il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio relativo al ricorso avverso lo scioglimento, con il conseguente scomputo, ai fini del termine della consiliatura medesima, del periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di scioglimento e la reintegrazione degli organi elettivi (nuovo art. 143-bis nel testo unificato).

"In accordo con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella dichiarazione di illegittimità del comma 7-bis dell’art. 143 e, quindi, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali territoriali e attraverso una più puntuale determinazione dei presupposti e dell’ambito applicativo dell’intervento di sostegno, continua ad essere fortemente auspicabile la riproposizione di una forma di affiancamento dell’ente nei casi in cui non sia ipotizzabile l’adozione dell’atto dissolutorio, ma che siano comunque connotati da significative disfunzioni amministrative e dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata sul territorio. Tale accompagnamento, da prevedersi mediante l’«assunzione a livello governativo della responsabilità per l’esercizio di tali poteri» (Corte cost. n. 195/2019), in quelle ipotesi caratterizzate da una maggiore vulnerabilità del contesto ambientale, sarebbe oltretutto auspicabile possa in qualche misura proseguire, per un tempo definito, anche successivamente alla rielezione degli organi politici" si legge.

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