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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Scuola: reintegrata docente esclusa dalle graduatorie ad esaurimento

Lo ha riferito ad Orizzontiscuola.it il prof. Saverio Santoro. Il Giudice del Lavoro di Foggia ha emesso la sentenza con la quale accoglie il ricorso della docente che non aveva fato richiesta di aggiornamento

Come riferito ad OrizzonteScuola.it dal Prof. Saverio Santoro, presidente dell’associazione Duepi Scuola, Il 10 novembre del 2011 il Giudice del Lavoro di Foggia ha emesso un’importante sentenza, la n. 26646/11, a seguito di ricorso d’urgenza, con la quale, per la prima volta in Italia, è stato disposto il reinserimento in graduatoria permanente di una docente che non aveva fatto richiesta di aggiornamento. La sentenza reintegra la professoressa esclusa dalle graduatorie ad esaurimento.

"L’ordinanza poggia sull’illegittimità del D.M. 44/2011, nella parte in cui non consente il reinserimento in graduatoria dei docenti già inseriti. Infatti il Giudice, nell’accogliere il ricorso, proposto con l’avv. Salvatore Santoro del foro di Foggia, dichiarava illegittimo il richiamato decreto nella parte in cui non consentiva il reinserimento dei docenti esclusi, purché ne abbiano fatto richiesta nei termini di impugnazione della medesima graduatoria, ciò perché in contrasto con le leggi 124/99 e 143/04 di rango superiore, disponendo così la disapplicazione del D.M. nella parte contrastante."

Il Giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, si legge nella sentenza, che: "può affermarsi che l’amministrazione legittimamente ha disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria. Non altrettanto legittimamente, tuttavia, ha omesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito di tempestiva domanda di reinserimento..Nella misura in cui non consente a coloro che sono stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nello stesso termine di 20 giorni (è da ritenersi dalla data di pubblicazione della graduatoria), il D.M. 44/2011 va dunque disapplicato in quanto ciò violativo della previsione di legge."

Risultato ottenuto in quanto la legge 143/2004 dice che "A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine. è consentito il reinserimento della graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione".

 

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