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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

S.M.A.T. diffida, Mongelli replica: “Non ha i requisiti per l’affidamento”

Mongelli risponde alla diffida della società consortile: "S.M.A.T. non ha i requisiti previsti dalle norme UE per l'affidamento in house"

“In ordine alla società S.M.A.T. non sussiste alcuno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98, che legittimerebbero” l’affidamento in house, perché “non è a capitale sociale interamente pubblico, non svolge la quota prevalente della propria attività col Comune di Foggia e questo non esercita sulla S.M.A.T. un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici”.

Lo afferma Gianni Mongelli nella lettera di “riscontro alla diffida della S.M.A.T. Società Consortile a s.r.l. in materia di servizio di igiene ambientale”, inviata questa mattina alla rappresentante legale della società oltre che a: prefetto, presidente della Regione Puglia, presidente del Consiglio comunale di Foggia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e curatela fallimentare di Amica e Daunia Ambiente.

“La normativa comunitaria prevede tre forme di gestione – scrive il sindaco - a) mediante affidamento diretto in house, cioè senza gara, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante che, a sua volta, deve esercitare su questa un controllo analogo a quello assicurato sui propri uffici; b) mediante trasformazione della propria società pubblica in società mista pubblico-privata effettuando una gara pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la ricerca del socio privato cui cedere una quota societaria e l’attribuzione al medesimo dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cioè mediante la cosiddetta “gara a doppio oggetto”; c) affidamento dell’intero servizio a terzi mediante gara ad evidenza pubblica”.

Il riferimento alle norme UE è diretta conseguenza “della sentenza 20.7.2012 n. 199 della Corte Costituzionale” a seguito della quale “è venuta meno, sostanzialmente, la normativa nazionale che disciplinava l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali con la conseguente applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria”.

“Il principio di supplenza diretta del diritto europeo nel nostro ordinamento, peraltro, è stato di recente confermato anche dalla Corte dei Conti - sezione regionale della Basilicata - che col parere espresso nella Deliberazione n. 173 del 20.09.2012 ha ritenuto ‘indubitabile che l'affidamento diretto in house e l’affidamento a società mista può avvenire in conformità alle regole del diritto europeo’.

I RIFIUTI DI FOGGIA UN CASO NAZIONALE

La normativa europea è stata inoltre recepita dalla Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 recante disposizioni per il “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” che all’art. 5, comma 1, prevede che i servizi pubblici locali – tra cui segnatamente quello di igiene urbana – debbano essere affidati, nel rispetto del principi dell’UE, mediante una delle tre modalità sopra indicate”.

Chiarita l’impossibilità di affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla S.M.A.T., il sindaco coglie anche questa occasione per ribadire che “il Comune di Foggia non intende affidare il servizio di igiene urbana ad AMIU (società di proprietà del Comune di Bari; ndr) in via definitiva ma pur sempre temporaneamente, per fronteggiare cioè l’attuale stato di emergenza, fino a che non siano esaurite le ordinarie procedure di affidamento del servizio che saranno poste in essere entro breve tempo, così come ha stabilito il Consiglio Comunale di Foggia con la deliberazione n. 106 del 27.11.2012.

La scelta di AMIU, del resto, seppure in un particolare contesto di urgenza ed emergenza, è stata adeguatamente ponderata dall’amministrazione comunale ed è maturata al termine di una indagine tra varie società a capitale interamente pubblico – conclude Gianni Mongelli – che ha considerato le dimensioni aziendali, gli elementi tecnici, i requisiti finanziari, l’organizzazione aziendale, l'esperienza maturata nel settore specifico e il know-how della struttura tecnica e operativa”.

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