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Cronaca

Natale a Foggia: vietato vendere bevande in vetro o lattina e consumarle durante gli eventi all’aperto

Da oggi entra in vigore l’ordinanza del sindaco Landella: divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina in occasione delle manifestazioni all'aperto

Il sindaco di Foggia  “rilevato che  in occasione delle manifestazioni all’aperto in programma per il periodo delle festività invernali 2017/2018, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica della popolazione; verificato che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone; ritenuto indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica dei cittadini innanzi descritti e considerato l’elevato numero di partecipanti nel corso delle medesime manifestazioni secondo quanto avvenuto lo scorso anno durante il medesimo periodo, a partire dalla “Fiera di Santa Caterina” e, conseguentemente, potendosi prevedere un massiccio afflusso di avventori e visitatori - ordina che da oggi al 7 gennaio, in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione, è vietata la vendita, a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina, ad eccezione delle bevande servite ai propri avventori da parte dei pubblici esercizi e consumate esclusivamente all’interno e nelle pertinenze degli stessi, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da 25 a 500 euro. L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p. Il Corpo di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica vigileranno sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

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