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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Cerignola

Metta "incandidabile", la Corte d'Appello boccia la lettura 'atomistica' dei fatti di Cerignola: "Sintomatici dell’alterazione della cosa pubblica"

Le motivazioni della decisione dell'incandidabilità di Franco Metta, sono contenute nelle 29 pagine del dispositivo, firmato dal presidente estensore, Maria Mitola

“Questa Corte ritiene che, in base ad una valutazione complessiva, e non ‘atomistica’ delle emergenze processuali, ricorrano, nella presente fattispecie, tutti i presupposti per dichiarare incandidabile l’ex sindaco Francesco Metta. Va respinto il reclamo del Ministero con riferimento alla posizione dell’ex assessore Bufano”.

Queste le conclusioni cui è giunta la Corte d’Appello di Bari nel valutare la posizione dell’ex sindaco di Cerignola, l’avvocato penalista Metta. Le motivazioni della decisione sono contenute nelle 29 pagine del dispositivo, firmato dal presidente estensore, Maria Mitola, che così conclude: “La Corte, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Foggia, dichiara Metta Francesco non candidabile alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono in Puglia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di Cerignola”.

Di fatto, viene ribaltato il giudizio del Tribunale di Foggia che, nel marzo scorso, aveva accolto il ricorso dell’ex primo cittadino, sostenendo che, “seppure fossero sussistenti concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamenti diretti dell’ex sindaco con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Cerignola, essi non avevano determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, né compromesso il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale o il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati”.

Il riferimento è alla celebrazione dei matrimoni, con partecipazione ai ricevimenti, di soggetti ritenuti vicini al clan Piarrulli-Ferraro; una condotta giudicata dal Tribunale di Foggia “fortemente censurabile” ma non sufficiente “a provare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, tale da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale”.

Alla decisione del Tribunale di Foggia è seguito il reclamo del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Foggia, a mezzo dell’Avvocatura Erariale che ha chiesto la riforma del decreto del Tribunale di Foggia, ritenuto “ingiusto ed erroneo sia in fatto che in diritto”. A giudizio dell’Amministrazione Pubblica, infatti, “il Tribunale di Foggia avrebbe travalicato i limiti imposti alla sua giurisdizione”.

Come si legge nel documento, “se la condotta, pubblica e privata, del primo cittadino sia stata tale da ingenerare, come affermato dal Tribunale ‘nella pubblica opinione locale la percezione della vicinanza, o quantomeno dell’assenza di ostilità, da parte dell’istituzione comunale nei confronti del gruppo criminale mafioso, noto come tale nella ristretta realtà territoriale di riferimento’ è evidente che essa sia anche sintomatica dell’alterazione del corretto funzionamento dell’ente locale da parte dell’ex sindaco Metta”.

Sul fronte degli affidamenti dei servizi ritenuti 'opachi' e passati al vaglio della commissione antimafia, invece, “il Tribunale aveva giustificato le numerose anomalie nella gestione della cosa pubblica, con particolare riferimento alle tre società, sulla base di ragioni di urgenza o di salvaguardia della sicurezza pubblica che, in quanto tali, non avrebbero alterato l’attività amministrativa né l’imparzialità e buon andamento dell’ente locale”.

Per contro, nell’ottica dell’Amministrazione, “gli affidamenti in questione, visti nel contesto socioeconomico del Comune di Cerignola, notoriamente caratterizzato da un elevato radicamento della criminalità organizzata locale, erano sintomatici di un’alterazione della gestione e del buon andamento della cosa pubblica e generavano nei cittadini la percezione di una soggezione dell’Amministrazione alle consorterie locali. Tale percezione, unitamente agli accertati collegamenti diretti con la criminalità organizzata dell’ex sindaco, sarebbe stata già, di per sé, idonea e sufficiente (…) a condurre, per finalità preventive, alla declaratoria di incandidabilità, alla luce del richiamato principio ‘del più probabile che non’. Invece il Tribunale valutando atomisticamente, anziché unitariamente i singoli appalti ne aveva escluso ogni rilevanza”.

L’impugnato decreto del Tribunale di Foggia aveva ritenuto le anomalie riscontrate nei tre principali appalti scrutinati - l’improvvisa rinuncia all’appalto da parte della società Europa Service, la presentazione di un’unica offerta per gli affidamenti nei confronti della Mondeco e della Cerignola Progresso - delle “mere suggestioni, prive di riscontri e di elementi probatori, in quanto tali suscettibili di una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dalle Amministrazioni reclamanti”. Le Amministrazioni reclamanti hanno, infine, posto all’attenzione della Corte altri elementi, ingiustamente svalutati dal primo giudice, in quanto a loro giudizio, nel loro insieme, avrebbero contribuito a ricostruire il quadro di ingerenza della criminalità organizzata nel Comune di Cerignola.

Dal canto suo, l’ex sindaco aveva ribadito la legittimità di tutti gli atti delle procedure, indicate dall’Avvocatura come “sintomatici delle infiltrazioni mafiose”, depositando una copiosa documentazione relativa a tutti gli incartamenti e le delibere relative, “a riprova del proprio comportamento cristallino e scevro da qualsivoglia favoritismo o agevolazione delle ditte, successivamente attinte da provvedimenti interdittivi antimafia”.

Ma per la Corte, “tale ricostruzione non ha pregio, perché la difesa (per il vero, del tutto legittimamente, dal suo punto di vista), così come ha fatto - erroneamente - il decreto impugnato - esamina i singoli episodi, isolatamente, senza tenere conto della interconnessione degli stessi, evincibile dalle qualifiche di ciascun soggetto ‘danneggiato’, all’interno della compagine comunale, della concentrazione degli episodi entro ristretti ambiti temporali, e della concomitanza o conseguenzialità deli vari episodi, con eventi o vicende che hanno interessato il Comune”.

“Invece, ritiene questa Corte, conformemente a quanto dedotto dall’Avvocatura Erariale, che secondo il principio del ‘più probabile che non’ è evidente come la cattiva gestione del Comune di Cerignola si sia in concreto oggettivata in una ripetuta e intenzionale protezione, da parte dell’ex Amministrazione Metta, degli interessi economici di una famiglia legata alla criminalità locale e tanto induce a ritenere che si sia verificata una significativa alterazione del buon andamento e dell’imparzialità dell’ente locale”.

L’ex sindaco di Cerignola non molla e, a FoggiaToday ha annunciato e confermato - oltre al prevedibile ricorso in Cassazione - la volontà di candidarsi alle Amministrative del prossimo autunno. “La sentenza, non essendo definitiva, non impedisce di candidarmi”, ha spiegato il penalista. “A carico mio e della mia amministrazione non ci sono addebiti di nessun genere”, ribadisce. “E’ tutta una operazione politica finalizzata a farmi fuori”.

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