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Giovedì, 5 Ottobre 2023
Cronaca

Ex Distretto Militare, la Corte accoglie: Biagini, Ercolino e Corvino furono 'meri esecutori' della volontà politica dell'Ente

La Corte dei Conti accoglie la tesi difensiva degli ex dirigenti comunali, accusati di aver favorito gli occupanti “ingannando” il Servizio Finanziario con determine di pagamento delle utenze non recanti i dettagli della fornitura

Fernando Biagini, Matteo Ercolino e Ferdinando Corvino furono meri esecutori della volontà politica del Comune di Foggia. Con provvedimento del 22 novembre 2018, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, ha accolto, infatti, in sede di reclamo, le tesi difensive degli ex dirigenti del servizio Lavori Pubblici del Comune di Foggia.

La vicenda nasce a seguito dello sgombero dell’Ex Distretto Militare di Foggia. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia accusò i tre dirigenti di aver favorito gli occupanti “ingannando” il servizio finanziario con determine di pagamento delle utenze non recanti i dettagli della fornitura.

Un’accusa totalmente gratuita, così come stabilito dal Tribunale del Riesame di Foggia con ordinanza del 20 dicembre 2016, successivamente confermata dalla Cassazione.

Sulla base della medesima accusa, la Procura della Corte dei Conti ha chiesto ed ottenuto, il 22 maggio 2018, un decreto di sequestro conservativo nei confronti dei tre dirigenti, confermato dalla successiva ordinanza monocratica del 21 giugno 2018 (depositata il 16 ottobre 2018).

A seguito del reclamo proposto dagli Avvocati Michele Vaira e Francesco Paolo Bello, la Corte dei Conti, in composizione collegiale, ha accolto in pieno la tesi difensiva, ampiamente suffragata da prove documentali, secondo la quale i tre dirigenti si sono limitati ad eseguire la volontà dell’Ente.

Nella motivazione si legge: «dalla documentazione in atti gia? dal primo grado, e qui riproposta dai reclamanti, si evince la risalente conoscenza, da parte del comune di Foggia, della situazione di perdurante accollo a se? dei costi delle utenze delle famiglie occupanti l’ex caserma, di guisa da non sembrare sussistere, perlomeno in sede di sommaria delibazione, quel doloso occultamento del danno».

Il Tribunale fa proprie alcune considerazioni della difesa: i predetti sequestrati, in qualita? di dirigenti illo tempore del settore ll.pp. del comune di Foggia, pare non aver fatto altro che dare continuita? ad una volonta? politica chiaramente e gia? ab origine intesa ad accollarsi siffatti oneri, come evidenziato dallo stesso Tribunale del Riesame di Foggia, giusta ordinanza del 20.12.2016 (cfr., in particolare, pag. 5), che, in sede di impugnazione de libertate, nell’ambito del proc. pen. n. 3198/15, da cui ha preso abbrivio la presente procedura, ha escluso anche il dolo del delitto di truffa (reato, poi, neanche piu? formulato in sede di chiusura di indagini preliminari); alcune determine di liquidazione, gia? dal 2004, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura e ritenuto dal primo giudice, indicano chiaramente natura e finalita? della liquidazione (vedasi, ad esempio, le determinazioni dirigenziali nn. 107 e 1566 del 2004 e gli attestati di copertura finanziaria della determina n. 298/07: doc. 5-7 della produzione dei reclamanti); la deliberazione di c.c. n. 195/2005, di approvazione del piano alloggi popolari, reca, nei suoi allegati, l’indicazione della situazione degli occupanti abusivi dell’ex caserma, con oneri a carico del bilancio comunale.

L’Avv. Michele Vaira ha dichiarato: «Dopo l’iniziale stupore per l’avvio del procedimento nonostante un chiarissimo giudicato cautelare positivo in sede penale, e la frustrazione sofferta per la prima ordinanza, che aveva bypassato quelle che ritenevo (e che oggi la Corte ritiene) insuperabili argomentazioni e allegazioni difensive, il provvedimento di oggi restituisce giustizia e serenità) ai miei assistiti e prestigio alla giurisdizione della Corte dei Conti. Si tratta di un procedimento in cui, purtroppo, le garanzie difensive sono ridotte all’osso, e la regola di giudizio, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, estremamente sfavorevole per chi vi è sottoposto. È importante riflettere sui danni che tali procedimenti producono sul buon andamento della Pubblica Amministrazione. Oggi un dirigente, per paura di dover rispondere fra molti anni di danno erariale, ci pensa mille volte prima di mettere una firma. Quando, poi, in casi come questi, la Procura attribuisce in modo del tutto gratuito la componente del dolo, ci si deve difendere di atti compiuti dieci anni prima, con enorme difficoltà di articolare le proprie difese».

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