Foggia, controllo green pass fatale a dipendente di una scuola: sospesa perché non era vaccinata
Il 15 dicembre era stato effettuato un controllo sul green pass rafforzato. Non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale
Non ha ottemperato all'obbligo vaccinale e per questo motivo è stata sospesa dal diritto di svolgere l'attività lavorativa: si tratta di una dipendente di una scuola dell'infanzia di Foggia con mansione di operatore di servizi educativi, che il 15 dicembre - durante un controllo effettuato dall'incaricato del green pass in modalità rafforzata - aveva esibito una certificazione non valida.
Attraverso un verbale di contestazione, era stata invitata a presentare idonea certificazione entro il termine di cinque giorni a partire da quella data, comprovante quanto disciplinato dal decreto legge 172/2021 del 26 novembre che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il ”personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.
Non avendo presentato entro i termini richiesti la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'attestazione relativa all'omissione, il differimento della stessa o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o infine l'insussistanza di presupposti per l'obbligo vaccinale, con la sospensione del servizio a far data da oggi 22 dicembre, non le saranno dovuti la retribuzione e la contribuzione previdenziale, alcun compenso o emolumento.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessata, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre