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Cronaca

Processo Landella & Co., costituzione parte civile del Comune di Foggia: le precisazioni dell'avv. Matarrese

L'avvocato Antonio Matarrese, che per il Comune di Foggia si è occupato della richiesta di costituzione di parte civile per conto della commissione straordinaria nel processo a Landella e ad altri 17 imputati

L'avvocato Antonio Mataresse con riferimento alla costituzione parte civile della Città di Foggia nel processo contro l'ex sindaco Franco Landella ed altri diciassette imputati, tra cui l'ex Presidente del consiglio ed altri consiglieri, interviene per fare chiarezza sulle motivazioni del rinvio dell'udienza preliminare del 7 luglio che il legale barese contesta laddove non sarebbe stata "incompleta, nell specifico, inizialmente l'istanza di costituzione di parte civile, ..., non riportava il mandato da parte dei Commissari Prefettizi" e laddove - si legge - che "il Gup aveva sospeso l'udienza dando tempo al legale di integrare il documento ma, dopo più di un'ora di stop, è stato presentato uin documento di procura firmato da uno solo dei 3 commissari che, secondo norma, deve riportare la firma di almeno 2/3 dei rappresentanti di Palazzo di Città".

Scrive l'avvocato Mataresse: "La difesa di uno degli imputati, a cui tutti gli altri si accodavano, rilevava piuttosto che mentre la procura speciale, necessaria per la costituzione di parte civile, fosse firmata da un commissario (Magno), la dichiarazione di costituzione di parte civile, che è materialmente l'atto con il quale l'Ente, persona offesa, interviene nel processo penale per essere risarcita dei danni da esso subiti, quale ente esponenziale della collettività dei cittadini, fosse invece firmata dall'altro commissario (Giangrande). Inoltre si eccepiva che comunque non fosse sufficiente la firma di un solo commissario (la commissione straordinaria si compone di tre) ma ne occorressero almeno due su tre dei componenti, alla luce della deliberazione della commisione straordinaria n. 1 del 26.08.2021, avente per oggetto l'insediamento della commissione straordinaria e l'indicazione dei relativi poteri".

L'avvocato precisa che "è tale ultimo documento che il Gup chiedeva al sottoscritto difensore dell'Ente di depositare, pur essendo lo stesso ben noto essendo stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale, ed è proprio l'art. 3, lettera d), che recita: "La rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alle liti, è esercitata indifferentemente da uno solo dei commissari". Sicché nessuna istanza, o meglio dichiarazione, "incompleta", né successiva presentazione di un "documento di procura firmata da uno solo dei commissari" piuttosto che da 2/3 dei rappresentanti di Palazzo di Città, in quanto la procura, evidentemente esistente sin dall'inizio dell'udienza preliminare, in ossequio del rito, recava la firma di uno solo dei commissari, questo sì secondo norma, mentre l'allegata dichiarazione di costituzione, sulla quale la firma della parte, nella specie uno dei commissari, era addirittura "ultronea" - come rettamente motivato nell'ordinanza del Gup che ha ammesso la costituzione di parte civile - recava quella di altro commissario, ma ciò, oltre ad essere superfluo, e quindi irrilevante, è comunque assolutamente legittimo perchè, questo sì, conforma alle norma".

In sostanza, spiega il legale, "pur comprendendo e rispettando la dialettica processuale si è pertanto ritenuto necessario stendere le predette precisazioni, per rispetto dei cittadini e della verità, anche processuale".

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