rotate-mobile
Cronaca

Il Tar dà ragione a Coop Casa: "Inerzia del Comune di Foggia", per sbloccare i 30 alloggi ecco il commissario

Coop Casa e Comune di Foggia sull'assegnazione delle aree per i 30 alloggi. La sentenza del Tar che dà ragione al Consorzio. Nominato un commissario ad acta nella figura del Prefetto di Foggia

Sulla controversia che si trascina ormai da 15 anni tra il Consorzio Unitario Coop Casa e il Comune di Foggia, lunedì scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia "per l'ulteriore inerzia del Comune", condannato peraltro al pagamento delle spese in giudizio, pari a 4mila euro, in favore di Coop Casa.

Andiamo con ordine: il 30 aprile 2019 l'avv. Gilberto Mercuri, in nome e per conto del geometra Antonio La Salvia, presidente e legale rappresentante del Consorzio Unitario Coop Casa, faceva chiarezza sull'annosa vicenda della consegna delle aree per l'edilizia residenziale da parte del Comune di Foggia propedeutica alla realizzazione di trenta alloggi: "Dette aree ad oggi non sono state ancora consegnate di fatto al Coop Casa" denunciava La Salvia.

Qualche mese prima, il 13 dicembre 2018, era stato approvato il verbale della conferenza di servizi decisoria tra Coop Casa e la Struttura Tecnica del Comune di Foggia, quella legale, il segretario generale, l'assessore all'Urbanistica e l'assessore al Contenzioso. Ciononostante "dopo ben otto chiamate consiliari" - scriveva Coop Casa -  "allorquando si dovevano discutere i suddetti argomenti (il riferimento è anche alla costruzione delle quattro villette di via Bari), alcuni consiglieri si assentavano facendo venire meno il numero legale“

La mancata approvazione in Consiglio comunale della conferenza di Servizi decisoria non ha permesso di redigere la nuova convenzione edilizia sui 30 alloggi e sulle aree su cui realizzare i servizi.

Interrogato dal consigliere comunale d'opposizione Pippo Cavaliere, il 27 dicembre scorso, il sindaco di Foggia Franco Landella dichiarava che "l’originario Piano 167 redatto dall’architetto Benevolo prevedeva infatti la realizzazione di edilizia residenziale economica e popolare, con una serie di attività e servizi commerciali contigui. L’Amministrazione comunale di centrosinistra guidata da Orazio Ciliberti in un primo momento assegnò in modo diretto una quota di queste aree al Consorzio Coop Casa. Una procedura evidentemente illegittima, che l’Amministrazione fu costretta a correggere redigendo un bando pubblico, il cui esito vide il Consorzio Coop Casa come assegnatario delle aree. All’esito di questa assegnazione Comune e Consorzio stipularono una convenzione in cui il soggetto assegnatario si impegnava a costruire ed a cedere all’Amministrazione comunale 9mila metri cubi"

Nella risposta a Cavaliere, il sindaco di Foggia aggiungeva: "Nel frattempo, però, sempre il centrosinistra realizzò una modifica del Piano 167, abbassando gli standard urbanistici ed aumentando le volumetrie e le cubature su suoli inizialmente destinati a verde pubblico, assegnandoli a soggetti privati che non avevano preso parte alla prima aggiudicazione. Una vera e propria ‘manovrona’. Tra le modifiche operate in modo illegittimo dal centrosinistra vi era anche l’autorizzazione alla costruzione del fabbricato realizzato su via Bari dal Consorzio Coop Casa, la cui ubicazione fu contestata al Tar dall’impresa Edil Sanor, che eccepiva per l’appunto una sua posizione difforme rispetto all’originario Piano 167. Sulla base di questo rilievo, nel 2012 i magistrati amministrativi hanno dichiarato illegittime la ‘manovra’ pensata e realizzate dal centrosinistra ed ordinato la demolizione del manufatto. In quella circostanza il Comune fu condannato in contumacia, mentre il ricorso dell’Ente in Consiglio di Stato fu addirittura dichiarato inammissibile. Una certificazione di illegittimità che è si è estesa anche a tutte le altre modifiche che avevano di fatto determinato una mutazione sostanziale della convenzione originaria tra Comune e Coop Casa, e condivise dallo stesso Consorzio nonostante totalmente differenti sia dal Piano 167 redatto dall’architetto Benevolo sia dai contenuti del bando al quale il Consorzio aveva partecipato".

Landella proseguiva e concludeva così la sua replica: "Desta poi particolare sospetto il fatto che i soggetti che si fecero promotori del ricorso – vinto – al TAR abbiano poi deciso improvvisamente ed inspiegabilmente di ritirarlo, consentendo così al Comune di tornare esattamente al punto illegittimo da cui si era partiti. Purtroppo anche nella definizione della convenzione a Palazzo di Città il centrosinistra si dimenticò di prevedere che il Consorzio Coop Casa consegnasse prima ciò che si era impegnato a consegnare al Comune o quantomeno una tempistica contestuale alle opere pubbliche. Nulla di tutto questo, con buona pace dell’interesse collettivo. Così quando il Comune di Foggia ha invocato da parte di Coop Casa la realizzazione e la consegna dei 9mila metri cubi, nel rispetto della prima convenzione firmata con l’Amministrazione comunale – l’unica valida – il Consorzio ci ha risposto di non poter dar corso a quell’impegno, sostenendo di non essere in grado di tornare alla convenzione originaria per le mutate condizioni di mercato. In altri termini non era più disponibile a realizzare e cedere i 9mila metri cubi né i servizi, poiché il pronunciamento del Tar che aveva dichiarato illegittime le modifiche operate con le ‘manovrone’ aveva, di fatto, reso l’intervento non più conveniente sul piano imprenditoriale".

Oggi, a poco più di un mese dalla querelle Cavaliere-Landella, il Tar respinge il ricorso principale di Coop Casa ma accoglie quello per motivi aggiunti ritenendolo fondato, "poiché il silenzio dell'amministrazione comunale, all'esito delle evidenze della conferenza di servizi, è illegittimo, dovendo l'Ente concludere il procedimento con un provvedimento espresso"

"V'è l'obbligo del Comune di Foggia di adottare e porre in essere gli atti inerenti alla conclusione del procedimento, nel caso di specie attivato dall'iniziativa del Consorzio ricorrente, proseguito mediante il confronto costruttivo tra le parti, sfociato nelal conferenza di servizi decisoria del 13 dicembre 2018 e portato più volte per la deliberazione conclusiva all'ordine del giorno del Consiglio comunale

Si legge nel corpo della sentenza che "nel caso di specie l'amministrazione comunale di Foggia ha originato, mediante una non "lineare" attuazione della convenzione originariamente pattuita, un situazione di impasse, tale da esigere una nuova ridefinizione del contenuto della stessa". E "vi sono ambedue i requisiti dell'obbligo a provvedere e dell'inerzia, a fronte di una motivata istanza, idonei a censurare il silenzio serbato dal Comune di Foggia come illegittimo.

E ancora, "ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice del processo amministrativo, è accertata l'illegittimità dell'omissione del Comune di Foggia costituita dalla mancata deliberazione finale sull'esito della conferenza di servizi decisoria...e indi va dichiarato l'obbligo del comune a provvedere

Quindi, "va ordinato al Comune di Foggia di deliberare, in ordine a quanto convenuto nella predetta conferenza di servizi decisoria, considerata la complessità e rilevanza delle questioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione d'ufficio della presente sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore"

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il Tar dà ragione a Coop Casa: "Inerzia del Comune di Foggia", per sbloccare i 30 alloggi ecco il commissario

FoggiaToday è in caricamento