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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Concorsi in Provincia regolari: ricorsi respinti, "denunce sfornite di prova"

Giudicati inammissibili e infondati i ricorsi di sei partecipanti. Facoltativa, secondo i magistrati del Tar, la modalità digitale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha dichiarato inammissibili e, nel merito, infondati i ricorsi di sei candidati al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Foggia per la copertura di 3 posti da istruttore amministrativo categoria C.

I magistrati della Sezione Prima presieduta da Angelo Scafuri (relatore nella camera di consiglio Desirèe Zonno) hanno smontato le principali censure. “La denunciata violazione dell’anonimato ed anche le altre irregolarità allegate sono rimaste del tutto sfornite di prova”, scrivono i giudici. Quanto al mancato utilizzo di strumenti informatici e digitali per l’espletamento delle prove e la presunta violazione dell’articolo 10 del Decreto Legge n.44 del 2021 (‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici’) recante le misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, “deve evidenziarsi – si legge nella sentenza - che esso, come bene emerge nell’incipit della disposizione (“Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale”), mira a garantire la maggiore celerità dello svolgimento delle prove e non la trasparenza (garantita da diverse disposizioni di settore), sicché la norma non può certamente considerarsi quale regola necessaria per lo svolgimento delle prove, configurandosi solo quale modalità a disposizione dell’amministrazione (e, dunque, facoltà) per garantire la rapida definizione delle procedure”.

L’udienza è stata rinviata due volte e nella camera di consiglio del 13 marzo la causa è stata trattenuta in decisione. La sentenza in forma semplificata è stata pubblicata il 15 aprile. I ricorrenti, difesi da un pool di avvocati dello studio legale Leone-Fell che, a gennaio, aveva convocato una conferenza stampa per illustrare le presunte anomalie di questa ed altre procedure selettive, chiedevano l’annullamento del concorso e di ripetere la prova scritta. La Provincia di Foggia e la società Seletek srl, incaricata di supportare l’ente per la progettazione dei test e gestire la procedura, si erano costituite in giudizio e avevano presentato “articolate memorie”.

I candidati, tra le altre cose, contestavano che le schede anagrafiche e i fogli risposta non fossero stati imbustati e sigillati, e che fosse stato disatteso il divieto di introdurre telefoni cellulari e altri dispositivi nella sede di esame. “I ricorrenti non contestano l’esito delle loro prove, risultando pacifico che le risposte da essi fornite non abbiano raggiunto la sufficienza – si legge nella sentenza - Neppure deducono che gli elaborati abbinati digitalmente alla loro scheda anagrafica (mediante abbinamento del codice a barre indicato sulla scheda anagrafica e sulla scheda contenente il test) non siano i loro. Può, dunque, dirsi pacifico che le prove svolte dai ricorrenti siano insufficienti e non vi è dubbio alcuno circa la loro paternità (essendo anche ciò incontestato) ed attribuzione ai ricorrenti”.

Secondo i giudici, i ricorsi “mirano alla ripetizione di una procedura concorsuale che incontestatamente i ricorrenti non sono stati in grado di superare, così risolvendosi sostanzialmente nella pretesa a vedersi riconosciuta una seconda opportunità, pur a fronte di una conclamata ed incontestata inidoneità. Tanto si risolverebbe più che nella tutela per l’interesse strumentale alla ripetizione della procedura, nel riconoscimento di tutela per un interesse pretestuoso”.

Già il 15 marzo scorso, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia aveva respinto la domanda cautelare di una candidata dell’altro concorso finito nell’occhio del ciclone, per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo amministrativo categoria D, che aveva chiesto l’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria degli idonei per “errata valutazione della prova in conseguenza dell'illegittimo operato della commissione esaminatrice, in contrasto con la lex specialis del concorso”.

Le domande di informatica e inglese erano state oggetto di polemiche in quanto non previste e, soprattutto, per la valenza attribuita: se i candidati non avessero risposto correttamente a tre quesiti su quattro, non sarebbero stati corretti gli altri. Anche in questo caso, la Provincia ha avuto la meglio e, a giudicare da questo ulteriore pronunciamento, per il Tar Puglia è tutto regolare. “Il ricorso – si legge nell’ordinanza cautelare - non sembra assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il bando di concorso all’art. 2, punto 11, nonché all’art. 3, lett. o) prevede che ‘la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (applicativi di scrittura calcolo, comunicazione, ecc.) e la conoscenza della lingua inglese’ costituisca requisito di partecipazione alla selezione”.

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